Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12719 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19589-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.

RODRIGUEZ PEREIRA, 142, presso lo studio dell’avvocato LUCA RIPOLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO

BORROMETI;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

292, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ROCCASALVA, rappresentato

e difeso dall’avvocato CARMELO RUTA;

– controricorrente –

CA.LI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La presente causa trae origine da un contratto preliminare di vendita immobiliare intercorso fra C.G., promittente venditore, e S.M., promittente acquirente.

Il promittente venditore C. cita in giudizio il promittente acquirente S., chiedendo la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della controparte, con la condanna del convenuto al rilascio dell’immobile e al pagamento della penale, nonchè di una ulteriore somma a titolo di corrispettivo per il godimento del bene promesso in vendita. S. si costituisce e propone, in riconvenzionale, domanda di esecuzione in forma specifica.

Il Tribunale sospende il giudizio, essendo ancora pendente altra causa proposta in relazione al medesimo contratto da S., il quale aveva chiamato in giudizio il C. per ottenere la risoluzione del preliminare per inadempimento del venditore. Tale giudizio è stato poi definito con il rigetto della domanda e ciò perchè è stata riconosciuta fondata l’eccezione di inadempimento del promittente venditore C..

Riassunto il processo, il Tribunale accoglie la domanda di risoluzione del C. e condanna lo S. al pagamento della penale; rigetta la domanda del venditore, di pagamento di un ulteriore importo per il godimento dell’immobile.

La Corte d’appello di Catania, investita con impugnazione principale dal C. e incidentale dello S., accoglie l’appello incidentale, disponendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento dell’immobile subordinatamente al pagamento del saldo prezzo.

In particolare, la Corte d’appello rigetta l’eccezione del C., il quale aveva sostenuto che l’inadempimento di controparte e la sua gravità erano stati accertati con efficacia di giudicato, allorchè era stata accolta la propria eccezione di inadempimento formulata nel precedente giudizio definito. La corte d’appello sottolinea che il comportamento contestato con l’eccezione di inadempimento consisteva nella mancata convocazione dinanzi al notaio; ritiene che tale comportamento non avesse i requisiti di gravità tali da giustificare la risoluzione del preliminare; quindi, in base al rilievo che la domanda di risoluzione del C. si fondava esclusivamente su quella condotta omissiva, la ritiene infondata. La Corte d’appello ritiene ammissibile la domanda riconvenzionale del promittente acquirente, che è accolta nei termini di cui sopra. Si dichiara inammissibile l’intervento in causa di Ca.Li., spiegato in adesione alle ragioni dell’appellante principale.

Per la cassazione della sentenza C.G. propone ricorso sulla base di tre motivi. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, egli censura la decisione laddove la corte d’appello ha ritenuto che il comportamento idoneo a giustificare l’eccezione di inadempimento non potesse, nello stesso tempo e in via automatica, essere considerato inadempimento grave agli effetti della risoluzione. Si sostiene che, essendovi coincidenza dei presupposti, l’inadempimento era stato già accertato con efficacia di giudicato. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la sentenza impugnata per non avere la corte di merito dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica. Tale domanda era invece preclusa ex art. 1453 c.c., una volta proposta dalla controparte domanda di risoluzione. Con il terzo motivo, proposto sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce che, in presenza dei presupposti per la richiesta risoluzione, la propria domanda avrebbe dovuto essere accolta, con le relative conseguenze restitutorie e indennitarie che ne conseguivano. S. resiste con controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo. Si evidenzia che l’attuale controricorrente aveva proposto, contro la stessa sentenza, domanda di revocazione. Egli sostiene che dalla data della impugnazione decorreva, per la parte destinataria, il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Il ricorso, invece, era stato notificato oltre tale termine.

Ca.Li. resta intimata.

La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è ammissibile in relazione al principio di Cass. n. 21251/2018: “da notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata nè la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione” (conf. n. 1184/2010).

Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità afferma generalmente che la mancanza di gravità dell’inadempimento rende l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. contraria a buona fede (Cass. n. 22626/2016; n. 8880/2000). Tuttavia, ciò non consente di affermare a priori che la gravità idonea a compromettere il rapporto sinallagmatico fra le contrapposte prestazioni ex art. 1460 c.c. sia nello stesso tempo tale da giustificare la risoluzione del contratto (Cass. n. 5232/1985). Infatti, la gravità dell’inadempimento è un presupposto specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale e definitività di tale rimedio, mentre l’eccezione di inadempimento non estingue il contratto (Cass. n 1690/2006). Il creditore può valersi dell’eccezione anche nel caso di inesatto adempimento (Cass. n. 9439/2008).

Pertanto, la decisione della corte d’appello, nella parte in cui si riconosce che l’eccezione di inadempimento non è subordinato alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, è esente dalle critiche mosse dal ricorrente.

E’ infondato anche il secondo motivo. Come giustamente ha osservato la Corte d’appello, il divieto posto dall’art. 1453 c.c., di chiedere l’adempimento una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d’essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale, e risorgendo l’interesse alla esecuzione della prestazione (Cass. n. 15171/2001).

Il terzo motivo, infine, è inammissibile: con esso non si formula alcuna censura, ma si assume che se la corte di merito non fosse incorsa negli errori (infondatamente) denunciati con i motivi precedenti, avrebbe dovuto accogliere la domanda di risoluzione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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