Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12716 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato PAGLIARO MARIA

PIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI FLUMERI PASQUALE giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2783/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 30/11/2005, depositata il 16/12/2005,

R.G.N. 1321/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 30 novembre 2005-16 dicembre 2005, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Como del 21 gennaio – 10 febbraio 2005, con la quale era stata rigettata la domanda di R.M., intesa ad ottenere la condanna del proprio conduttore, B.P., alla rimozione di una cassetta di allarme, collocata sulla facciata principale dello stabile in Como, via (OMISSIS), sotto la finestra dell’appartamento concesso in locazione al B. (per la installazione di un impianto antifurto).

Avverso tale decisione, la R. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I giudici di appello avevano ritenuto che la collocazione di una cassetta di allarme per antifurto sulla facciata principale dell’appartamento non costituisse innovazione per la quale occorresse ottenere l’assenso del locatore, trattandosi di aggiunta facilmente rimovibile, che non era tale da turbare l’estetica dell’edificio, sia per le esigue dimensioni che per il colore ed il materiale di fabbricazione che per il luogo del suo posizionamento.

Giudicando in tal modo, sottolinea la ricorrente, la Corte territoriale non aveva considerato che l’appartamento concesso in locazione al B. disponeva di ampio balconcino, con vista su cortile interno, sul quale avrebbe potuto essere agevolmente collocata la cassetta in questione.

Una collocazione di tal genere, ad avviso della ricorrente, avrebbe consentito all’allarme di essere ben visibile ed udibile non soltanto dagli altri occupanti dell’immobile ma anche dai numerosi passanti che transitano sulle strade sulle quali si affaccia il cortile.

Basta poi far riferimento a nozioni di comune esperienza per poter affermare che un sistema di allarme telefonicamente collegato con il più vicino Commissariato di Polizia di Stato o Caserma dei Carabinieri risponde più concretamente alle esigenze di sicurezza, provocando l’immediato all’armamento delle Forze di Polizia senza disturbare i terzi con il suono della sirena o il proprio locatore con la collocazione della cassetta di allarme sulla facciata.

Tra l’altro, avevano aggiunto i giudici di appello, la sua collocazione all’esterno della facciata era per così dire “necessitata” proprio perchè per essere efficace, la stessa doveva essere visibile facilmente dai passanti, con la sirena ed il segnale luminoso.

Nè vi era prova della esistenza di sistemi di allarme antifurto che potessero essere collocati sul retro ed avessero analoghe caratteristiche di efficacia.

Osserva il Collegio:

il ricorso è privo di fondamento.

La Corte territoriale ha premesso che con il contratto di locazione stipulato con il dante causa dell’attuale ricorrente, R. G., aveva trasferito al conduttore B. non solo il godimento dell’appartamento di sua proprietà, ma anche tutte le facoltà che spettavano al locatore, nella qualità di comproprietario sulle parti comuni funzionali alla utilizzazione dell’immobile locato.

E deve ritenersi innegabile – ha proseguito la stessa Corte di merito – che la parte della facciata sotto una finestra dell’appartamento dove il B. ha provveduto ad installare una cassettina antifurto, costituisca appunto “parte comune fisicamente e funzionalmente collegata all’appartamento, facilmente raggiungibile dalle finestre dello stesso”.

La cassetta era stata collocata subito dopo la stipulazione del contratto e per oltre tre anni il R. non aveva sollevato contestazione alcuna in ordine alla modificazione operata sulla facciata comune, così confermando di aver trasferito al B. le sue facoltà di comproprietario.

Con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi censura di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno osservato che la collocazione di una cassetta dell’impianto di allarme sulla facciata principale, nel caso di specie, non costituiva turbativa nè innovazione tale da richiedere il consenso del proprio locatore.

In realtà, il ricorso consiste nella proposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali, suggerendo misure diverse e alternative che – ad avviso della parte ricorrente – non implicherebbero l’interessamento delle parti comuni e sarebbero egualmente, se non più, efficienti di quella posta in essere dal conduttore.

Si tratta, come appare del tutto evidente, di censure inammissibili in questa sede di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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