Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12719 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12719 Anno 2015
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 16746-2012 proposto da:
CECERE MARIA (moglie del de cuius) in proprio e quale
genitrice esercente la potestà parentale sulla figlia
PALMA CARMELA (figlia del de cuius), PALMA MICHELE
(figlio del de cuius) nato il 30/06/1993, PALMA
MICHELE (padre del de cuius) nato il 26/06/1927,
MANCINI CARMELA (madre del de cuius), PALMA ANGELINA
(sorella del de cuius), PALMA ROSANNA (sorella del de
cuius), PALMA GIUSEPPE (fratello del de cuius), PALMA
GIULIA (sorella del de cuius), PALMA PIETRO (fratello
del de cuius), PALMA PATRIZIA (sorella del de cuius),

1

Data pubblicazione: 19/06/2015

tutti eredi del de cuius PALMA GIOVANNI, considerati
domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dagli avvocati AGOSTINO PELLEGRINO, MARIO GRAMEGNA
giusta procura speciale in calce al ricorso;

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, quale Impresa Designata
per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, a mezzo della sua
mandataria e rappresentante G.B.S. GENERALI
BUSINESS SOLUTIONS – S.C.P.A., in persona dei suoi
procuratori speciali dott. HUGUENEY RICCO’ MARIO e
dott. CAPUANO FRANCESCO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO GELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ERASMO AUGERI giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 510/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata 1’08/03/2012, R.G.N. 2485/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato MARIO GRAMEGNA;
udito l’Avvocato AGOSTINO PELLEGRINO;

2

– ricorrenti –

udito l’Avvocato DE’ MARSI FABRIZIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità e in subordine il rigetto del

ricorso;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Maria Cecere, agendo sia in nome proprio che in
rappresentanza dei figli minori Michele e Carmela
Palma, convenne in giudizio la Assicurazioni
Generali s.p.a. -quale impresa designata dal Fondo
di Garanzia per le Vittime della Strada- per
morte del coniuge Giovanni Palma; dedusse che
questi era deceduto mentre si trovava alla guida
di un trattore, a seguito di un incidente
provocato da un’autovettura rimasta non
identificata: precisò che l’auto -proveniente
dall’opposta direzione di marcia- aveva invaso
parzialmente la corsia percorsa dal Palma ed aveva
investito il trattore all’altezza della ruota
anteriore sinistra e aggiunse che, “dopo essere
stato urtato” e “per evitare il violento impatto
frontale”, il trattore si era spostato verso la
siepe posta sulla propria destra finendo tuttavia
per capovolgersi su se stesso e sul medesimo
conducente.
Nel giudizio intervennero i genitori e sei
fratelli del Palma, chiedendo anch’essi il
risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Napoli accolse la domanda,
condannando la compagnia convenuta al pagamento
della complessiva somma di 1.480.000,00 euro.
La sentenza è stata rifoL-mata dalla Corte di
Appello, che ha respinto tutte le richieste
risarcitorie.
3

ottenere il risarcimento dei danni conseguiti alla

Ricorrono per cassazione -con unico atto- tutti
i soccombenti, affidandosi a sette motivi; resiste
la società intimata a mezzo di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

La Corte territoriale, rilevato che la

motivazione del primo giudice era “pressoché
assicuratrice affermando che difettava una “prova
convincente a suffragio della vicenda”, e ciò sia
per la “intrinseca inverosimiglianza della
prospettazione attorea” che per la
“inattendibilità del risultato della prova orale”.
Ha

osservato,

in

particolare,

che

la

ricostruzione proposta dagli attori faceva
supporre un impatto violento, contrastante con la
circostanza che i veicoli avessero proseguito la
marcia, ed ha aggiunto che i rilievi compiuti
dalla Polizia Municipale orientavano a concludere
nel senso che il ribaltamento del trattore fosse
stato “originato dall’impatto, verosimilmente per
distrazione o imperizia del conducente, contro la
parete di terreno posta sul margine destro della
carreggiata”; la Corte ha evidenziato altresì
l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi
Paragliola e Ruoppo, a fronte di “incongruenze
macroscopiche”; ha negato -infine- qualunque
rilevanza alla circostanza che il procedimento
penale relativo al decesso del Palma fosse stato
definito con l’archiviazione per essere rimasto
4

apparente”, ha accolto l’appello della compagnia

ignoto il responsabile dell’ipotizzato omicidio
colposo.
2.

Con i primi due motivi (che deducono la

violazione dell’art. 115, l ° e 2 ° comma C.P.C.), i
ricorrenti si dolgono che la Corte abbia fondato
la propria decisione solo su fatti notori
particolare- che abbia considerato notoria la
supposizione che un impatto del tipo descritto
dagli attori non avrebbe consentito ai veicoli
coinvolti di allontanarsi dal luogo dell’incidente
(mentre “tutto dipende dai punti d’urto e
dall’estensione degli stessi”).
3.

Col terzo motivo, i ricorrenti deducono

“generica, insufficiente e contraddittoria
motivazione” in ordine alla valutazione delle
dichiarazioni testimoniali del Paragliola e del
Ruoppo ed assumono che -quand’anche avesse
ritenuto di non poter ascrivere l’intera
responsabilità del sinistro al conducente
dell’autovettura- la Corte- “avrebbe dovuto quanto
meno applicare la presunzione di
corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c.”.
4.

Il quarto motivo (“violazione o falsa

applicazione degli artt. 40 c.p., 2054 e 2697, l °
comma c.c.”) sottolinea che l’incidente era stato
causato

dalla

esclusivamente

condotta

del

conducente dell’auto pirata giacché, se questa non
avesse invaso l’opposta corsia, il Palma non
avrebbe avuto necessità di spostarsi a destra,
5

(trascurando le dichiarazioni testimoniali) e -in

”manovra che, non da sola, ma unitamente e a
seguito dell’urto, provocava il ribaltamento del
trattore”; ciò premesso, rileva che una siffatta
ricostruzione -suffragata dalle dichiarazioni dei
due testi- doveva far ritenere “superata la
presunzione di corresponsabilità di cui all’art.
5.

Sotto la rubrica “idonea motivazione della

sentenza del giudice di primo grado”, i ricorrenti
deducono -col quinto motivo- che “corretta e
sufficientemente argomentata deve invece ritenersi
la motivazione addotta dal giudice di primo grado
a fondamento della propria decisione”.
6.

Il sesto motivo prospetta la violazione o

falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. ed
evidenzia che non

può essere attribuita fede

privilegiata al verbale degli agenti della Polizia
Municipale intervenuti

dopo il sinistro,

non

potendo la fede privilegiata essere estesa ai meri
apprezzamenti contenuti nel verbale.
7.

Col settimo motivo (“violazione e falsa

applicazione degli artt. 116 c.p.c e 654 c.p.p.),
si censura la sentenza nella parte in cui ha
affermato

l’ininfluenza

dell’avvenuta

archiviazione del procedimento penale,
sostenendosi che “la circostanza che la stessa sia
stata disposta non perché il fatto non sussiste,
ma in quanto ignoto il reo, costituisce ulteriore
riprova dell’assunto degli attuali ricorrenti”; si
assume, inoltre, che la circostanza che l’art. 654
6

2054, 2 ° comma, c.c.”

c.p.p. attribuisca “efficacia vincolante alla
sentenza penale di assoluzione resa a seguito di
dibattimento … non esclude la rilevanza
probatoria, sicuramente di grado inferiore a
questa, della decisione di archiviazione delle
8.

Tutti i motivi sono infondati.

Senza prospettare effettivi vizi motivazionali
intrinseci alla decisione impugnata, i ricorrenti
sollecitano una diversa ricostruzione del fatto,
cui dovrebbe pervenirsi attribuendo agli elementi
emersi dall’istruttoria una valenza probatoria
diversa da quella ritenuta dal giudice di appello
(segnatamente, privilegiando le dichiarazioni dei
testi e sminuendo i dati risultanti dal rapporto
della Polizia Municipale e gli elementi presuntivi
valorizzati dalla Corte).
nat
Anche i motivi che deucono violazioni di norme
di diritto finiscono -a ben vedere- per censurare
l’apprezzamento complessivo degli elementi
istruttori, che si sostanzia nell’affermazione che
difetta del tutto la prova che il sinistro si sia
verificato con le modalità prospettate, ossia a
causa dell’intervento di un’auto ‘pirata’.
A fronte di tale conclusione -congruamente
motivata e pertanto incensurabile in sede di
legittimità- risultano del tutto inconferenti i
richiami all’art. 2054, 2 ° co. c.c., la cui
applicazione presuppone l’effettiva verificazione
7

indagini nel giudizio civile”.

di uno scontro tra veicoli (che -nel caso- è stata
invece esclusa).
Del pari infondata è la censura relativa alla
violazione dell’art. 2700 c.c., poiché dalla
sentenza non emerge che la Corte abbia
degli agenti della Polizia Municipale, essendosi
invece limitata a valutare alcuni elementi di
fatto emergenti dal rapporto (principalmente
l’entità dei danni riscontrati nel trattore).
Egualmente infondata è la doglianza circa il
vincolo che deriverebbe dal decreto di
archiviazione emesso in sede penale giacché gli
artt. 651 e segg. c.p.p. non riconoscono al mero
decreto di archiviazione una qualche efficacia in
sede civile; va escluso, poi, che la mera
circostanza che l’archiviazione sia avvenuta per
essere rimasto ignoto l’autore dell’eventuale
reato possa fornire un qualche elemento a favore
della tesi che un autore vi sia effettivamente
stato.
9. Le spese di lite seguono la soccoMbenza.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i
ricorrenti, in solido, a rifondere alla
controricorrente le spese di lite, liquidate in
euro 10.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),
oltre rimborso spese forfettarie e accessori di
legge.
Roma, 10.4.2015
8

riconosciuto fede privilegiata alle valutazioni

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