Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12719 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 20/06/2016), n.12719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11123-2014 proposto da:

S.F.M., S.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ARIGO BOITO 31, presso lo studio

dell’avvocato MARTA ELENA ANGELA DIAZ, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIETRO NATALE DI AZ giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.R.A., + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO 29 presso lo studio dell’avvocato

FELICE ASTORINO, rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO M.

PALERMO giusta procura speciale per atto Notaio Marco Forcella di

Roma del 5 maggio 2014, rep. n. 18101 in calce al controricorso;

– controricorso –

avverso la sentenza n. 82/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

12/10/202, depositata il 31/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Pietro Raimondo (delega avvocato Domenico M.

Palermo) difensore dei controricorrenti che si riporta al

controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 82/13 la Corte d’appello di Cagliari, revocato re melius perpensa il proprio precedente decreto in data 30.12.2009, col quale aveva concesso un termine per rinnovare l’atto d’impugnazione, nullo perchè privo d’ogni requisito della vocatio in ius, dichiarava inammissibile l’appello proposto da F.M. e S.P. S. nei confronti degli eredi di D.R.G.M.. A base della decisione, la circostanza che l’atto d’appello, mancando della citazione in giudizio e di tutti gli elementi di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, era privo dei requisiti minimi per poter essere qualificato come atto corrispondente al modello legale di citazione, sicchè doveva ritenersi inesistente. Di riflesso, la sua rinnovazione, avvenuta (entro il termine concesso ma) decorso il termine di cui all’art. 325 c.p.c., non poteva avere efficacia sanante.

La cassazione di tale sentenza è chiesta da F.M. e S.P.S. con ricorso, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso G.M.A., P., A. e D.R.M.L., eredi di D.R.G.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 359 e 164 c.p.c., art. 168-bis c.p.c., comma 4, art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 159 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius, 4). Sostiene parte ricorrente la nullità, sanabile con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 2, del primigenio atto di citazione in appello.

2. – Il secondo motivo, nell’esporre la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 112 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e recte n. 4), assume l’irrevocabilità del decreto col quale la stessa Corte d’appello aveva concesso un termine per rinnovare l’atto di citazione.

3. – Il primo motivo è fondato.

La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art. 164 c.p.c., comma 1, e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in jus, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all’operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dai commi 2 e 3 medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell’udienza, deve essere individuata ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell’art. 164 c.p.c., comma 1, mentre se si sia costituito deve applicare l’art. 164 c.p.c., comma 3, salva la richiesta di concessione di termine per l’inosservanza del termine di comparizione. Qualora l’attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando con esso alle deficienze del primo, e l’abbia depositato in riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria ex tunc della nullità relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell’attore;

diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi suo rilievo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che, in relazione ad essa, quando venga chiamata all’udienza ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., operano i meccanismi di sanatoria dell’art. 164 c.p.c., commi 2 e 3. (Cass. n. 22024/09).

3.1. – Nella specie, dalla sentenza impugnata e dal ricorso si desume che vi sia stata una sola iscrizione a ruolo della causa, in seguito alla notifica dell’ano d’appello affetto, per le ragioni premesse, da nullità. Pertanto, per effetto della rinnovazione di tale citazione, disposta dalla Corte cagliaritana con decreto 30.12.2009 ed effettuata con atto notificato il 27.1.2010, detta nullità è stata saiwta ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 2.

Ne deriva l’illegittima declaratoria d’inammissibilità dell’appello e, quindi, la nullità della sentenza impugnata.

4. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo mezzo d’impugnazione.

5. – Per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari, che provvederà all’esame di merito dell’impugnazione e regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di cagliari, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione SESTA civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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