Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12719 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28376-2014 proposto da:

I.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato

GIANFRANCO ZACCO, rappresentata e difesa dall’avvocato IGNAZIO

GALFO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ViA DI RIPETTA 70,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO SAVERIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 556/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/06/2014 R.G.N. 760/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato GIANFRANCO ZACCO per delega verbale Avvocato IGNAZIO

GALFO;

udito l’Avvocato BORELLI ACHILLE per delega verbale Avvocato MASSIMO

LOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Modica del 17.2.2005 I.F., dipendente del Banco di Sicilia spa, già addetta allo sportello di Ispica, impugnava l’atto di assegnazione temporanea alla filiale di (OMISSIS) nonchè il successivo trasferimento presso la predetta filiale chiedendo accertarsene la illegittimità, con condanna del datore di lavoro alla riadibizione nella sede di provenienza ed al risarcimento del danno.

In corso di causa intervenivano UNICREDIT spa, quale successore a titolo universale del Banco di Sicilia spa ed il nuovo Banco di Sicilia spa, quale cessionario del ramo di azienda comprendente il rapporto di causa.

Il giudice del lavoro, con sentenza del 14.7-9.10.2009 (nr. 91/2009), rigettava la domanda.

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 22.5- 3.6.2014 (nr. 556/2014), rigettava l’appello della lavoratrice.

La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, osservava che l’appellante svolgeva presso la sede di provenienza le mansioni di “gestore retail” -poi rinominate di addetto commerciale- ovvero di gestione di clientela privata ed organizzazioni non profit con disponibilità complessiva fino ad Euro 50mila; solo occasionalmente sostituiva il preposto alla sportello in caso di sua assenza o impedimento svolgendo le mansioni di “gestore alta gamma” ovvero della clientela con disponibilità tra 50mila e 75mila Euro.

Diversa era la figura di “gestore small business”, che trattava imprese con fatturato annuo fino ad Euro 2,6milioni.

Solo nell’atto di appello, in contrasto con le allegazioni dell’atto introduttivo ed in assenza di prova, la lavoratrice aveva sostenuto che il nuovo posto istituito presso la sede di provenienza, di “gestore small business”, fosse quello da lei già occupato.

La istruttoria aveva confermato la riorganizzazione compiuta nel dicembre 2004 con la soppressione presso la sede di Ispica di uno dei due posti di “addetto commerciale” e la creazione, invece, presso la sede di destinazione ((OMISSIS)) di un posto dello stesso profilo (con la contestuale soppressione della figura di “responsabile retail”).

Non rilevava la circostanza che presso la sede di destinazione il numero delle figure lavorative dell’area commerciale fosse rimasto invariato, per la diversità dei relativi profili professionali; nè era sindacabile in via giudiziaria la possibilità di realizzare soluzioni alternative.

Sotto altro profilo la lavoratrice aveva genericamente lamentato la mancata valutazione delle proprie condizioni personali e familiari, senza indicarne tuttavia alcuna ostativa al trasferimento; doveva altresì considerarsi che la sede di nuova assegnazione era distante da quella originaria circa 10 Km.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso I.F., articolato in quattro motivi, illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso UNICREDIT spa, incorporante il nuovo Banco di Sicilia spa dall’1.11.2010.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè omesso esame della ammissibilità delle prove da essa articolate.

Ha lamentato la erroneità della ordinanza con la quale il giudice del primo grado aveva respinto la richiesta dei mezzi istruttori, diretti a provare le mansioni svolte presso la sede originaria e la insussistenza delle ragioni del trasferimento; ha esposto di avere reiterato con l’atto di appello la richiesta di ammissione dei mezzi di prova senza che la Corte di merito si pronunziasse sul punto.

Il motivo è inammissibile.

Nella parte in cui si deduce il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., la inammissibilità discende dalla inconferenza della censura.

La violazione della regola di giudizio dell’art. 2697 c.c., viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, individui come soccombente la parte onerata della prova: è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova.

Nell’ipotesi di causa la Corte territoriale ha ritenuto provata la esigenza organizzativa posta a fondamento dell’impugnato trasferimento sicchè non hanno influito sulla decisione la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento.

Nella parte in cui viene dedotto un vizio della motivazione- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella vigente formulazione (applicabile ratione temporis)- è preclusivo il difetto di specificità della censura, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

L’onere di specificità resta totalmente inadempiuto, non avendo la ricorrente neppure indicato quale fatto storico i capitoli di prova erano diretti a provare nè fornito alcuna specificazione circa la ritualità della loro richiesta in causa.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunziato- ai sensi dell’art. 360c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli art. 2103 c.c. e art. 98 CCNL 11.7.1999.

Ha censurato la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice del merito, esponendo che dalla data del trasferimento presso la nuova sede – nell’ottobre 2004- e sino al marzo 2005 non aveva avuto una postazione di lavoro e che le posizioni professionali dell’area commerciale erano rimaste invariate nel numero, il che escludeva la effettività della esigenza di potenziamento della sede di destinazione, allegata dal datore di lavoro.

Ha altresì dedotto la contraddittorietà della deposizione del teste C. ed il contrasto con le dichiarazioni rese dal teste O..

Ha assunto che dalla documentazione in atti risultava: che dopo il suo trasferimento i posti di addetto commerciale presso la sede di destinazione erano due; che presso la sede di provenienza il suo posto non era stato soppresso; che il ruolo a lei assegnato presso la nuova sede avrebbe potuto essere ricoperto dalla dipendente L.A. già assegnata in loco e trasferita invece ad Ispica sul suo precedente posto di lavoro.

Il motivo è inammissibile.

La parte ricorrente lamenta ipotetiche violazioni di legge e del contratto collettivo poste in essere dal giudice a quo prospettando, tuttavia, esclusivamente una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo, senza che assuma rilievo la contestazione della valutazione delle risultanze di causa.

Nè il motivo si presta ad essere riqualificato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per la mancanza delle specifiche allegazioni richieste dall’art. 366 c.p.c., comma 6.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato – si sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. ed omesso esame della domanda di demansionamento.

Ha dedotto la omessa pronunzia da parte del giudice dell’appello- come del giudice del primo grado – sulla domanda di dichiarazione della illegittimità del trasferimento per violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 2103 c.c..

Ha esposto di essere stata autorizzata presso la sede di provenienza sin dall’anno 1998 a sostituire il preposto in caso di assenza od impedimento, svolgendo nell’esercizio delle funzioni vicarie le mansioni di “gestore alta gamma”.

Ha indicato quale ulteriori fatti non esaminati la facoltà di firma “per il preposto” dei titoli all’ordine emessi dallo sportello e la attribuzione, con comunicazione di servizio del 28.9.1999, della ulteriore qualifica di “gestore affluent”, equivalente a quella di “gestore alta gamma”.

Ha conclusivamente assunto che le nuove mansioni di addetto commerciale presso la sede di destinazione non erano equivalenti a quelle da ultimo svolte.

Il motivo è infondato.

Esso, nella parte in cui assume un vizio della motivazione, indica fatti esaminati dal giudice del merito il quale ha rilevato:

Che soltanto nell’atto di appello, in assenza di riscontro ed in contrasto con le allegazioni dell’atto introduttivo, la ricorrente sosteneva di aver svolto presso la sede di provenienza le più qualificate mansioni di “gestore small business” mentre nell’atto introduttivo aveva dichiarato di essere stata investita delle mansioni di “gestore retail”;

Che la circostanza che dal 1988 la stessa fosse stata autorizzata a sostituire il preposto allo sportello in caso di sua assenza o impedimento non integrava lo svolgimento della mansioni di “gestore alta gamma”. Non ricorre pertanto il vizio di omesso esame di fatti decisivi, come previsto nel nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura di violazione dell’art. 2103 c.c., non soddisfa, invece, le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, giacchè la ricorrente non individua le affermazioni della sentenza censurate in punto di diritto ed i motivi della non corretta interpretazione o applicazione della norma di legge.

4. Con il quarto motivo è dedotta -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 98 CCNL 11.7.1999 ed omesso esame circa la mancata verifica da parte del datore di lavoro delle sue esigenze familiari e personali.

La ricorrente ha esposto che la norma dell’art. 98 del CCNL dell’11.7.1999 aveva integrato il disposto dell’art. 2103 c.c., richiedendo che la azienda nel disporre il trasferimento tenesse conto delle condizioni personali e familiari dell’interessato, esigenze che il datore di lavoro non aveva mai verificato.

Ha lamentato che la Corte di merito aveva rigettato la censura sul rilievo della genericità della allegazione e della mancata specificazione di una concreta circostanza personale o familiare ostativa al trasferimento laddove la mancata valutazione delle condizioni personali e di famiglia della lavoratrice trasferita integrava ex se una ragione di nullità dell’atto.

Il motivo è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, atteso che la ricorrente ha omesso di produrre il testo del contratto collettivo sul quale la censura è fondata, onde consentire a questa Corte di verificarne la fondatezza (Cfr Cassazione civile, sez. lav., 26/09/2016, n. 18866, in fattispecie relativa ad assunta violazione della analoga previsione del CCNL POSTE ITALIANE).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito (Cassazione civile, sez. un., 23 settembre 2010 n. 20075; 4 novembre 2009 nr. 23329; 23 settembre 2009 nr. 20075) che nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione della avvenuta produzione del documento nelle fasi di merito e della sede in cui lo stesso sia rinvenibile (Cass. SU 7 novembre 2013 nr. 25038).

A tali oneri la parte ricorrente non ha adempiuto.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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