Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12716 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12716 Anno 2015
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA
sul ricorso 10484-2012 proposto da:
LOMBARDI CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRC.NE CLODIA 165, presso lo studio dell’avvocato
SILVANA LOMBARDI, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente 2015
865

contro

BONANNI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRC.NE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato
GENNARO ERMANNO ARBIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato RICCARDO PAGNI giusta procura speciale

1

Data pubblicazione: 19/06/2015

Ì/

in calce al controricorso;
– controri corrente non chè contro

AZIENDA

OSPEDALIERA

SENESE

FONDIARIA

ASSICURAZIONI ;

avverso la sentenza n. 1605/2011 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2011,
R.G.N. 2172/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato RICCARDO PAGNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità, in subordine il rigetto del
ricorso;

2

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ciro Lombardi convenne in giudizio Raffaele
Bonanni -primario oculistico presso l’Ospedale di
Siena- e l’Azienda Ospedaliera Senese per essere
risarcito dei danni subiti all’occhio destro, che
(nel corso degli anni dal 1992 al 1998) era stato
da parte del Bonanni, a numerosi

interventi; precisò che detti interventi erano
esitati nel danneggiamento della cornea / che aveva

reso necessario un trapianto, al quale non aveva
fatto seguito il recupero della capacità visiva,
in quanto il nervo ottico si era nel frattempo
necrotizzato.
Costituitisi in giudizio entrambi i convenuti,
nonché la Fondiaria Assicurazione (chiamata in
manleva dal Bonanni), il Tribunale di Siena
rigettò sia la domanda dell’attore che quella
riconvenzionale proposta dal Bonanni (che aveva
reclamato il risarcimento dei danni per la lesione
del proprio prestigio professionale), con
integrale compensazione delle spese processuali.
La Corte di Appello di Firenze ha confermato la
sentenza, rigettando sia l’appello principale del
Lombardi che quello incidentale del Bonanni e
condannando il Lombardi a rifondere le spese del
grado sia al Bonanni (salva compensazione per 1/3)
che alla Azienda Ospedaliera e alla Fondiaria.
Ricorre per cassazione il Lombardi affidandosi
a cinque motivi; resiste il Bonanni a mezzo di
3

sottoposto,

controricorso illustrato da memoria, mentre gli
altri intimati non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

La Corte di Appello ha affermato che

l’istruttoria svolta in primo grado aveva
consentito di escludere che la perdita del visus
modo riconducibile a imprudenza, imperizia o
negligenza del chirurgo, ovvero a inadempimento da
parte della struttura” giacché “sia dalla
consulenza tecnica esperita in sede penale su
richiesta del P.M., che da quella eseguita nel
giudizio di primo grado è emerso in modo univoco
che la perdita completa della capacità visiva …
era la irreversibile e diretta conseguenza della
patologia” da

cui

era affetto il paziente, “a

prescindere dalla condotta dei sanitari, la cui
attività diagnostica e i

cui

interventi erano

stati effettuati con perizia, prudenza e
diligenza”; ha concluso, pertanto, che “nel caso
di specie, nonostante che le terapie e gli
interventi fossero stati eseguiti adeguatamente e
correttamente, si erano verificate tutte le
complicanze

prevedibili

ma

non

altrimenti

evitabili”.
2.

I primi quattro motivi del ricorso sono

incentrati sui risultati della C.T.U. e censurano
-nel complesso- l’adesione del collegio alla
relazione consulenziale.
4

dell’occhio destro del Lombardi fosse “in alcun

Più

precisamente,

col

primo

motivo

(“violazione del combinato disposto degli artt.
61, 101 e 115 C.P.C., nonché degli artt. 1176
c.c., 2236 c.c., 2697 c.c., coordinato con gli
artt. 3 e 24 Cost.”), il Lombardi si duole che
sia i consulenti d’ufficio che i giudici di merito
fatti, risultanti da cartule e documenti vari,
provenienti esclusivamente dal prof. Bonanni,
ritualmente e tempestivamente impugnati in
giudizio, non acquisiti ritualmente agli atti
processuali, in quanto non assurti al rango di
prove documentali, e, perciò, privi di alcuna
valenza di legge”; si duole -altresì- che sia
stato fatto riferimento ad una nozione di nesso
causale di tipo penalistico, senza adottare i
diversi orientamenti elaborati dalla
giurisprudenza in materia civile.
Con i successivi tre motivi, viene dedotto
“difetto di motivazione” in punto di rigetto
dell’istanza di rinnovazione della C.T.U.
(secondo), di mancata risposta alle specifiche
doglianze mosse dal ricorrente alla relazione di
consulenza (terzo) e di non adeguata
considerazione della consulenza disposta dal P.M.
in sede penale (quarto motivo).
Il quinto motivo deduce anch’esso “difetto di
motivazione”, ma in riferimento alla dichiarata
inammissibilità della prova testimoniale richiesta
dal Lombardi: il ricorrente censura l’affermazione
5

abbiano “posto a fondamento del loro convincimento

della Corte secondo cui il giudice di primo grado
aveva “correttamente m ritenuto inammissibili le
istanze istruttorie, trattandosi di valutazioni
ovvero di circostanze squisitamente tecniche, che
sono state oggetto di C.T.U. e di prova
documentale”; afferma che -al contrario- i
fatto, non valutazioni o nozioni squisitamente
tecniche e non documentate in atti”.
3.

Quest’ultimo motivo è fondato.

Per quanto emerge dalla sintesi riportata in
ricorso (a pagg. da 24 a 26), il contenuto dei
capitoli non è limitato a valutazioni o a
circostanze squisitamente tecniche, ma concerne
specifici elementi di fatto che -seppure
necessitanti, nella maggior parte dei casi, di
successiva valutazione tecnica- appaiono
suscettibili di essere acquisiti a mezzo di prova
testimoniale e presentano astratta idoneità a
costituire la base di una valutazione tecnica che
non sia fondata essenzialmente sulla
documentazione proveniente dal Bonanni.
Non può non rilevarsi, ad esempio, la natura
tutt’altro che valutativa o tecnica delle
circostanze dedotte ad oggetto dei capitoli 4 e 5,
che investono direttamente il nodo centrale
dell’addebito mosso dal Lombardi all’operato del
Bonanni, ossia il mancato tempestivo accertamento
del distacco di retina.
6

capitoli articolati “contengono circostanze di

La motivazione adottata sul punto dalla Corte
risulta dunque palesemente insufficiente a
giustificare il rigetto dell’istanza istruttoria:
si impone pertanto l’accoglimento del motivo, con
assorbimento delle restanti censure (in quanto
l’eventuale ammissione dei capitoli da parte della
di compiere una nuova valutazione tecnica del
complessivo materiale probatorio acquisito).
4.

La Corte di rinvio provvederà anche sulle

spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quinto motivo, dichiarando
assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia,
anche per le spese di lite, alla Corte di Appello
di Bologna.
Roma, 10.4.2015

Corte di rinvio potrebbe comportare la necessità

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