Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12716 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 25/06/2020), n.12716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21009-2014 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO e ANTONIETTA CORETTI;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza definitiva n. 2565/2013 del TRIBUNALE di SALERNO,

depositata il 16/05/2013, R.G.N. 2643/2012;

avverso l’ordinanza non definitiva della CORTE DI APPELLO di SALERNO,

depositata il 4/07/2014, R.G.N. 864/2013.

Fatto

RILEVATO

Che:

con ordinanza ex art. 436 bis c.p.c., la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da D.C. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato l’Inps alla reiscrizione della lavoratrice nell’elenco dei braccianti agricoli, compensando integralmente le spese di lite;

in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto conforme al novellato disposto dell’art. 92 c.p.c. la decisione di primo grado sulle spese, alla luce della sussistenza delle richieste “altre gravi ragioni” legislativamente richieste;

avverso la decisione di primo grado propone tempestivamente ricorso D.C., articolandolo in due motivi;

l’Inps ha presentato procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso D.C. deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 118 disp. att. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

il motivo è fondato e va accolto.

Va evidenziato in proposito che, nel rito speciale del lavoro, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, deve attribuirsi prevalenza a quest’ultimo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la decisione assunta nella fattispecie concreta, mentre le enunciazioni della motivazione incompatibili con il dispositivo devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato (cfr. Cass. 22/08/2019 n. 21618Cass. 19/06/2002 n. 8912, 07/07/2003 n. 10653, 18/06/2004n. 11432);

tale insanabilità può escludersi soltanto quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda, inoltre, sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (cfr. Cass. n. 21618/2019 cit., Cass. n. 11432/2004 cit. e Cass. 27/08/2007 n. 18090);

d’altro canto, esclusivamente il contrasto che si risolva in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza” (Cass. 17392/04 e 10129/99) può dar luogo ad errore emendabile con la procedura della correzione di errore materiale (Cass. 26074/18);

il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, quindi, poichè non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, sul punto, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2;

nel caso di specie, la integrale divergenza delle spese liquidate – in motivazione compensate per la metà e nel dispositivo compensate integralmente – non consente di comprendere il contenuto della statuizione dando luogo ad un insanabile contrasto che impone l’accoglimento del motivo;

l’accoglimento del primo motivo di ricorso implica l’assorbimento del restante, con il quale si censurava la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., artt. 132,152 e 118 disp. att. oltre che art. 111 Cost. per essere state ritenute le gravi ed eccezionali ragioni nella compensazione delle spese;

poichè l’ordinanza di inammissibilità è stata pronunziata dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 436 bis c.p.c. ed in quanto, a norma dell’art. 383 c.p.c., u.c., nelle ipotesi di cui all’art. 348 ter (cui l’art. 436 bis fa rinvio) la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli inerenti alla giurisdizione, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, la causa rinviata, in applicazione dell’art. 383 c.p.c., comma 4, alla Corte di appello di Salerno, ossia al giudice che avrebbe dovuto pronunciarsi sull’appello, in diversa composizione, e che provvederà, altresì, sulle spese relative al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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