Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12717 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12717 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 17426-2012 proposto da:
PONS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BOLOGNESI MARCELLO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
REGOLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SPAGLIARDI RICCARDO, giusta mandato speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/06/2014

avverso la sentenza n. 428/2012 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 3.4.2012, depositata 1’11/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Doti ANNAMARIA
AMBRO SIO;

avv. Luigi Manzi) che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. La Pons s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolando
quattro motivi, avverso la sentenza n.428 depositata in data 11 aprile
2012 con la quale la Corte di appello di Genova — in riforma della
decisione di primo grado — ha accolto la domanda dell’appellante
Alberto Regoli di restituzione della somma di € 3.021,27 oltre interessi
legali dal luglio 2001 al saldo, con rivalsa delle spese.
2. Alberto Regoli ha resistito con controricorso, deducendo
l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
4.

Con i motivi di ricorso si denuncia: I)violazione o falsa

applicazione dell’art. 1230 cod. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.);
II)violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 co.2 e 1326 cod. civ.
(art. 360 n.3 cod. proc. civ.); III) violazione o falsa applicazione
dell’art. 1552 cod. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.); IV) difetto di
motivazione e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie (art.
360 n.5 cod. proc. civ.).
4.1. Il relatore ritiene assorbente rispetto a ogni altra considerazione
il rilievo di inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito
Ric. 2012 n. 17426 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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udito per il controricorrente l’Avvocato Gianluca Calderara (per delega

dell’esposizione sommaria dei fatti di causa previsto a pena di
inammissibilità dall’art. 366 n.3 cod. proc. civ., all’uopo non essendo
possibile ricorrere al mero “assemblaggio” degli atti del giudizio di
merito.
Va qui ribadito il seguente principio:

primo comma dell’art. 366 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione che
pretenda di assolvere a tale requisito mediante l’assemblaggio in
sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia
fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via
sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima
dell’articolazione dei motivi né nell’ambito della loro illustrazione.
(Cass. civ., Sez. III, 22/09/2009, n. 20393; Cass. civ., Sez. III,
30/06/2010, n. 15631)
Nella stessa prospettiva, le SS.UU. hanno affermato che la
prescrizione contenuta nell’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,
secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena
d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può
ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa
della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della pretesa,
limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso
di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo
particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del
contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione,
preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e
del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i
motivi di censura (Cass. civ., Sez. Unite, 17/07/2009, n. 16628; cfr.
anche cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 27/02/2009, n. 4823).

Ric. 2012 n. 17426 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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è inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del

Ancora più di recente le SS.UU. (sentenza 11 aprile 2102, n.5698)
hanno confermato l’inammissibilità del ricorso, redatto con la tecnica
dell’assemblaggio”, osservando che ai fini del requisito di cui all’art.
366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero,
letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto

tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro
verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei
fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a
leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta
di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
4.2. Il ricorso all’esame risulta così strutturato: subito dopo una
brevissima premessa denominata msposkione sommaria dei fatti di causa »
in cui gli unici dati forniti sono il titolo della domanda del Regoli (di
«restitnione del maggior prezzo corrisposto per l’acquisto di un autocaravan»); il
fatto che la domanda era stata «contestata» dalla convenuta Pons; che il
Tribunale aveva respinto la domanda e che, invece, la Corte di appello
l’aveva accolta; segue, quindi – sotto l’intestazione «in fatto» – quella che
dovrebbe contenere l’esplicitazione di tali scarni elementi fattuali e che
si sostanzia, nella pedissequa riproduzione di tutti gli atti del processo
(citazione, comparsa di risposta, memorie ex art. 183 e 184 cod. proc.
civ., conclusionali, repliche, sentenza di primo grado, atto di appello,
comparsa di costituzione dell’appellato, conclusionali e repliche in
appello, sentenza di appello).
Siffatta modalità di formulazione del ricorso equivale a un mero
rinvio alla lettura di tali atti ed è quindi assolutamente inidonea ad
assolvere al requisito dell’esposizione sommaria del fatto di cui al cit.
art. 366.

Ric. 2012 n. 17426 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di

E’ il caso di aggiungere che i contenuti (in più punti nebulosi) dei
motivi di ricorso non sono idonei a supplire la carenza sopra indicata,
non essendo nella relativa esposizione esplicitata la sequenza dei fatti
necessari a far intendere perché la sentenza presenterebbe i vizi che
costituiscono ragione di illegittimità della decisione e motivo per la sua

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
in € 1.985,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per
legge.
Roma 7 maggio 2014

cassazione. »

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