Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12714 del 20/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 20/06/2016), n.12714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12155-2014 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE DE

GASPERI 21, presso lo studio dell’avvocato MATTIA RICCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIERFRANCESCO FABIANI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO MORICHINI 41, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE ROMANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCILLA DI ZANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/4/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA del 18/06/2013, depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatorer Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato DI IANNI LUCILLA difensore della resistente che si

riporta alla memoria.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

S.F. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello proposto dalla Regione Marche ed in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento concernente il mancato pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2005 relativa al veicolo Porsche 930 L; la CTR, in particolare, ha evidenziato che l’invocata esenzione dal detto pagamento, prevista dalla L. n. 342 del 2000, art. 63 non poteva essere applicata nel caso di specie, atteso che l’automezzo in questione, “pur avendo compiuto il 20 anno di età, non risultava essere iscritto nella determinazione che annualmente deve essere aggiornata dall’ASI fra i mezzi di particolare interesse storico o collezionistico…”.

La Regione Marche resiste con controricorso e presenta anche ulteriore memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Con unico motivo la contribuente assume la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 63, laddove la CTR ha ritenuto rilevante, al fine di fruire dei benefici fiscali previsti per i veicoli di interesse storico di immatricolazione ultraventennale, la certificazione ASI. Il ricorso è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sentenza n. 3837 del 15/02/2013; ordinanza 23624/2013) secondo cui l’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 2, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, che non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita cioè a categorie complessive di veicoli. (Nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche). Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale”.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Marche, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Marche, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA