Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12716 del 20/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 20/06/2016), n.12716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23371-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.S. SPA, in persona del Direttore generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 10, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO VALENTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE BUGGEA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FRATELLI C. DI C.V. & C SNC IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 256/25/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 26/11/2012, depositata il 07/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’Il /05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettarne l’appello, ha confermato la decisione di primo grado, con cui la CTP aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente Fratelli C. di C.V. & C. snc in liquidazione avverso cartella esattoriale; la CTR, in particolare, ha rigettato la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia.

La R.S. SpA resiste con controricorso.

L’unico motivo, con il quale si ribadisce il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, appare infondato, atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “in tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, nè dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, nè da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando, peraltro, che, nella specie, i vizi accertati nella decisione di primo grado in relazione alla pretesa tributaria riguardavano sia il suo fondamento iscrizione a ruolo – sia il procedimento notificatoti della cartella, sicchè erroneamente era stata esclusata legittimazione dell’Amministrazione Finanziaria alla sua impugnazione)” (Cass. 9762/2014); peraltro, nel caso di specie, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione (v. pag. 2 punto 3), il contribuente sin dal ricorso introduttiva ha sollevato anche censure relative all’iscrizione a molo, e quindi ad attività propria dell’ente impositore.

In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese nei confronti di Fratelli C. di C. V. & C. snc in liquidazione, non avendo quest’ultima svolto attività difensiva in questa sede.

In considerazione dei particolari rapporti interni tra Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le dette parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA