Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12718 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi F. – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)) e M.L. (C.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via Cicerone

n. 28, presso lo studio dell’avv. Manzo Tommaso, che li rappresenta e

difende unitamente all’avv. Giovanni G. Bocchi giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a. quale procuratrice di BANCA INTESA

s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Bissolati n. 76 presso lo

studio dell’avv. Gargani Benedetto, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Davide Colli giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

IMPRESA NC CAPITTINI s.r.l., in persona del legale rappresentante,

domiciliato in Milano, Via Francesco Sforza n. 15 (studio avv.ti P.

Vigevani e F. Vuoli);

– intimata –

e contro

DELAVAL s.p.a. (già Alfa Lavai Agri s.p.a.), in persona del legale

rappresentante, domiciliato in Milano, Via Francesco Sforza n. 15

(studio avv.ti P. Vigevani e F. Vuoli);

– intimata –

e contro

DITTA PIGNAGNOLI PAOLO e C. s.n.c., in persona del legale

rappresentante, domiciliato in (OMISSIS) ((OMISSIS)), Via

(OMISSIS);

– intimata –

e contro

F.A., domiciliata in (OMISSIS)

((OMISSIS)), Via (OMISSIS);

– intimata –

e contro

C.C., domiciliato in (OMISSIS) ((OMISSIS)), frazione

(OMISSIS), Via (OMISSIS);

– intimato –

e contro

C.P., domiciliato in (OMISSIS), Via

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1496/04 della Corte d’Appello di Milano in

data 28 gennaio 2004, pubblicata il 25 maggio 2004.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Roberto Catalano per delega avv. Benedetto Gargani;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. MARINELLI Vincenzo che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30 gennaio 1992 la Cariplo (Cassa di Risparmio delle Province Lombarde) – essendo venuta a conoscenza che con atto a rogito notaio R.U. di Vigevano, redatto il 10 settembre 1991 e trascritto l’11 settembre successivo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della stessa città, C.C. e suo figlio C.P., entrambi suoi debitori, avevano venduto una serie di beni immobili alla rispettiva nuora e moglie F.A. – li convenne tutti e tre davanti al Tribunale di Vigevano affinchè l’atto venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti a norma dell’art. 2901 cod. civ. o, in subordine, annullato per simulazione. Successivamente, la Cariplo – avendo appreso che la F. con scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio D.G.R. di Pavia il 10 febbraio 1992 e trascritta il giorno successivo aveva rivenduto i medesimi immobili a M.L. e M.L. – la citò nuovamente, assieme a costoro, con atto notificato il 9/13 luglio 1992, chiedendo che anche tale vendita venisse dichiarata inefficace nei suoi confronti o, in subordine, annullata per simulazione.

La F. eccepì di non aver ricevuto la notifica della citazione del 30 gennaio 1992, e quindi la Cariplo, previa rinuncia agli atti del relativo giudizio, nel giugno 1993, notificò alla stessa e ai sigg. C. un nuovo atto di citazione riproponendo la domanda di revoca e, in subordine, di nullità per simulazione dell’atto notarile di compravendita dell’11 settembre 1991.

Nel frattempo, con atto notificato il 6 e il 24 aprile 1993 la s.n.c. Pignagnoli Paolo & C. citava davanti allo stesso Tribunale i due C., la F. e i due M., proponendo le stesse domande della Cariplo.

Le tre cause (n. 1241/92, n. 942/93 e n. 569/93) vennero assegnate allo stesso giudice istruttore e quindi riunite per connessione; in tale processo intervennero volontariamente la s.r.l. Impresa NC Capittini e la s.r.l. Alfa Lavai Agri chiedendo, la prima, la dichiarazione di inefficacia e, in subordine, di nullità per simulazione di entrambi gli atti di compravendita e, la seconda, solo del primo.

Con sentenza del 3 agosto 2000 il Tribunale di Vigevano dichiarò la inefficacia dell’atto notarile del 10 settembre 1991 e della scrittura privata autenticata del 10 febbraio 1992 sia nei confronti delle attrici Cariplo s.p.a. e Pignagnoli Paolo s.n.c. che delle intervenute s.r.l. Impresa NC Capittini e Alfa Lavai Agri; respinse la domanda di risarcimento proposta dalla Cariplo e quella riconvenzionale di risarcimento proposta dai convenuti M. contro di essa; condannò i convenuti al rimborso delle spese processuali a favore delle parti vittoriose.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2004, rigettava l’appello proposto dai sigg. M., che condannava alle spese.

Propongono ricorso per cassazione M.L. e M.L. con quattro motivi.

Resiste con controricorso Intesa Gestione Crediti s.p.a., quale procuratore della Banca Intesa s.p.a., succeduta a Cariplo s.p.a..

La Intesa Gestione crediti ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla norma che regola le presunzioni semplici (artt. 2727 e segg. c.c.), in quanto la Corte d’Appello aveva erroneamente desunto dalla prima presunzione (e cioè che la vendita del 10 settembre 1991 fosse avvenuta in frode ai creditori in quanto avvenuta tra coniugi e tra affini) la seconda che riguardava la seconda vendita, stipulata in favore dei sigg. M., i quali non avrebbero potuto ignorare quanto avvenuto soltanto cinque mesi prima, tenuto conto della posizione della loro dante causa F.A..

La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che in realtà non si tratta di presunzioni tra loro concatenate, ma di fatti distinti e autonomi, da valutare in modo indipendente: la prima vendita fu ritenuta in frode ai creditori poichè si trattava di vendita in blocco di tutti i beni immobili (sia abitativi che agricoli), in favore di un familiare che certamente era a conoscenza della situazione debitoria dei due danti causa. La seconda vendita, mediante la quale la F. alienò gli stessi cespiti ai sigg.

M., fu perfezionata, con semplice scrittura privata autenticata, dopo soli quattro giorni dalla notifica dell’atto di citazione con la quale la banca aveva proposto l’azione revocatoria e soltanto cinque mesi dopo la precedente alienazione. Non solo, ma altri beni, che non avevano fatto parte della prima vendita dai C. alla F., furono da questa venduti agli stessi signori M. cinque giorni più tardi, mediante atto pubblico. Il che sarebbe difficilmente comprensibile se non si rilevasse l’esigenza di far precedere la trascrizione della alienazione per scrittura privata rispetto alla trascrizione dell’atto di citazione in revocatoria.

Risulta infine che gli stessi M. fossero a conoscenza della situazione debitoria dei C., avendo in precedenza messo all’incasso alcune cambiali emesse da C.P. a favore della Com.bo.vi.

La censura non può quindi trovare accoglimento.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla contumacia nonchè la illogicità della motivazione quanto alla posizione della F. nel giudizio di primo grado, posto che secondo la sentenza impugnata essa avrebbe avuto conoscenza dell’atto di citazione promosso nei suoi confronti “attraverso le copie notificate al marito convivente e al suocero abitante nello stesso edificio” e posto che questi non avrebbero mosso alcuna eccezione al riguardo.

In realtà la F. aveva sin dall’inizio eccepito la non conoscenza dell’atto a lei non notificato nè possono essere desunti aspetti sfavorevoli dal fatto della mancata costituzione della parte (nella specie i sigg. C.).

La sentenza impugnata da espressamente atto che il vizio di notifica dell’atto di citazione alla F. non costituisce certo impedimento alla conoscenza dell’atto medesimo, posto che la stessa era coniuge e nuora dei C. e conviveva con gli stessi; nè alcuna valutazione negativa risulta effettuata in relazione alla contumacia della F.. Il motivo di censura risulta quindi infondato.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè delle disposizioni in tema di ultrapetizione poichè i sigg. M. non avrebbero chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale sul punto della estensione della revocatoria anche alla vendita del 10 febbraio 1992. L’atto di appello dei sigg.

M. andava invece interpretato nel senso che si chiedeva la riforma della sentenza sul punto della revocatoria di tale atto.

Il motivo richiama le eccezioni sollevate dagli stessi ricorrenti in sede di appello, senza trascrivere integralmente il contenuto delle stesse, venendo meno, in tal modo, all’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente è tenuta. In base a tale principio, il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre;

da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Dal ricorso non risulta, in particolare, quali fossero i punti dell’atto di appello dai quali desumere l’eccezione di ultrapetizione sollevata.

Il motivo risulta pertanto inammissibile.

Con il quarto motivo si denuncia la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè sulla utilizzazione di documenti riguardanti soggetti estranei alla vicenda acquisiti in contrasto con la normativa sul segreto bancario e senza alcuna motivazione rispetto alla eccezione di non utilizzabilità tempestivamente sollevata.

Le stesse considerazioni sopra svolte in relazione al terzo motivo possono essere richiamate in questa sede, posto che nessun elemento è stato precisato al fine di individuare i documenti in questione ed il loro contenuto.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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