Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12714 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12714 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 13999-2012 proposto da:
CARLINO ALESSANDRO (CRLLSN73B02F839F) elettivamente
,k domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. MINUCCI VALERIO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FONDIARIA SAI SPA,
SIMEONE ANTONIO;
– intimati avverso la sentenza n. 974/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 4.2.2012, depositata il 15/03/2012;

Data pubblicazione: 05/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Valerio Minucci che si riporta agli
scritti.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza in data 15.03.2012 la Corte di appello ha
confermato la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8859/2006 di rigetto
della domanda proposta da Alessandro Carlino nei confronti Antonio
Simeone e della Fondiaria SAI s.p.a. di risarcimento danni derivanti da
incidente stradale.
La Corte territoriale — motivatamente condivisa la valutazione di
inattendibilità dei testimoni già svolta dal primo Giudice — ha ritenuto,
sulla base delle risultanze del rapporto dei C.C., che l’autovettura del
Carlino e il furgone Mitsubushi del Simeone si siano scontrati
frontalmente; che l’impatto sia avvenuto nella corsia di marcia del
furgone (seguito da altra autovettura che, viaggiando nella medesima
corsia, lo tamponava, non avendo avuto il tempo di frenare); che
l’unico motivo delle scontro frontale sia stato un errore di guida del
conducente dell’autovettura, che, senza motivazione apparente, invase
la corsia di marcia del furgone; che, inoltre, avuto riguardo alla natura
frontale dell’urto, alla posizione dei veicoli post sinistro e
all’individuazione del punto d’urto nella corsia di pertinenza del
furgone, era da escludere che il conducente del furgone potesse frenare
o sterzare per evitare la collisione.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione
Alessandro Carlino formulando tre motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
Ric. 2012 n. 13999 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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Svolgimento del processo e motivi della decisione

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere rigettato.
4.

Con i motivi di ricorso si denuncia: I) violazione o falsa

applicazione delle norme di cui agli artt.2054 cod. civ., 143, 141 e 142

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (art. 360 n.5 cod. proc. civ.) per non avere valutato la Corte di
appello la condotta di guida del conducente del furgone o almeno per
non avere motivato congruamente; II) insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360 n.5 cod. proc. civ.) per avere ritenuto che il conducente del
furgone non potesse evitare l’impatto «in netta contraddizione» con le
risultanze processuali; III) insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 cod.
proc. civ.) rappresentato dalla valenza della prova espletata e dalla sua
asserita difformità con le risultanze del rapporto dei C.C..
4.1. Il presente ricorso si sostanzia in una serie di personali
valutazioni e, in definitiva, esprime un convincimento contrario a
quello espresso dalla doppia decisione conforme dei giudici del merito,
così sollecitando un inammissibile riesame del materiale probatorio e
una soluzione della controversia favorevole alla tesi di parte ricorrente;
e ciò esula dal sindacato di legittimità di cui all’art. 360 cod. proc. civ..
Invero la ricostruzione di un incidente stradale, come
l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e la colpa (o meno)
del comportamento dei soggetti coinvolti, costituiscono compito
riservato al giudice del merito il cui apprezzamento, se informato ad
esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si
sottrae al sindacato di legittimità; e ciò vale anche per quanto riguarda
Ric. 2012 n. 13999 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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C.d.D. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.), nonché omessa, insufficiente o

il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova
liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ..
Valga considerare che se è vero che l’allegazione dell’erronea
ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa
è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di

legge, è mediata dal contestato scrutinio del materiale istruttorio,
giammai può essere considerato vizio logico della motivazione la
maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal giudice
di merito alle circostanze emerse nel corso del processo o una
esposizione dei dati che non instauri tra gli stessi il collegamento
ritenuto più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane
all’interno della possibilità di apprezzamento del contesto fattuale di
riferimento e, non contrastando con la logica e con le leggi della
razionalità, appartiene al convincimento del decidente, senza renderlo
viziato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 26 febbraio
2003, n. 2869). Invero nell’esercizio del suo discrezionale potere di
valutazione del materiale probatorio a propria disposizione il giudice di
merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove
che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di
disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione
adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione,
che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso
una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati
nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri
elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purché risulti
logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati (Cass.
13 aprile 2010, n. 8737).

Ric. 2012 rt. 13999 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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motivazione, di talché la censura, a differenza di quella di violazione di

Nella specie si è di fronte ad una motivazione immune dai vizi
lamentati in quanto sufficiente (dato che la valutazione, esplicita o
implicita, delle circostanze rilevanti vi è stata), logica non
contraddittoria e rispettosa della normativa in materia, segnatamente
emergendo dalla ricostruzione dell’incidente — nei termini sopra

conducente del furgone non ha avuto alcuna rilevanza causale nella
produzione dell’incidente e che lo stesso non ha neppure avuto la
possibilità di effettuare alcuna manovra di emergenza. E questa è
valutazione di stretto merito, qui non sindacabile.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria di
parte ricorrente, che non hanno evidenziato profili tali da condurre ad
una decisione diversa da quella prospettata nella relazione – ha
condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
In particolare rileva che le emergenze fattuali evidenziate nella
sentenza impugnata (riportate nella prima parte della relazione) e le
valutazioni espresse al riguardo, con specifico riguardo alla regolare
posizione del furgone e all’impossibilità per il suo conducente di
effettuare una manovra di emergenza, smentiscono l’assunto di parte
ricorrente, secondo cui la Corte di appello non avrebbe affatto
esaminato la condotta di guida del Simeone, rivelando, piuttosto, come
sia stato adeguatamente motivato il convincimento dell’avvenuto
superamento della presunzione di corresponsabilità di detto
conducente.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità
non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P. Q.M.
Ric. 2012 n. 13999 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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riassunti — come nella relativa dinamica il comportamento di guida del

La Corte rigetta il ricorso.
Roma 7 maggio 2014
IL PRESIDENTE

dott. Mario Frinocchiaro

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