Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12716 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12716 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 15055-2012 proposto da:
POMA SNC 01769901008 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA
866, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCA ALBANESE, che
la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MANDIA MARIA ROSARIA;
– intimata avverso la sentenza n. 872/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 2.3.2011, depositata il 27/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

Data pubblicazione: 05/06/2014

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza in data 02.03./27.04.2011 la Corte di appello di
Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla s.n.c. Poma
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri-sez. distaccata di Anzio

Maria Rosaria Mandia di pagamento dell’indennità di avviamento
commerciale relativamente al contratto di locazione ad uso abitazione
inter partes

asseritamente cessato per volontà della locatrice.

La Corte di appello ha osservato che l’appellante aveva provveduto
a notificare il ricorso in appello e il decreto di fissazione di udienza
dopo la scadenza del termine di cui al comma 2 dell’art. 435 cod. proc.
civ., avendo ottenuto copia in data 22.04.2010 del decreto
presidenziale con cui si fissava l’udienza di discussione per il
20.10.2010 ed avendo avviato il procedimento di notificazione,
regolarmente perfezionatasi, solo in data 18.09.2010.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la
s.n.c. Poma deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 152,
153, 154, 156, 421, 291 e 435 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e
111 Cost. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.).
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere accolto, giacchè — per quanto emerge dalla
stessa esposizione a sostegno della decisione impugnata — il ricorso in
appello venne notificato, ancorchè in ritardo rispetto al termine
(ordinatorio) di cui al comma 2 dell’art. 435 cod. proc. civ., nel rispetto
del termine (dilatorio) di cui al comma 3 dell’art. 435 cod. proc. civ..

Ric. 2012 n. 15055 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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n.8 del 2009 di rigetto della domanda dell’appellante nei confronti di

3.1. Valga considerare che, secondo principio ripetutamente
affermato da questa Corte, nel rito del lavoro e, conseguentemente, nel
c.d. rito locatizio, al quale 447 bis cod. proc. civ. estende le sue norme
in quanto applicabili, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante
per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza

pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che
resti garantito all’appellato lo .spatium deliberandi non inferiore a
venticinque giorni prima dell’udienza di discussione della causa (art.
435 comma 3 cod. proc. civ.), perché egli possa apprestare le proprie
difese (Cass. 14 luglio 2011, n. 15590; 15 ottobre 2010, n. 21358).
Invero — come osservato in specie nella sentenza n.21358/2010 — l’art.
435 cod. proc. civ., comma 2, alla stregua del quale “l’appellante, nei dieci
giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto
all’appellato”, deve essere letto ed interpretato in relazione al contenuto
del successivo comma 3 dello stesso articolo, alla stregua del quale “tra
la data di notifica ione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve
intercorrere un termine non minore di venticinque giorni”. Il che evidenzia come
lo stesso legislatore, nel porre il suddetto termine (ordinatorio) di cui al
comma 2, abbia disciplinato le conseguenze di una eventuale
inosservanza di tale termine, prevedendo, in buona sostanza, al comma
3, che la notifica effettuata mantiene i suoi effetti, anche in caso di
mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, allorchè tra
la data di notificazione e quella dell’udienza permanga un termine non
inferiore a venticinque giorni.
In sostanza appare chiaro, dal complesso dei due commi della
disposizione all’esame, che il legislatore ha regolato normativamente le
conseguenze della inosservanza del termine di cui al comma 2,
prevedendo in via generalizzata il permanere degli effetti della
Ric. 2012 n. 15055 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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di discussione (art. 435 comma 2 cod. proc. civ.) non è perentorio e,

compiuta notifica nell’ipotesi prevista dal comma 3, in tal modo
superando – alla stregua delle stesse previsioni codicistiche – la
necessità di uno specifico provvedimento autorizzatorio o di proroga
da parte del giudice prima della scadenza del stesso termine.
3.2. Non contrasta con quanto sopra il principio affermato dalle

impugnata, posto che esso si riferisce alle sole ipotesi idonee a
comportare un effettivo allungamento del processo, potenzialmente
attribuibile a negligenza della parte attrice, di inesistenza, giuridica o di
fatto, della notificazione del ricorso e del decreto e, cioè, ad ipotesi di
contestuale violazione del termine dilatorio di cui al comma 2 dell’art.
435 cod. proc. civ. e del termine a tutela del diritto di difesa del
resistente fissato dal successivo terzo comma dello stesso articolo. La
non riferibilità della sentenza delle SS.UU. del 2008 all’ipotesi di ritardo
della notificazione, nel rispetto tuttavia del termine posto a tutela di
controparte dell’art. 435 cod. proc. civ., comma 3, si evince dalla
circostanza che il richiamo operato nella predetta sentenza all’art. 111
Cost., comma 2, nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, ed
alla regola della “ragionevole durata” del processo, non si attaglia in
alcun modo a fattispecie come quella all’esame in cui pacificamente la
notifica, ancorchè in ritardo rispetto al termine di gg. 10 di cui al
comma 2 della norma, è avvenuta entro un termine tale, rispetto a
quello dell’udienza di comparizione fissata dal presidente, da garantire
all’altra parte il necessario .1,atium deliberandi.
3.3. Peraltro la non pertinenza della decisione delle SS.UU., rispetto
alla questione di diritto in esame, risulta confermata anche dalla Corte
costituzionale (ordinanza n. 60 del 2010), che ha ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

Ric. 2012 n. 15055 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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SS.UU. con sentenza n. 20604 del 2008, richiamata nella decisione

dell’art. 435 c.p.c., prospettata sulla base della suddetta decisione, per
evidente erroneità del presupposto interpretativo.
Merita aggiungere che, da ultimo, la Corte Costituzionale con
ordinanza n.253 del 2012 — nel dichiarare la manifesta infondatezza
della q.l.c. dell’articolo 435 comma 2 cod. proc. civ. sollevata proprio

riguardo all’interpretazione della norma, sopra esposta e assunta a
“diritto vivente” — ha evidenziato che la norma, nella interpretazione
censurata dal collegio rimettente, lungi dal violare la parità delle parti, è
finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione
e di difesa. Con il risultato di tutelare, all’un tempo, l’interesse
dell’appellante — impedendo che la sola violazione del termine
ordinatorio in questione determini l’improcedibilità del gravame — e
quello dell’appellato, cui resta comunque garantito un termine a
comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese. »
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione.
In definitiva il ricorso va accolto; ciò comporta la cassazione della
sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia
anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di
Roma in diversa composizione.

dalla Corte di appello di Roma in riferimento all’art. 111 Cost. con

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