Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12718 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12718 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 15260-2012 proposto da:
MIRRA GIUSEPPE, DE CRESCENZO ELISABETTA,
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE,

rappresentati

e

difesi

dagli

avvocati

SCOGNAMIGLIO PASQUALE, SCOGNAMIGLIO
MASSIMILIANO, SCOGNAMIGLIO MARCO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
COZZOLINO CARLO, COZZOLINO LORENZO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI TOR FIORENZA 56, presso lo studio
dell’avvocato DI GIORGIO FRANCESCO, rappresentati e difesi
dall’avvocato BARBATO ANTONIO, giusta procura speciale a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 05/06/2014

- controricarrenti avverso la sentenza n. 3752/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 7.12.2011, depositata il 16/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

BARRECA;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Antonio Barbato che si riporta
agli scritti.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“l.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli — sezione
specializzata agraria ha rigettato il gravame proposto da Giuseppe Mirra ed
Elisabetta De Crescenzo nei confronti di Carlo Cozzolino e Lorenzo Cozzolino,
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli — sezione specializzata agraria del 9
dicembre 2009, con la quale veniva rigettata l’opposizione ex art. 615, comma
primo, cod. proc. civ. proposta dai predetti avverso il precetto di rilascio di
fondo rustico loro intimato ad istanza dei Cozzolino.
Il ricorso è proposto con due motivi. Gli intimati si difendono con
controricorso.
2.- Col primo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 437,
secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4
cod. proc. civ. al fine di censurare l’affermazione della Corte d’Appello
secondo cui non costituiva eccezione inammissibile in appello quella fatta
valere dagli appellati, fondata sul compimento dell’esecuzione già minacciata
col precetto opposto, intervenuto tra la pubblicazione della sentenza di primo
grado e la proposizione del gravame. Secondo i ricorrenti, si sarebbe trattato
invece di eccezione inammissibile in appello, poiché eccezione in senso
proprio, cioè <>, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato.
3. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono manifestamente
infondati.
La Corte d’Appello ha escluso che la circostanza dell’avvenuta individuazione
del fondo rustico nell’ambito della intrapresa procedura di rilascio, dedotta
dagli appellati, integrasse un’eccezione in senso stretto << in quanto attiene al thema decidendum già fissato in primo grado ed inserisce alle tesi già sviluppate e dibattute in quest'ultima sede, in ordine all'eseguibilità del titolo azionato>>. Nel merito, ha perciò concluso nel senso che <> è
idonea a confutare (poiché, secondo la Corte territoriale, ne <>)la
<>.
3.1. Il decisum della Corte d’Appello è corretto in diritto ed integra una
pronuncia espressamente riferita all’unico motivo d’appello sottoposto
all’esame della Corte.

Non sussiste pertanto il vizio di omessa pronuncia lamentato col secondo
motivo di ricorso.
Infatti il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto allorché manchi
completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione
del caso concreto; pertanto, non ricorre nel caso in cui la decisione adottata
in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto,
anche se il giudice sia pervenuto a siffatta decisione senza confutare
espressamente e singolarmente ciascuna delle argomentazioni poste dalla
parte a fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 407/06 ed altre).

3.2. Quanto al primo motivo, va escluso che la circostanza, di mero fatto, e per

di più sopravvenuta alla decisione di primo grado, dell’avvenuta individuazione
del fondo rustico oggetto di esecuzione in sede di procedura esecutiva per
rilascio, integri un’eccezione in senso stretto, trattandosi piuttosto di elemento
fattuale, addotto dagli appellati, così come ritenuto dalla Corte, a supporto ed a
riscontro delle difese già svolte nel precedente grado, onde contrastare il motivo
di opposizione concernente la non eseguibilità del titolo, costituito dalla
sentenza di condanna al rilascio, per la mancata corretta individuazione del
bene che ne formava oggetto.
Nel rito del lavoro, il divieto di jus novorum in grado di appello, di cui all’art.
437, secondo comma, cod. proc. civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso
proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle
deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati
dalla controparte a sostegno della pretesa ovvero alle deduzioni che

Ric. 2012 n. 15260 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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all’esecuzione promosso dal destinatario di un atto di precetto di rilascio di
fondo rustico verso il creditore intimante il precetto per accertare
l’ineseguibilità del titolo esecutivo per la mancata corretta identificazione
del fondo da rilasciare, il richiamo da parte dello stesso creditore
dell’avvenuta esecuzione per rilascio, conseguente alla individuazione in
concreto del bene, operato per sostenere l’affermazione dell’idoneità della
sentenza di condanna a costituire titolo esecutivo, non costituisce eccezione
in senso stretto bensì semplice argomento difensivo, non assoggettato alle
preclusioni dell’art. 437, comma secondo, cod. proc. civ.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Quanto alle considerazioni svolte nella memoria della parte ricorrente,
si osserva che esse risultano confutate già dai principi e dalla
giurisprudenza richiamati nella relazione, di cui la memoria non tiene
affatto conto.
I rilievi contenuti nella memoria si presentano, infatti, meramente
riproduttivi delle argomentazioni sviluppate nel ricorso e già affrontate
nella relazione.
Il ricorso va perciò rigettato, con le statuizioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al
pagamento, in favore dei resistenti, in solido, delle spese del giudizio di
cassazione, complessivamente liquidate in € 10.200,00, di cui € 200,00
per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Ric. 2012 n. 15260 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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corroborano sul piano difensivo eccezioni già ritualmente formulate (cfr., da
ultimo, Cass. n. 20157/12). Ne deriva che, nel giudizio di opposizione

Così deciso in Roma, il giorno 07 maggio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

cassazione.

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