Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12719 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12719 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 16567-2012 proposto da:
PISELLO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA
DEL FANTE, 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DE
TORTO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGRINI PIETRO
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di procuratore della
CHAMPIONS FINANCE SRL, in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3,
presso l’avvocato CARBONI MAURO, (presso lo studio dell’avvocato
DE ANGELIS LUCIO), che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/06/2014

avverso la sentenza n. 144/2012 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 22/03/2012, depositata il 04/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;

si riporta agli scritti.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<> e potesse essere soddisfatto con la vendita di altro
bene, del quale lo stesso creditore aveva già iniziato l’esecuzione forzata. Ha
quindi concluso per l’insussistenza dell’ eventus damni e per l’erroneità della
sentenza che ha ritenuto il contrario.
A prescindere dai profili di inammissibilità del ricorso per la mancata
specificazione della titolarità dell’altro bene della cui espropriazione si
tratterebbe, degli estremi di questa e del valore attribuito al bene espropriando a
fronte del credito vantato dall’odierno resistente, il motivo è comunque
manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha richiamato principi di diritto relativi alla
configurazione dell’ eventus damni ed ai presupposti della sua sussistenza,
anche in caso di esistenza di coobbligati titolari, a loro volta, di beni
espropriabili, che qui vanno ribaditi.
In primo luogo, va ribadito che, ai fini dell’integrazione del profilo oggettivo
dell’eventus damni, non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia
reso impossibile la realizzazione .dél credito, ma è sufficiente che tale atto abbia
determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito
medesimo (Cass. n. 12678/01, nonché Cass. n. 5105/06, tra le altre).
In secondo luogo, va ribadito che qualora uno solo tra più coobbligati solidali
compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore
promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. – ricorrendone i
Ric. 2012 n. 16567 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-2-

udito l’Avvocato Carboni Mauro difensore della controricorrente che

presupposti – nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri
coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento (Cass. n.
6486/11).
In conclusione, e considerato che la Corte d’Appello ha sottolineato che i beni
costituiti in fondo patrimoniale erano gli unici beni immobili di proprietà della
Pisello, va proposto il rigetto del ricorso>>.

difensori.
Non sono state depositate conclusioni scritte. Il resistente ha
depositato memoria.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi
in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della parte resistente, delle spese del giudizio di cassazione,
complessivamente liquidate in € 7.800,00, di cui € 200,00 per esborsi,
oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

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