Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12718 del 20/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 20/06/2016), n.12718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7641-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Claudio

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NATOLA, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2185/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 1/10/2014,

depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di N.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 2185/24/2014, depositata in data 5/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego di autotutela, conseguente a richiesta di annullamento di un avviso di accertamento, relativo al recupero di un credito d’imposta per l’anno 2002, resosi definitivo per mancata impugnazione – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’Ufficio erariale era decaduto dall’azione accertatrice per l’anno 2002, essendo spirato il termine per l’esercizio della suddetta azione “al 31/12/2008”, in quanto non operante la proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dxel D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater conv. con modificazioni dalla L. n. 656 del 1994, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 avendo i giudici della C.T.R., anzitutto, ritenuto legittima l’istanza di annullamento in autotutela di un atto impositivo divenuto ormai definitivo per mancata impugnazione, pur non essendo stato allegato dal contribuente alcun interesse pubblico all’annullamento del diniego di autotutela.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., avendo i giudici della C.T.R. rilevato d’ufficio, nella sostanza (non essendo stata l’eccezione sollevata, debitamente, dal contribuente in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento), la decadenza dell’Amministrazione finanziaria, non rilevabile, invece, d’ufficio, vertendosi in materia non sottratta alla disponibilità delle parti.

Infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10 avendo i giudici della C.T.R. ritenuto erroneamente non applicabile la proroga biennale di cui al citato art. 10, in quanto il contribuente, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2002, non avrebbe potuto usufruire del condono.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle altre due. Le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte affermato il principio secondo il quale avverso l’atto, con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non è esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perchè, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. S.U. nn. 2870 e 3698 del 2009; il principio è stato confermato da Cass. S.U. n. 16097 del 2009, con la quale si è anche affermato, più in generale, che il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento d’ufficio e/o di revoca dell’atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti).

Tali principi risultano costantemente seguiti anche di recente (v., tra le altre, Cass. n. 3442 del 2015; id. Cass. n. 25524 del 2014, Cass. 18597 del 2015, le quali hanno ribadito che il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto).

Nella specie, a fronte della definitività dell’avviso di accertamento, le doglianze mosse dal contribuente avverso il diniego di annullamento dell’atto impositivo, incentrate sulla decadenza della potestà accertativa, non integrano nè vizi propri dell’atto di diniego nè evidenziano la sussistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto.

La sentenza della C.T.R. si è dunque discostata da tali principi di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto di tutte le peculiarità della vicenda processuale. 1,e spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquida in complessivi Euro 2.650,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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