Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12714 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3344-2015 proposto da:

G.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA COSTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.p.a., ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo

studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4435/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/06/2014 R.G.N. 5372/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARZIALE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE FERRARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La Corte d’appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città del 27.4.2010 che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento in tronco intimato in data 17.10.2008 a G.F., impiegata amministrativa della sas Ass.ni, poi incorporata dalla Milano Ass.ni, ordinando la reintegrazione della G.. Il primo giudice aveva accolto le deduzioni attoree in ordine alla violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, in quanto la società aveva adottato la sanzione espulsiva senza sentire la lavoratrice alla presenza di un RSA, nonostante la lavoratrice ne avesse fatto richiesta.

2) La Corte territoriale ha rilevato che, a seguito della richiesta della G. di essere ascoltata di persona, la società l’aveva convocata per il 22.9.2008, poi ancora per il 2.10.2008 e quindi per il 9.10.2009, in ragione dell’invio da parte della dipendente di tre certificati medici attestanti “crisi cardiache su terreno ansioso depressivo”, con prognosi di alcuni giorni, incluso quello stabilito per l’incontro. Inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la G. non avesse giustificato l’assenza al colloquio fissato per il 9.10.2010, non essendovi prova della ricezione da parte della società del certificato medico, che la lavoratrice aveva dedotto di aver inviato.

3) E’ stato poi ritenuto che, pur prescindendo da tale ultima circostanza, la G. avesse tenuto una condotta consapevolmente dilatoria e strumentale diretta a prolungare indefinitamente la procedura, evincibile anche dal mancato invio di dettagliate difese scritte per chiarire la propria posizione sui sinistri, una volta ottenuta dalla datrice di lavoro la copia della procedura di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7.

4) Inoltre la Corte napoletana, escludendo anche la lamentata violazione dell’art. 28 del ccnl del settore, che per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari conservative prescrive l’adozione della sanzione nel termine di giorni 30 dalla contestazione degli addebiti, nel merito ha ritenuto che: dalle testimonianze raccolte in istruttoria fosse emersa la prova della sussistenza degli addebiti contestati alla G., perchè era emerso che presso l’ispettorato di Napoli non vi erano blocchi al computer che impedivano agli impiegati amministrativi di accedere al sistema per fare le liquidazioni, sebbene tale operazione fosse di esclusiva competenza degli impiegati liquidatori; che invece ciascun dipendente della società, con la propria password ed il proprio codice utente, poteva entrare nel sistema informatico IES, così che le liquidazioni venivano effettuate anche dagli impiegati amministrativi su apposite schede scritte dai liquidatori; che comunque non vi era nel sistema utilizzato alcun blocco che impedisse agli amministrativi di operare in tal senso e che per inserirsi nella postazione informatica bastava digitare la specifica credenziale informatica di ciascun impiegato; che solo i liquidatori e gli impiegati e non i consulenti o i periti avevano accesso al sistema informatico per riaprire i sinistri ed effettuare operazioni.

La corte ha quindi ritenuto legittimo il licenziamento per l’estrema gravità degli addebiti.

5) Ha proposto ricorso per cassazione la G. affidato a quattro motivi; ha resistito con controricorso Unipol SAI, che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6) Con il primo motivo di ricorso la G. lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In particolare la ricorrente lamenta che la corte abbia ritenuto che non vi fosse prova dell’avvenuta ricezione da parte della società della raccomandata contenente il certificato medico del 7.10.2008, con prognosi di 4 giorni, ricevuta il 10 ottobre 2008, presso la sede legale di Trieste, come comprovato dall’avviso di ricevimento; che quindi sarebbe errata l’affermazione della corte della mancata prova della ricezione della raccomandata.

8) Con il secondo motivo la G. lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 300, art. 7, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e comunque la violazione anche dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte omesso l’esame di un fatto decisivo. Avrebbe errato la Corte nel ritenere dilatoria la condotta della lavoratrice e nel ritenere che la stessa fosse stata messa in grado di difendersi avendo ricevuto la documentazione relativa alle pratiche dei sinistri oggetto di contestazione, a cui avrebbe potuto rispondere per iscritto. Secondo la ricorrente la documentazione inviata non sarebbe stata altro che una semplice stampa consuntiva di una presunta videata al computer dei dati dei sinistri liquidati ed oggetto di contestazione e non della effettiva documentazione in possesso della società ossia dei documenti giustificativi.

9) Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 28 del ccnl nonchè degli artt. 1362 e ss c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5. Secondo il L. la Corte avrebbe errato nel ritenere inapplicabile al licenziamento la procedura ex art. 28 prevista per le sanzioni conservative, comunque nel ritenere irrilevante il mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla contestazione nell’adozione del provvedimento, essendo addebitabile alla lavoratrice il prolungamento del procedimento.

10) Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 2119 c.c., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, ma anche un omesso esame di un punto decisivo oggetto di discussione con riferimento al comma 1, n. 5. La ricorrente lamenta una omessa motivazione circa le risultanze istruttorie e una contraddizione con altra sentenza analoga emessa dallo stesso collegio nei confronti di un collega della G. a cui erano stati contestati identiche condotte in parte relative anche alla liquidazione degli stessi sinistri, sentenza nella quale si dava atto della prassi instaurata nella filiale dal responsabile, di far aprire la propria postazione informatica per consentire anche a terzi di effettuare operazioni di liquidazione.

11) I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente essendo in realtà connessi perchè pur sempre riferiti alla lamentata violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, e poi anche dell’art. 28 del ccnl del settore in tema di procedura di contestazione dell’illecito disciplinare.

12) I primi due motivi risultano prima facie inammissibili, atteso che i documenti su cui si fondano non sono stati nè trascritti nella parte rilevante, nè allegati al presente ricorso. Quanto al certificato medico del 7.10.2007 con il relativo avviso attestante il ricevimento della raccomandata, vi è la sola generica indicazione del numero (10) di catalogazione nel proprio fascicolo di parte dei gradi precedenti, mentre per quanto attiene alla “documentazione” inviata dalla società in data 26.9.2008, costituita dalle videate del programma di liquidazione con i dati relativi ai sinistri, la stessa non è stata trascritta o comunque allegata al fine di poterne esaminare l’idoneità o meno a consentire un’ adeguata difesa contro gli addebiti contestati alla dipendente. In sostanza la ricorrente non ha messo in grado la Corte di poter esaminare detta documentazione, ritenuta decisiva, con conseguente difetto di autosufficienza del ricorso sul punto (cfr tra le tante Cass. n. 17915/2010, ord.).

13) Ma ove anche si volesse superare tale giudizio di inammissibilità, i tre motivi che denunciano la violazione della procedura appaiono infondati.

14) Pur ammattendo che fosse stato effettivamente ricevuto il 4 certificato medico, che avrebbe comportato un’ulteriore dilazione dell’incontro previsto per il 3 ottobre, tale ricezione risulterebbe avvenuta solo il 10 ottobre, per espressa dichiarazione di parte ricorrente. La società, dopo l’invio del terzo certificato medico che rendeva impossibile l’incontro del 1 ottobre 2008, aveva indicato la nuova a data del 9 ottobre, circostanza pacifica che emerge anche dal ricorso della ricorrente, al quale tuttavia la G. non ha presenziato. L’ultimo certificato, ricevuto presso la sede legale di Trieste il 10 ottobre 2008, a dire della ricorrente medesima, sarebbe quindi giunto anche oltre il termine ultimo comunicato dalla società per il nuovo incontro.

13) Ove poi a ciò si aggiunge che la datrice di lavoro aveva comunque inviato alla G. documentazione inerente le operazioni di liquidazione contestate al fine di consentirle anche una difesa scritta, non sembra che possa ritenersi violatrice della L. n. 300 del 1970, art. 7, la motivazione della corte di merito, la quale ha posto in evidenza la condotta dilatoria e non sorretta da buona fede della G., che era stata messa nelle condizioni di poter inviare delle difese scritte, avendo ricevuto copia della documentazione in possesso della società.

14) Questa Corte, pur ribadendo sempre l’esistenza dell’obbligo del datore di lavoro di consentire le difese orali quando il lavoratore ne faccia richiesta, ha tuttavia rilevato anche che l’obbligo di accogliere la richiesta sussiste solo ove la stessa risponda ad un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (cfr. Cass. n. 7493/2011), essendo peraltro rimesso al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile se congruamente motivata, l’accertamento che le modalità di convocazione del lavoratore non siano contrarie a buona fede (cfr Cass. n. 23528/2013 e Cass. n. 9223/2015.).

14) Che vi fosse un atteggiamento dilatorio della G. appare del resto anche prendendo in esame il terzo motivo, laddove la ricorrente lamenta la violazione della norme contrattuale di cui all’art. 28, per essere stato il licenziamento adottato dopo lo scadere del termine massimo di trenta giorni dalla contestazione ed in particolare dopo 37 giorni.

15) Il motivo è infondato. Pur volendo ritenere, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, che la disposizione contrattuale prevista solo per le sanzioni conservative sia riferibile anche alla sanzione del licenziamento, tale norma deve essere applicata senza che i suoi effetti contrastino con quelli di cui nella disciplina legale L. n. 300, ex art. 7, e comunque coerentemente con tale disciplina. Conseguentemente non potrebbe non ritenersi sospesa la decorrenza del termine contrattuale per tutto il periodo in cui la mancata audizione sia dipesa dal un fatto riferibile al lavoratore, il quale dopo aver chiesto l’audizione, abbia addotto l’impedimento della malattia, frapponendo un impedimento all’adozione del provvedimento entro il termine contrattualmente previsto, impedimento che non può ricadere sul datore di lavoro. Eccepire in tal caso che il provvedimento irrogato sarebbe tardivo perchè adottato oltre il termine contrattuale, viola certamente il principio di buona fede e correttezza, tanto da far ritenere verosimilmente dilatorie le richieste di rinvio (cfr Cass. 13596/2009).

16) Il quarto motivo è inammissibile, perchè non soltanto vengono riportate solo parzialmente le testimonianze raccolte in primo grado, così che non è possibile valutare eventuali omissioni di fatti decisivi, ma in concreto la ricorrente richiede una nuova valutazione del fatto, attraverso le prove così come già esaminate dal giudice di appello, soprattutto ove si tenga conto che nel controricorso vengono riportate altre testimonianze molto più ampie e complete di quelle riportate dalla G..

17) Inammissibile e comunque influente deve infine ritenersi il richiamo alla sentenza dello stesso collegio della Corte di Appello napoletana, emessa su fatto analogo nei confronti di un dipendente dello stesso ufficio della ricorrente, ma con mansioni di liquidatore, trattandosi comunque di due posizioni diverse e di due giudizi diversi, sebbene afferenti a condotte riconducibili allo stesso ambiente di lavoro.

18) Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento, con condanna della parte ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese di lite che vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente la pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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