Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12715 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAPALE ORAZIO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

B.C.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 339, presso lo studio

dell’avvocato CASSARA’ BRUNO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ADAMO SAVERIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/2/2005, depositata il 26/02/2005, R.G.N.

513/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 2 novembre 2001, il Tribunale di Caltagirone rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da P.S., conduttore di un immobile di proprietà di B.M. C., sito in (OMISSIS), in conseguenza di inidoneità della cosa locata all’uso pattuito.

Il P. chiedeva così la condanna della B. al pagamento della somma complessiva di L. 53.000.000 necessaria per eseguire tutte le opere di adeguamento interno e di ristrutturazione richieste dalla disposizioni in vigore.

La decisione del primo giudice era confermata dalla Corte di Appello di Catania del 9-26 maggio 2005.

Dopo aver rilevato che la eccezione di tardività dell’appello, sollevata dalla B. era del tutto infondata, poichè la decisione del Tribunale era stata notificata dal P. alla parte personalmente al solo fine di procedere alla esecuzione coattiva della statuizione in ordine alle spese processuali – e dunque non era applicabile il termine breve di impugnazione – i giudici di appello precisavano che nel caso di specie non poteva parlarsi di vizi della cosa locata.

Infatti, si trattava dell’obbligo di adeguamento dell’impianto elettrico ad una normativa intervenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione.

Nel corso del giudizio, l’attore ( P.) aveva limitato la propria richiesta originaria alle sole spese di adeguamento dell’impianto elettrico, resesi necessarie nel corso del rapporto per effetto di una nuova normativa.

Poichè era risultato, tuttavia, che il frattempo aveva rilasciato l’immobile in data non era dato comprendere a quale titolo la unica domanda residua avrebbe potuto trovare un suo fondamento.

Infatti, l’appellante, in buona sostanza, pretendeva il pagamento di una somma mai sborsata, la quale riguardava interventi ed opere alla cui realizzazione egli non era più interessato.

Tra l’altro, aggiungeva la Corte territoriale, doveva essere condivisa anche la argomentazione finale del Tribunale per la quale non era neppure addebitabile al locatore la mancata esecuzione degli interventi di adeguamento richiesti dall’attore, e la locatrice aveva notificato al conduttore un atto in data 27 gennaio 1997, con il quale lo aveva invitato a comunicare il periodo e le modalità di effettuazione dei lavori, ma non risultava che il conduttore avesse dato riscontro, in qualsiasi modo, a tale richiesta.

Avverso tale decisione il P. ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da un unico motivo.

Resiste la B. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale aveva finito per trasformare la domanda di accertamento, proposta dal conduttore, in una domanda di condanna, osservando che poichè, nelle more del giudizio, il P. aveva oramai rilasciato l’immobile, in effetti non era dato comprendere a quale titolo egli potesse pretendere il pagamento di una somma che non aveva mai sborsato e che riguardava una opera alla cui esecuzione egli non era comunque più interessato.

La motivazione della decisione di appello muoveva da questo erroneo presupposto: che il P. avesse richiesto la condanna al pagamento delle somme necessarie per la esecuzione dei lavori, anzichè all’accertamento di un obbligo della locatrice alla esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione. A seguito di una pronuncia di accertamento della esistenza di un tale obbligo, l’ex conduttore avrebbe potuto successivamente incardinare una azione di risarcimento “per non avere la B. permesso al ricorrente di proseguire la propria attività in un locale conforme alle norme di legge”.

Osserva il Collegio:

il ricorso è privo di fondamento.

Come risulta dalla sentenza impugnata, il P. – nelle more del giudizio – ebbe a rilasciare l’immobile locato.

Pertanto, come ha rilevato correttamente la Corte territoriale, non era dato neppure comprendere a quale titolo egli richiedesse il pagamento di una somma che in effetti non aveva mai sborsato e che riguardava una opera alla cui esecuzione egli non era più interessato.

Con l’atto di citazione, il P. aveva espressamente richiesto la condanna della B. al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione dei lavori indicati nell’atto introduttivo.

Già il Tribunale aveva posto in evidenza che le opere indicate nell’atto introduttivo non costituivano affatto vizi della cosa locata, ma piuttosto riparazioni.

Tuttavia, ha precisato il primo giudice, l’attore non aveva richiesto nè la esecuzione di opere di straordinaria manutenzione, gravanti per legge sul locatore, nè il rimborso di spese effettuate per lavori urgenti, spettanti a quest’ultimo, ma solo la “condanna della locatrice al pagamento di somme che non aveva ancora sborsato e che, peraltro, secondo quanto accertato dal consulente tecnico, potevano considerarsi attinenti a lavori di straordinaria manutenzione soltanto in relazione alle opere di adeguamento dell’impianto elettrico”.

Le conclusioni del Tribunale sono state integralmente condivise dai giudici di appello, i quali hanno aggiunto ulteriori profili di inammissibilità delle censure formulate con l’atto di impugnazione.

Del tutto infondato appare il rilievo del ricorrente, secondo il quale egli avrebbe comunque interesse ad una pronuncia, potendo richiedere – eventualmente in altro giudizio – il risarcimento dei danni, derivati dalla mancata esecuzione dei lavori, anche se nel frattempo egli era stato costretto a rilasciare l’immobile, proprio in conseguenza del mancato adempimento della locatrice ai propri obblighi di adeguamento dell’impianto elettrico. In realtà, le richieste formulate dal P. con l’atto di citazione erano ben diverse da quella ora prospettata in sede di ricorso per cassazione.

L’interesse ad una pronuncia di accertamento deve essere attuale, e non meramente ipotetico e permanere fino al momento della decisione.

Nel caso di specie, il ricorrente non aveva limitato la propria richiesta originaria ad una pronuncia di accertamento ovvero di condanna generica, avendo invece chiesto specificamente, con l’atto di citazione, condanna della B. al pagamento di L. 53.000.000.

In sede di appello, il P. aveva, invece, così concluso:

“Piaccia alla Corte riformare la impugnata sentenza e conseguentemente dichiarare che la sig.ra B.C.M. è obbligata a corrispondere quanto dovuto per il rifacimento dell’impianto elettrico nella somma accertata dal ctu, pari ad Euro 9.126,00. In subordine, in considerazione del fatto che nelle more l’immobile è stato rilasciato, si chiede la riforma della sentenza impugnata, relativamente alla parte nella quale è disposta la condanna alle spese”.

Nè risulta che l’attore, dopo aver proposta una domanda di condanna specifica, avesse – successivamente – richiesto il “consenso” della convenuta ad una limitazione della pronuncia ad una condanna generica.

Da ultimo, i giudici di appello hanno osservato che il mancato adeguamento dell’impianto elettrico alle sopraggiunte norme di legge non poteva in alcun modo essere addebitato alla locatrice, in considerazione del fatto che questa ultima, con lettera del 27 gennaio 1997, aveva invitato il P. a comunicarle “il periodo e le modalità per la esecuzione dei lavori” e che non risultava che il conduttore avesse, in qualche modo, dato riscontro a tale richiesta.

Tale rilievo, di per sè solo, sarebbe sufficiente a fare dichiarare l’inammissibilità dell’intero ricorso, non essendo stato specificamente censurato dal ricorrente e costituendo una autonoma “ratio decidendi” della pronuncia impugnata.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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