Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12718 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. III, 09/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15099/2007 proposto da:

D.A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GUGLIELMO MARCONI 152, presso lo studio dell’avvocato

SCIUTO MANLIO, rappresentato e difeso dagli avvocati PETRAROTA Vito,

GIUSEPPE TATO giusta delega a margine della comparsa di costituzione;

– ricorrente –

contro

F.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MACRO RENATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE ZIO Giuseppe giusta delega a

margine del controricorso;

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MACRO RENATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TORELLI GIUSEPPE giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.R., A.V., A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1202/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

Sezione Terza Civile, emessa il 29/11/2006, depositata il 12/12/2006,

R.G.N. 1969/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato VITO PETRAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trani, in accoglimento della domanda di riscatto agrario proposta il 19.8.1992 dal confinante D.A.F., dichiarava la simulazione del contratto di affitto del 30.1.1991 tra C.S. coi proprietari ( A. – R.);

dichiarava trasferito a D.A. il fondo venduto il 22.4.1992 a F.V. dai proprietari (la defunta R.M. D. ed i nipoti, A.F., R. e V.), previo pagamento del prezzo; condannava infine il C. a rilasciare il fondo al D.A..

La Corte di appello di Bari, adita da F.V. e C.S., con sentenza depositata il 29.11.2006, rigettava la domanda di D.A.F. e condannava lo stesso al pagamento delle spese processuali sostenute da tutti i convenuti.

Riteneva la corte di merito che, poichè il terreno in questione era inserito in un documento programmatico preliminare (approvato dal consiglio comunale di Ruvo di Puglia l’11.2.1991) di variante al P.R.G., quale ricadente in zona destinata ad edilizia residenziale, e che ciò era confermato con altra delibera di giunta dell’11.6.1992, mancava il requisito oggettivo della natura agricola del terreno, in quanto la L. n. 590 del 1965, art. 8, stabilisce che la prelazione (ma ciò vale anche per il riscatto) non è consentita, quando i terreni in base ai piani regolatori, anche se non ancora approvati, sono destinati ad utilizzazione edilizia.

Secondo la corte di merito ciò era sufficiente a fondare l’accoglimento dell’appello ed il rigetto della domanda, per cui restava travolta anche la pronunzia sulla simulazione dell’affitto.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attore.

Resistono con rispettivi controricorsi F.V. e C.S..

D.A. e F. hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, n. 2, e della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che, all’epoca dell’alienazione e del riscatto, il fondo per cui è causa non era interessato da alcuno strumento urbanistico, poichè la variante al piano regolatore del Comune fu adottata con Delib. C.C. n. 37 del 1993 e che la bozza di variante venne approvata dalla Giunta Municipale l’11.6.1992, mentre l’atto di trasferimento era stato stipulato il 22.4.1992. Secondo il ricorrente i requisiti soggettivi ed oggettivi per il riscatto devono sussistere al momento della conclusione del contratto sottoposto a riscatto e non al momento dell’esercizio dello stesso.

2.1. Il motivo è infondato.

Anzitutto è infondata la censura nella parte in cui assume che il requisito oggettivo della natura agricola del terreno deve sussistere solo al momento della stipula dell’atto di vendita sottoposto a riscatto e non al momento dell’esercizio dello stesso.

Deve osservarsi in diritto che le condizioni alle quali è subordinata la proficua utilizzazione del meccanismo del riscatto devono sussistere tanto alla data in cui nasce il relativo diritto, coincidente con la vendita del fondo al terzo, quanto alla data in cui lo stesso è esercitato, identificantesi con il momento nel quale la dichiarazione del retraente perviene al retrattato, che segna la conclusione del procedimento acquisitivo con il subingresso del primo al secondo. Conseguentemente, ove il mutamento della destinazione, da agraria ad industriale (o, comunque, urbana), del fondo oggetto del diritto di retratto, viene a verificarsi tra il primo ed il secondo dei suddetti momenti, rimane impedito il perfezionamento della vicenda acquisitiva in favore del traente, poichè non si prospetta giustificabile tutelare la formazione della piccola proprietà coltivatrice attraverso il riscatto di un fondo che non si presti più a tale destinazione (cfr. Cass. 9 novembre 2006, n. 23902; 13 maggio 2003, n. 287; 22 maggio 1996, n. 4739).

Pertanto non rileva il mutamento della destinazione, da agraria ad edilizia o urbana in generale, del fondo oggetto del retratto solo quando sopravvenga dopo il concreto esercizio del retratto medesimo, dovendo la destinazione agricola essere sussistente al momento della decisione del giudizio in cui il retratto sia ancora in discussione (Cass. 18/11/2005, n. 24453).

2.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato che l’11.2.1991 il Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia aveva deliberato l’approvazione del documento programmatico preliminare per l’adozione della variante al P.R.G., predisposta dall’arch. D.B., con inclusione del fondo de quo ad edilizia residenziale; che il 22.4.1992 fu rogato l’atto di vendita del suolo dai R. – A. al F.; che l’11.6.1992 la giunta Comunale approvava la bozza di variante al P.R.G., con inclusione del suolo in questione nel comporto edificatorio denominato D e tipizzato C/2.;

che successivamente (il 19.8.1992) fu notificato la domanda giudiziale di riscatto del D.A..

Ne consegue che, prima dell’esercizio dell’azione di riscatto, erano intervenuti ben 2 atti degli organi della volontà del Comune, che davano inizio ad un procedimento di modifica del P.R.G., con attribuzione della destinazione edificatoria al terreno in questione.

Correttamente, quindi, la sentenza ha escluso, per la mancanza di tale requisito oggettivo del terreno (destinazione agraria), che potesse esercitarsi l’azione di riscatto.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 590 del 1965, n. 3, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo il ricorrente gli atti degli organi comunali anteriori alla proposizione dell’azione di riscatto, indicati dalla sentenza quali atti che indicavano una chiara volontà di mutare la destinazione agricola del fondo, non erano idonei allo scopo, in quanto costituivamo meri atti programmatici.

4.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. La L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 2, statuisce che “la prelazione non è consentita…quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati a utilizzazione edilizia, industriale o turistica”. Perchè operi la previsione de qua, con conseguente inapplicabilità delle norme sulla prelazione agraria, è sufficiente che sia in itinere – attraverso atti conoscibili dalla generalità – un procedimento diretto alla realizzazione di un nuovo strumento regolatore che abbia per oggetto i terreni oggetto di vendita (prevedendone una utilizzazione edilizia, industriale o turistica).

4.2. E’ evidente, pertanto, che mentre è priva di effetti una mera richiesta, proveniente da un privato e diretta alla Amministrazione comunale, perchè sia adottata una variante al vigente piano regolatore (cfr. Cass. 21 gennaio 2000, n. 673), non può dubitarsi che allorchè le competenti autorità comunali deliberino di procedere a una variazione del precedente assetto urbanistico del territorio, fissandone, anche se genericamente, i contenuti, il procedimento per l’approvazione del nuovo piano è in itinere ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 2 (cfr., sulla sufficienza, al detto fine, anche di uno strumento “atipico”, Cass. 22 febbraio 1979, n. 1156).

In altri termini la L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 2, nell’escludere il diritto di prelazione quando i terreni siano destinati ad utilizzazione edilizia in base a piani regolatori anche se non ancora approvati, postula che nel momento in cui la prelazione o il riscatto vengano esercitati sia già iniziato un procedimento amministrativo rivolto al cambiamento di destinazione urbanistica attraverso atti pubblici dell’amministrazione che incidano sull’assetto territoriale con scelte certe e conoscibili da terzi (Cass. 21 gennaio 2000, n. 673). Non potendosi dubitare che nella specie il procedimento volto alla modifica del piano regolatore (nei termini indicati sopra) era già iniziato e che i terzi, stante la pubblicità ex lege delle delibere comunali, non potevano ignorare l’esistenza del procedimento, è evidente – come anticipato – la correttezza della conclusione fatta propria dalla sentenza gravata.

4.3. Nell’ottica di favorire solo l’utilizzazione agricola futura del fondo il legislatore ritiene che sia sufficiente, perchè sia escluso il diritto di prelazione, che il nuovo assetto del territorio, con la prospettiva di una utilizzazione del terreno diversa da quella agricola, sia in itinere (al riguardo, sulla necessità di una interpretazione estensiva dell’ultima parte della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 2 (cfr. Cass. 6 gennaio 1983, n. 380).

Appare pertanto sufficiente che la destinazione economica delle aree sia prevista in atti pubblici della amministrazione pubblica, che incidono sull’assetto territoriale con scelte certe e conoscibili ai terzi interessati, che possono dunque nella ragionevole aspettativa – nel caso giuridicamente protetta – della definizione dell’iter amministrativo, compiere scelte economiche in relazione alla nuova destinazione che avranno i loro beni.

4.4. Ha condivisibilmente affermato Cass. 14 gennaio 1997, n. 306 che “necessariamente l’incarico affidato a un professionista di elaborare la variante, presuppone, la volontà dell’ente di attuarla. Tale delibera, non può dunque ritenersi avere semplice carattere istruttorie, già definendosi la volontà della amministrazione di modificare l’originaria destinazione agraria dei terreni ubicati nel comune; la delibera, pubblica e come tale conoscibile legalmente dagli interessati, doveva dunque essere valutata come idonea a qualificare il fondo acquistato…come inserito in zona edificabile di espansione urbana”. Ha, ancora, evidenziato Cass. 14 gennaio 1997, n. 306, che: “il permanere della prelazione, concessa dalla legge per il solo scopo di favorire lo sviluppo di una media proprietà coltivatrice economicamente valida, quando sia noto il mutamento di destinazione in corso di adozione da parte dell’amministrazione costituirebbe quindi solo beneficio economico ingiustificato a favore del proprietario confinante”.

Nella fattispecie, quindi, i giudici di merito hanno fatto una corretta interpretazione ed applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 2, e sul punto il motivo va rigettato.

5.1. Inammissibile è invece la censura, contenuta nello stesso motivo, nella parte in cui assume che le due delibere degli organi comunali sopra indicate non avrebbero il contenuto loro assegnato dal giudice di appello, ma sarebbero dei documenti di programmazione politica e non di mutamento del P.R.G.. Anzitutto l’inammissibilità discende dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. 2/12/2008, n. 28547).

Nella fattispecie il ricorrente non indica se tali delibere siano state prodotte in sede di legittimità e dove esse si trovino.

5.2. In ogni caso l’inammissibilità consegue anche al mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti entrambi i documenti indicati non risultano trascritti – quanto meno nelle parti salienti – nel ricorso per cassazione, pur assumendo il ricorrente che essi non avevano altra valenza che quella di documenti programmatici o politici.

6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 184 c.p.c., per aver il giudice di appello tenuto conto nella sentenza di “un certificato di destinazione urbanistica” depositato dalla controparte solo con la memoria di replica, allorchè la causa era stata riservata per la decisione. Il ricorrente assume che la violazione dell’art. 184 c.p.c. era già stata sottoposta all’esame della corte di appello.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Anzitutto il resistente F. contesta che con la memoria di replica sia stata depositato un certificato di destinazione urbanistica, assumendo che fu depositato solo un modulo di pagamento ICI, del quale non è stato tenuto conto dal giudice di appello.

Sennonchè il motivo, prima ancora di essere inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza, non essendo riportato nel ricorso il contenuto del preteso documento, lo è perchè la motivazione della sentenza, con l’esclusione del requisito oggettivo della natura agricola del terreno, non si fonda su questo preteso documento, ma sulle 2 suddette delibere comunali suddette.

7.2. Va, infatti, osservato che l’impugnazione attiene alla sentenza e non al singolo atto processuale, con la conseguenza che la nullità dell’atto processuale da luogo alla nullità della sentenza solo nei termini di cui all’art. 159 c.p.c., che fonda l’estensione della nullità di un atto agli atti successivi sul principio della dipendenza di quest’ultimi.

Infatti la nullità di un atto processuale non determina senz’altro la nullità di tutti gli atti che ad esso siano posteriori cronologicamente, ma solo degli atti successivi che siano dipendenti dagli atti nulli.

Pertanto l’eventuale nullità di una prova deve ritenersi irrilevante se la decisione finale della controversia non ha assolutamente preso in considerazione detta prova (Cass., 23 dicembre 1977, n. 5730;

Cass. 17/05/1999, n. 4796), con la conseguenza che l’impugnante non ha interesse processuale a sollevarla, poichè – non avendo la prova influito sulla sentenza – l’accoglimento della censura relativa alla prova non è idoneo a determinare la caducazione della sentenza impugnata.

8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio motivazionale della sentenza poichè la corte territoriale ha omesso il concreto accertamento se egli avesse avuto la conoscenza degli atti amministrativi prodromici alla variante al P.R.G. e su cui era fondato l’accoglimento dell’appello.

9. Il motivo è infondato.

Allorchè si afferma che gli atti con cui si è iniziato il procedimento di modifica della destinazione del terreno da agricola ad edificatoria devono essere conoscibili, si intende solo dire che non deve trattarsi di atti interni dell’amministrazione, ma di atti che possano essere conosciuti anche da terzi. Tali sono le delibere degli organi collegiali.

La norma (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 62 ed attualmente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 124) che prevede che tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, stabilisce una forma tipica di conoscenza legale.

10. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza, assumendo che l’omesso esame da parte della corte di merito della circostanza che i convenuti odierni avevano posto in essere un contratto simulato di affitto di fondo rustico aveva impedito alla corte di rendersi conto che gli atti prodromici al provvedimento di approvazione della variante al p.r.g. non erano conosciuti nè conoscibili da parte del ricorrente D.A. nè dai convenuti.

11.1. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, non ha alcuna attinenza con il decisum, in quanto come sopra detto, la conoscibilità delle delibere comunali è una conseguenza dell’obbligo della loro affissione all’albo pretorio ed integra una forma di conoscenza ex lege.

11.2.Quanto alla pretesa simulazione del contratto di affitto, sul punto correttamente il giudice di appello non si è pronunziato, poichè esso nell’economia del processo era assorbito dalla mancanza dell’elemento oggettivo della natura agricola del fondo, ai fini dell’esercitato riscatto.

Non essendosi sul punto pronunziato il giudice di appello e mancando quindi la soccombenza, è inammissibile il motivo di ricorso, per quanto prospettato sotto il profilo del vizio di motivazione.

12.1. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto l’omesso esame della domanda di simulazione ha impedito di rilevare che l’attore non era soccombente nei confronti di C. e degli A. e non poteva essere condannato alla refusione delle spese.

12.2. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 90 c.p.c., per essere stato condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal F. e dagli A., pur non risultando soccombente nei loro confronti.

13. I motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Essi sono infondati.

La corte di merito ha infatti rigettato la domanda proposta dal D. A. nei confronti del F. per mancanza di qualità oggettiva del terreno (ritenuto non di natura agricola nei termini suddetti) e, per tale effetto, ha ritenuto “travolta pure la strumentale pronunzia sulla simulazione dell’affitto” nei confronti degli altri convenuti ( C. e R. – A.).

In effetti con tale decisione il giudice di appello ha correttamente ritenuto che la domanda di accertamento di simulazione era finalizzata all’accoglimento della domanda di riscatto, tendendo ad eliminare, quindi, l’ostacolo costituito dall’esistenza sul fondo di (apparente) affittuario, titolare del diritto di prelazione.

Ciò comporta che l’avvenuto accertamento da parte del giudice che il diritto di prelazione, e quindi di riscatto, del fondo non era esercitabile da parte dell’attore per la mancanza di qualità oggettiva del fondo stesso, faceva venire meno l’interesse processuale dell’attore ad avere una pronunzia in merito all’assunta simulazione del contratto di affitto, con conseguente inammissibilità della relativa domanda.

Ne consegue che è infondato il motivo di ricorso, poichè l’attore risulta soccombente nei confronti del F. e degli affittanti ( R. – A.) con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., correttamente il giudice di appello ha condannato l’attore al pagamento delle spese processuali del doppio grado.

14. Il motivo di ricorso va, quindi, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, sostenute dai resistenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai due resistenti, liquidate, per ciascuno in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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