Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12719 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi F. – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.O. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n. 3, presso lo studio

dell’avv. Saverio Gianni, rappresentato e difesi dall’avv. Mussio

Donato A. giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio

Massimo n. 60 presso lo studio dell’avv. Caroli Enrico, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Luciano Giorgi giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/05 della Corte d’Appello di Firenze in data

15 luglio 2004, pubblicata il 17 gennaio 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Enrico Caroli;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. MARINELLI Vincenzo che ha

concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 maggio 2000 il Tribunale di Grosseto condannava V.O. (in solido con Vittoria Assicurazioni s.p.a.) al risarcimento dei danni cagionati ad A.R. in occasione di un incidente stradale, liquidati in L. 51.937.000, ritenuta la concorrente responsabilità dell’ A. per il 20% e la restante responsabilità pari all’80% a carico del V..

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 17 gennaio 2005 in parziale accoglimento dell’appello proposto da V.O., condannava A.R. a corrispondere all’appellante l’importo di Euro 671,39 (pari al 20% del danno), detratta la somma già corrisposta al V. dalla compagnia assicuratrice Unipol;

confermava nel resto la sentenza appellata e condannava il V. al pagamento di due terzi delle spese compensando il restante terzo.

Propone ricorso per cassazione V.O. con cinque motivi.

Resiste con controricorso A.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 99 e 84 c.p.c., nonchè art. 329 c.p.c.;

inoltre, la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.. La sentenza impugnata avrebbe pronunziato ultra petita avendo riconosciuto che anche il V. era responsabile sia pure nei limiti del 20%.

La sentenza impugnata ha preso in esame la questione della corresponsabilità come risulta stabilita dal giudice di primo grado, rilevando che sul punto non vi era impugnazione da parte dell’ A., mentre il V. si era limitato a contestare la ricostruzione del sinistro operata dal Tribunale di Grosseto, senza formulare richiesta di determinazione della colpa della controparte in misura diversa da quella già riconosciuta. Ne consegue che non può essere formulata alcuna censura che denunzi il mancato accoglimento di una richiesta che non risulta sia mai stata formulata.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e n. 5 e la nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione ai criteri seguiti per la determinazione del danno, posto che la sentenza impugnata si limita a precisare l’importo della condanna a carico dell’ A. (Euro 671,39) e l’importo della somma già corrisposta dalla Compagnia assicuratrice (Euro 2.324,06).

Anche tale censura è infondata, poichè nel dispositivo della sentenza, si precisa in modo chiaro e puntuale quali siano stati i criteri per la determinazione dell’importo di cui alla condanna.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia in ordine alla rivalutazione sul risarcimento del danno liquidato e sulla imputazione dell’importo di L. 4.500.000 già pagato dalla Unipol e cioè se andasse conteggiato sul capitale ovvero su interessi, rivalutazione monetaria e spese.

Il motivo è generico, poichè non risultano elementi dai quali desumere se l’indennizzo pagato dalla compagnia assicuratrice coprisse anche la voce relativa alla rivalutazione, posto che per il solo capitale il credito sarebbe ammontato a L. 1.300.000, secondo quanto risulta nel controricorso. Resta quindi assorbita anche la questione relativa alla imputazione del pagamento effettuato dalla Unipol.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., degli artt. 1326 e 1372 c.c., per omessa pronunzia in ordine alla richiesta di condanna dell’ A. al pagamento delle spese, poichè la sentenza impugnata si era limitata a osservare che le spese di primo grado erano state compensate per un quinto.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 1326 e 1372 c.c., dell’art. 112 c.p.c., art. 132 n. 4 e n. 5, art. 91 c.p.c., in relazione alla pronunzia relativa alle spese del giudizio.

In relazione agli ultimi due motivi, si rileva che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite. In conformità a tale criteri, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008 n. 406). La sentenza impugnata ha fatto corretto uso di tali principi e quindi il quarto e il quinto motivo debbono essere rigettati.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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