Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12718 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12718

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4824-2015 proposto da:

S.A. C.F. (OMISSIS), M.F. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso

lo studio dell’avvocato MARCO FABIO LEPPO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIORDANO BALOSSI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

V.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SPINOSO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO GRATTAROLA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 631/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/08/2014 R.G.N. 1017/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. CARRI FABRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria ed ha ridotto la somma dovuta a V.S. a titolo di indennità di mancato preavviso ad Euro 6.076,08.

2. La Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, ha confermato la sentenza nella parte in cui era stata ritenuta sussistente la legittimazione passiva, ai sensi dell’art. 2495 c.c., di S.A. e M.F. già soci della S. & S. s.r.l., posta in liquidazione sin dal 26.6.2009, sulle domande azionate da V.S..

3. I giudici di secondo grado nel ricostruire i fatti, hanno accertato che la S. e S. s.r.l. era stata posta in liquidazione volontaria il 26.6.2009 e cancellata dal registro delle imprese in data 16 luglio 2009.

4. Hanno poi constatato che le quote dei soci S. e M. (pari al 75% del capitale sociale) erano state conferite, sempre il 26 giugno 2009, nel trust T., in pari data costituito, avente quale scopo la segregazione dei beni per assicurare ai due disponenti, primi trustee e beneficiari ( S.A. e M.F.) “il soddisfacimento dei propri bisogni ed esigenze ed assicurarsi il mantenimento dell’attuale tenore e qualità di vita, la cura e l’assistenza, personale e medica, sicchè in nessun caso potranno soggiornare in istituti di assistenza comunque denominati” (beneficiari anche i due figli C. e S.F.). Nell’escludere, poi, che il trust fosse un soggetto giuridico autonomamente evocabile in giudizio, la Corte di merito ha ritenuto che correttamente erano stati convenuti i due soci della società cancellata, evidenziando che il conferimento delle quote sociali nel trust T. era inefficace rispetto alla posizione creditoria della signora V. poichè era avvenuto in violazione dell’art. 2740 c.c..

5. Inoltre il giudice di appello ha accertato che in data 10 luglio 2009, prima della cancellazione della società, era stato costituito un trust liquidatorio della S. e S. s.r.l. in liquidazione – i cui beneficiari erano la massa dei creditori della società e coloro i quali, pur al momento non conosciuti, “assumano la qualità di creditori e siano muniti di un titolo valido ed efficace” – al quale era stato trasferito, senza corrispettivo, l’intero patrimonio attivo e passivo, secondo i valori contabili dei suoi elementi componenti, al fine di provvedere ad una ordinata ed efficace liquidazione. A parte ogni considerazione relativa alla mancata soddisfazione del credito della V. in tale contesto, la Corte di appello ha sottolineato che proprio da tale conferimento si poteva desumere l’esistenza di un patrimonio attivo della società e la conseguente validità della pretesa azionata nei confronti dei due soci ai sensi dell’art. 2495 c.c..

6. Per la cassazione della sentenza ricorrono S.A. e M.F. ed articolano un unico motivo cui resiste con controricorso V.S. che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il difensore dei ricorrenti ha comunicato di aver rinunciato al mandato con nota comunicata ai suoi assistiti in data 22/27.4.2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con l’unico articolato motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 112 c.p.c..

8. Rammentano i ricorrenti di essere stati convenuti in giudizio dalla V., con ricorso depositato il 2 agosto 2011, a norma dell’art. 2495 c.c., comma 2, nella loro qualità di soci della s.r.l. S. & S. posta in liquidazione il 26 giugno 2009 e cancellata il successivo 16 luglio 2009 e che, erroneamente la Corte territoriale, nel pronunciare sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva reiterata in appello, avrebbe d’ufficio indagato la diversa e mai sollevata questione della soggettività del trust così incorrendo nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., anche laddove ne aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti della V. senza che mai alcuna domanda fosse stata da quest’ultima avanzata in tal senso.

9. Con riguardo poi alla denunciata errata applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la signora V. non aveva alcun titolo nei confronti della società al momento della sua cancellazione e, dunque, ancor più, non era creditrice dei signori S. e M. – la cui responsabilità era per legge tracciata da quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione – i quali tuttavia non erano più soci al momento della cessazione e dunque non avevano percepito alcunchè dalla liquidazione.

10. Aggiungono ancora che, ad ulteriore conferma dell’errata applicazione dell’art. 2495 c.c., i giudici di appello non avrebbero considerato che la V. non si era potuta avvantaggiare del trust liquidatorio, costituito dalla società in liquidazione, poichè al momento della cessazione della S. & S. non aveva alcun titolo da opporre ma solo una mera pretesa poi azionata in giudizio con il ricorso introduttivo del 2 agosto 2011.

11. Sottolineano che la Corte di appello non avrebbe accertato alcuna colpa in capo agli esponenti precisando che, ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, solo il liquidatore della società, nello specifico S.A., avrebbe potuto a tale titolo rispondere personalmente del mancato pagamento.

12. Il ricorso è infondato.

13. Va premesso che per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), non spiega efficacia la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata (cfr. in termini Cass. 09/07/2009 n. 16121 e già Cass. 28/05/ 2003 n. 8526 e Cass. 02/03/2000 n. 2309).

14. Quanto ai motivi di ricorso ritiene il collegio che non sussista la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., nè la lamentata errata applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2.

15. Occorre premettere che il giudice di appello era stato investito dagli odierni ricorrenti della valutazione della sussistenza della legittimazione passiva degli stessi sul rilievo che, per effetto del conferimento da parte loro nel trust T. delle quote sociali, soci della S. & S. s.r.l. in liquidazione al momento della cessazione erano il suddetto trust oltre che la Presidium BV (società straniera titolare di una quota pari al 25% del capitale). Pertanto, non avendo riscosso alcunchè dalla liquidazione, questi non potevano essere chiamati a rispondere personalmente, ai sensi del secondo comma della citata disposizione, nè ai sensi dell’art. 2394 c.c., considerato che nel ricorso introduttivo del giudizio non era denunciata una loro responsabilità quali amministratori della società.

16. Appare in proposito utile rammentare che il trust non costituisce un soggetto a sè stante, ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale. Secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364, ” per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: a. i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; b. i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee; c. il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.”.

17. In sostanza il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. L’effetto proprio del trust validamente costituito non è dunque quello di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito (cfr. tra le altre Cass. 18/12/2015 n. 25478, Cass. 09/05/2014 n. 10105 ed anche Cass. 22/12/2011 n. 28363).

18. Nel confrontarsi con il delicato problema della legittimazione in caso di trust questa Corte ha affermato che stante la carenza di soggettività dello stesso l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi è il trustee che però non è un legale rappresentante ma colui che dispone del diritto (cfr Cass. n. 28363/2011 cit. ed altre successive).

19. In linea con tale ricostruzione, allora, la Corte di merito ha accertato che il S. e la M., già soci, disponenti del trust T. e primi trustee dello stesso, correttamente sono stati evocati in giudizio sia nella qualità di trustee che quali soci maggioritari della società. Orbene, nel contestare la decisione di appello evidenziando che erroneamente la Corte, confermando la sentenza di primo grado, avrebbe ritenuto che gli stessi erano stati convenuti anche come trustee, i ricorrenti hanno omesso di riprodurre nelle parti a tal fine rilevanti il tenore delle difese articolate in primo grado incorrendo così in una genericità della censura non sanabile a mezzo dell’esame diretto degli atti, attesa la natura della doglianza proposta (cfr. recentemente Cass. 08/06/2016 n. 11738).

20. Quanto all’accertamento da parte della Corte territoriale della responsabilità degli odierni ricorrenti per l’obbligazione azionata va osservato che la sentenza ha accertato che si era verificata una coincidenza personale tra i soci disponenti, i trustee ed i primi beneficiari del trust T. (solo in via residuale beneficiari erano anche i due figli degli odierni ricorrenti). Ed infatti i signori S. e M. già soci della società in liquidazione erano coloro che avevano conferito nel trust T. le loro quote della società per vincolarle insieme ad altri beni al fine di assicurare a loro stessi “il soddisfacimento dei propri bisogni ed esigenze ed assicurarsi il mantenimento dell’attuale tenore e qualità di vita, la cura e l’assistenza, personale e medica, sicchè in nessun caso potranno soggiornare in istituti di assistenza comunque denominati”.

21. La Corte di appello ha quindi accertato che il conferimento nel trust T. delle quote maggioritarie dei due soci si poneva in contrasto con l’obbligo della società di conservazione della garanzia patrimoniale per i creditori e per tale aspetto il giudice di appello ne ha dichiarato “l’inefficacia per quanto di ragione”.

22. Con riguardo all’accertamento della sussistenza di una responsabilità dei soci e trustee nei termini previsti dall’art. 2495 c.c., comma 2, che come è noto nel disciplinare la cancellazione della società, prevede che “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.(…)” appare utile rammentare che questa Corte ha affermato che l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione si produce anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, e determina l’insorgenza di una conseguente comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione, o sopravvenuti alla cancellazione. Allo stesso tempo si realizza una successione dei soci medesimi ai fini dell’esercizio, “nei limiti e alle condizioni stabilite”, delle azioni dei creditori insoddisfatti (cfr. Cass. 17.4.2013 n. 9234, Cass. 3 novembre 2011, n. 22862 e più recentemente Cass. 22/07/2016, n. 15218).

23. In particolare con la più recente delle sentenze (Cass. n. 15218 del 2016 cit.) si è rammentato che qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue,restando così sacrificato ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. L’art. 2495 c.c., comma 2, (riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il previdente art. 2456, comma 2) stabilisce infatti, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. E’ prevista, inoltre, anche la possibilità di agire (deve intendersi, però, per risarcimento dei danni) nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui. La ratio della norma citata, palesemente risiede nell’intento d’impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. “Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell’ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori. Autorevole dottrina ha infatti affermato che la responsabilità dei soci trova giustificazione nel “carattere strumentale del soggetto società: venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto”” (Cfr. Cass. ult. cit.).

24. Le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione di massima di particolare importanza consistente nell’individuare la sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una società venga cancellata dal registro delle imprese, con la sentenza del 12/03/2013 n. 6070, avevano rimarcato come il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli e non cessi per questo di essere un successore precisando che “se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire”. L’interpretazione ricordata è stata poi recentemente avallata dalla Corte Costituzionale, con l’ordinanza del 10/02/2016 n. 53, che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2495 c.c., comma 2, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, ha rilevato il mancato esperimento da parte del giudice rimettente “del pur doveroso tentativo di dare una interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata, nonostante gli approdi ermeneutici in tal senso delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze 22 febbraio 2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062; nonchè le sentenze 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072)”.

25. Fatte queste doverose premesse di carattere generale va rilevato che, nello specifico, occorre verificare se ed in che termini incida l’esistenza dei due trust sulla responsabilità degli odierni ricorrenti.

26. Quanto al primo dei due trust, quello nel quale i due disponenti ( S. e M.) contestualmente all’avvio della liquidazione della società hanno conferito le loro quote, nominando loro stessi trustee e nel contempo primi beneficiari, appare radicalmente nullo perchè con abuso dello strumento contrattuale ed in violazione dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, reca una integrale coincidenza tra i tre soggetti che sono parte di un trust.

27. Al riguardo va rammentato che i tre centri di imputazione (disponente, trustee e beneficiario) non possono coincidere. Il trust, infatti, postula in capo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente del trust nell’atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari. Se tutte tali figure coincidono, la proprietà del trustee in nulla differisce dalla proprietà piena e il trust, pertanto, è nullo con la conseguenza che tale nullità, ove pure non eccepita dalla parte che vi abbia interesse e non rilevata nei precedenti gradi (e nella specie se ne dubita poichè si può ritenere che la Corte di appello abbia solo impropriamente fatto riferimento alla “l’inefficacia” del trust), può comunque essere d’ufficio rilevata nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. s.u. 12/12/2014 n. 26242) e, per le ragioni esposte, deve essere in concreto accertata.

28. All’accertata nullità del trust T. segue che, anche a prescindere dal conferimento nel trust liquidatorio destinato a soddisfare i creditori della società dei beni risultanti dal bilancio finale, comunque il valore nominale delle quote era rimasto nella disponibilità dei soci che perciò solo sono stati correttamente ritenuti responsabili ai sensi dell’art. 2495 c.p.c., comma 2.

29. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dei soccombenti che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sono tenuti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13 comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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