Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12718 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19417-2019 proposto da:

S.M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CAVA AURELIA 199-INT E2, presso lo studio dell’avvocato ORESTE

NATOLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.L., R.R., S.N.,

G.F., S.V., S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 90/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.L. e S.T. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la sorella S.M.T. al fine di ottenere la reintegrazione delle proprie quote di riserva sull’eredità del comune genitore S.N..

Integrato il contraddittorio nei confronti del coniuge del defunto C.M., il Tribunale determinava, con sentenza non definitiva, la composizione della massa; in accoglimento della pretesa degli attori, accertava la natura di atto di liberalità di un vitalizio intercorso fra la convenuta e il de cuius.

Contro tale sentenza S.M.T. proponeva appello immediato, rigettato dalla Corte d’appello di Palermo, con decisione contro la quale è attualmente pendente ricorso per cassazione.

Nel frattempo, il Tribunale di Palermo, dinanzi al quale la causa è proseguita, definiva la lite, dichiarando rinunciata la domanda di divisione e ponendo le spese a carico della convenuta S.M.T..

Impugnata la decisione dinanzi alla Corte d’appello di Palermo, questa la confermava con la sentenza contro la quale si dirige il presente ricorso, proposto dalla medesima S.M.T. sulla base di un unico motivo, con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91,278 e 279 c.p.c..

S. Liborio, gli eredi di S.T. ( G.F., S.V., S.P.) e gli eredi di C.M. ( R.R. e S.N.) restano intimati.

La causa è stata chiamata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza. La ricorrente ha depositato memoria, con la quale il significato della censura è compendiato nei seguenti termini: “il Tribunale, nel definire la causa, aveva regolato le spese di lite, supponendo la soccombenza della convenuta attuale ricorrente. Si sostiene che “nel momento in cui è stata emanata la sentenza definitiva (…) era ancora pendente il giudizio avverso la sentenza non definitiva (…) e lo è tuttora innanzi a questa Corte Suprema; a ciò si aggiunga che l’efficacia esecutiva di tale ultima pronuncia era stata sospesa dalla Corte d’appello di Palermo. In altri termini, quando il Tribunale di Palermo – con la sentenza definitiva – si pronuncia ciò sulle spese di giudizio, non era ancora passata in giudicato l’antecedente logico/giuridico (la sentenza non definitiva) di tale pronuncia. In quel momento, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto come richiesto sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, ma se, come fatto, riteneva di doversi comunque pronunciare in via definitiva, non avrebbe potuto ritenere dichiarare la soccombenza signora S., perchè quest’ultima ancora non lo era. E’ necessario precisare che la Corte d’appello di Palermo ha poi rigettato l’appello avverso la sentenza non definitiva, ma la sig.ra S. ha impugnato tale ultima pronuncia innanzi a questa Suprema Corte. E’ dunque evidente che l’accoglimento del ricorso in Cassazione (e, a quel tempo, dell’appello proposto contro la sentenza non definitiva comporta la soccombenza degli odierni resistenti e, per conseguenza, la Cassazione della sentenza che viene oggi impugnata con il presente atto. Pronuncia che, erroneamente, per effetto di un errata valutazione sulla soccombenza, ha confermato l’illegittima condanna alle spese del giudizio a carico della signora S.M.T.. La sentenza oggi impugnata, dunque, su tale capo deve essere riformata in quanto viola la norma, art. 91 c.p.c. – e le altre norme sopra richiamate – che pone a carico del soccombente l’onere delle spese di giudizio, in quanto al momento dell’emanazione della sentenza definitiva la signora S. non era soccombente, e tuttora non lo è” (memoria ricorrente, pagg. 5 e 6).

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Invero, non di dubita che la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale (Cass. n. 15411/2019); ciò non significa che, in vista di tale eventualità, il giudice che pronuncia la sentenza definitiva non debba pronunciare sulle spese secondo le regole della soccombenza quali risultano dalla decisione da lui assunta, essendo irrilevante la possibilità che la sentenza non definitiva possa essere riformata o cassata. In altre parole, a questi fini, non può essere seguito il criterio di adeguamento al risultato finale dell’intero processo indipendentemente dall’esito alterno delle sue varie fasi, ma va seguito il solo criterio di adeguare la pronunzia sulle spese del giudizio al risultato dello stesso giudizio (cfr. Cass. n. 4531/1976).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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