Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12717 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 25/06/2020), n.12717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21329-2014 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO REYTANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTA PETRUNGARO;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO e LELIO MARITATO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA S.P.A. (già ETR S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 88/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/02/2014, R.G.N. 295/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza dell’11 febbraio 2014, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato non dovuti alcuni dei contributi individuati nel verbale ispettivo redatto nei confronti di R.S. e posti a fondamento della cartella da quest’ultimo opposta;

che avverso tale pronunzia ha proposto ricorso R.S. affidandolo a due motivi;

che si è costituito l’Inps con controricorso.

Considerato che parte ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. nella L. n. 225 del 2016.

Diritto

RITENUTO

che la rinuncia risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. con dichiarazione sottoscritta da difensore munito di mandato speciale;

che, quindi, a norma dell’art. 390 c.p.c., il processo deve essere dichiarato estinto;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28311 del 07/11/2018), in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti costituite.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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