Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12715 del 13/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 13/05/2021), n.12715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20990-2019 proposto da:
COMUNE di MELILLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
INNOCENTI;
– ricorrente –
contro
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato SEBASTIANO TEODORO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 917/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 19/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA
GIANNACCARI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo con cui C.F. chiese ingiungersi al Comune di Melilli il pagamento della somma di Euro 35.000,00 quale compenso pattuito per l’esecuzione di un progetto di lavori di forestazione ai fini della creazione di una barriera arborea, arbustiva, ecologica, antinquinamento da realizzare nel Comune di Melilli, progetto ammesso a finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale.
Concesso il decreto, propose opposizione il Comune di Melilli.
L’opposizione venne accolta dal Tribunale Siracusa che revocò il decreto ingiuntivo.
La Corte d’appello di Catania, in accoglimento del gravame proposto dal C., accolse la domanda proposta dal C..
La corte distrettuale accertò che il decreto di finanziamento dell’Assessorato Territorio ed Ambiente di Palermo, al quale era subordinato il pagamento dei compensi per la progettazione, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare del 5.6.2007, era stato emesso in data 22.7.2008 e vi era la pronta disponibilità della somma da parte del Comune.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Melilli sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso C.F..
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
Il ricorrente, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, ha depositato memorie illustrative.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che si fosse avverata la condizione dedotta in contratto della concessione del finanziamento e dell’accredito delle somme finanziate, mentre nessuna somma sarebbe stata accreditata dalla Regione in favore del Comune.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al mancato accredito della somma da parte dell’Assessorato in favore del Comune di Melilli.
I motivi, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta sono infondati.
E’ incontestato che, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare del 5.6.2007, il pagamento delle spese di progettazione era subordinato all’emissione del decreto di finanziamento da parte dell’Assessorato Territorio ed Ambiente di Palermo e non era esigibile prima dell’accredito delle somme finanziate.
La corte di merito, con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione temporis applicabile, ha accertato che il decreto di finanziamento era stato emesso in data 22.7.2008 e vi era la pronta disponibilità della somma da parte del Comune.
L’orientamento giurisprudenziale è consolidato nel ritenere che l’accertamento in ordine al verificarsi di un evento dedotto in condizione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sottratto ad ogni sindacato di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione (Cassazione civile sez. III, 27/05/1980, n. 3458).
Le affermazioni con le quali il ricorrente contesta “la mancata certificazione del rup ed il mandato di pagamento da parte della Prefettura” pretendono quindi di introdurre in sede di legittimità una inammissibile revisione degli apprezzamenti di fatto operati dal giudice di merito in ordine alla immediata disponibilità della somma finanziata in favore del Comune.
E’ conseguentemente infondata la doglianza relativa ai vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la corte di merito esaminato il fatto storico dell’accredito delle somme da parte dell’Assessorato Regionale in favore del Comune che aveva la “pronta disponibilità della somma” ed era solo tenuto a certificare mediante il r.u.p. il pagamento del compenso, cui conseguiva l’attività meramente esecutiva del Prefetto di svincolo delle relative somme.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Va tuttavia rigettata, difettandone i presupposti, la domanda del contro ricorrente di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.
Rigetta la domanda del contro ricorrente di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Suprema Corte di Cassazione, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021