Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12715 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12715 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 14449-2012 proposto da:
SOFIA CATERINA (SFOCRN34R50D825J) FAZIO ANTONINA
(FZANNN67T32Z133N) FAZIO NATALA MARIA
FZANLN59E49A638G) elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato BONARRIGO
GIOVANNI, rappresentate e difese dall’avvocato DI BLASI
GIAMBATTISTA, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
FONDIARIA SAI SPA (già SAI – Società Assicuratrice Industriale
SpA) per fusione per incorporazione della Compagnia La Fondiaria
Assicurazioni SpA nelal SAI SpA nella qualità di impresa designata dal
F.G.V.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

VIA

DELLA

Data pubblicazione: 05/06/2014

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI
MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende, giusta
mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

MESSINA del 22.3.2011, depositata 1’8/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Per quanto interessa in questa sede la Corte di appello di
Messina — rigettando l’appello proposto da Caterina Sofia, Natala
Maria Fazio e da Antonina Fazio avverso la sentenza del Tribunale di
Barcellona P.G. n.406/2005 — ha confermato la sentenza di primo
grado per la parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento
danni proposta dalle appellanti, nella qualità di eredi di Domenico
Fazio, nei confronti della Fondiaria SAI, quale impresa designata dal
F.G.V.S. per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del loro
congiunto in sinistro stradale verificatosi il 23.05.1994, asseritamente
dipendente da responsabilità di conducente di veicolo rimasto
sconosciuto.
2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione
Caterina Sofia, Natala Maria Fazio e Antonina Fazio formulando un
unico motivo.
La Fondiaria-SAI, nella precisata qualità, ha resistito con
controricorso.

Ric. 2012 n. 14449 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-2-

avverso la sentenza n. 187/2011 della CORTE D’APPELLO di

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere rigettato.
4. Con il motivo di ricorso si denuncia: violazione o falsa
applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e omessa e/o errata e

giudizio (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Secondo parte ricorrente
doveva assegnarsi «prevalenza logica (ma anche giuridica)» alle deposizioni
rese in giudizio dai testi Giuseppe Ballarino e Sebastiano Raimondo
piuttosto che alle s.i.t. rese da Filippo Crisafulli e Rosario Bartolone.
4.1. Il ricorso appare manifestamente infondato.
Valga considerare che la ricostruzione degli elementi probatori e la
relativa valutazione, rientra nei compiti del giudice di merito ed è
insindacabile in cassazione, se immune, come nella specie, da vizi di
motivazione rilevabili in sede di legittimità. L’art. 116 cod. proc. civ. —
salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, che qui non ricorrono —
ha, infatti, consacrato il principio del libero convincimento del giudice,
per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente
apprezzamento.
A norma della menzionata disposizione di legge appartiene,
dunque, al potere discrezionale del giudice di merito scegliere tra le
varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti; in
particolare il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può
autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento
dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un
processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni
verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie
informazioni testimoniali (Cass. 19 ottobre 2007, n. 22020).
4.2. Ciò posto e precisato che il danneggiato che promuove azione
Ric. 2012 n. 14449 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-3-

insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della
strada ha l’onere di provare che il danno è riconducibile alla condotta
dolosa o colposa del conducente di altro veicolo rimasto sconosciuto
(ex multis Cass. 01 agosto 2001, n. 10484), si osserva che la motivazione
della decisione impugnata — laddove ha escluso che sia stata raggiunta

sconosciuto — non presenta incongruità o carenze motivazionali,
avendo la Corte di appello evidenziato come non vi sia alcun
attendibile riscontro della “presenta” sul teatro dell’incidente dei testi
Raimondo e Ballarino (per i quali il primo Giudice ha disposto la
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica) e precisato, altresì,
come ben più genuine appaiano le dichiarazioni rese nell’immediatezza
dei fatti dai due informatori (sicuramente presenti).
Trattasi di valutazione di merito, attinente alla ricostruzione del
fatto, immune da censure rilevabili in questa sede, atteso che la
valutazione delle deposizioni testimoniali, nonchè il giudizio
sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria
delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del
giudice del merito.
Si rammenta a tal riguardo la costante giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della
sentenza impugnata con ricorso per cassazione, laddove censuri la
ricostruzione e l’interpolazione del materiale istruttorio accolta dalla
sentenza impugnata, deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto
dal giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione
dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha
tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative
(anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione
accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un
Ric. 2012 n. 14449 sez. M3 – ud. 07-05-2014
-4-

la prova del coinvolgimento nel sinistro di altro veicolo rimasto

risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di
regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. 25
febbraio 2005 n. 3994).
5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche
formulate da parte ricorrente. »

consiglio, il Collegio — precisato che è inammissibile la memoria di
parte ricorrente pervenuta in data 05.05.2014, oltre il termine di cui
all’art. 380 bis co. 2 cod. proc. civ. — ha condiviso i motivi in fatto ed in
diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della resistente
in € 4.300,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per

legge.
Roma 7 maggio 2014
IL PRESIDENTE
dott. Mario Finocchiaro

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA