Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12713 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34935-2006 proposto da:

M.V., (OMISSIS), E.R.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DORI MARCO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AUTOFFICINA F.LLI PINO DI PINO FRANCO & PINO OTTORINO

SNC,

(OMISSIS), nelle persone dei soci amministratori nonchè legali

rappresentanti pro tempore signori P.F. e P.O.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VLE GORIZIA 14, presso lo studio

dell’avvocato SABATINI FRANCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TORRICELLI PIETRO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione 2^ Civile, emessa il 17/02/2006, depositata il 04/05/2006;

R.G.N. 2274/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato Cesare Romano CARELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.D. e E.R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Bologna del 17 febbraio-4 maggio 2006, la quale ha accolto la opposizione a decreto ingiuntivo relativo a pagamento di canoni di locazione, ordinando agli attuali ricorrenti di restituire le somme dagli stessi percepiti dalla conduttrice s.n.c. Autofficina F.lli Pino in forza del decreto ingiuntivo, ritenendo giustificata la autoriduzione dei canoni dalla stessa praticata per oltre un anno.

Con la stessa sentenza i giudici di appello hanno respinto la domanda riconvenzionale di danni formulata dalla Autofficina F.lli Pino, in difetto di ogni prova sul punto la domanda di danni si fondava sulla mancata messa a disposizione di locali igienici, sulla mancata disponibilità di altri spazi, anche a seguito di allagamenti, per lavori di adattamento che avevano visto la realizzazione di una botola con una scala interna per raggiungere il piano sottostante, cui prima si accedeva da altro ingresso (con conseguente riduzione dello spazio utile) e per altri lavori che si erano susseguiti per alcuni mesi anche a seguito di sanatoria resasi necessaria per una diffida del Comune.

Resiste con controricorso la Autofficina F.lli Pino.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Osserva il Collegio: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L’art. 366 c.p.c., comma 1, nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5, comma 1 stabilisce che:

“1. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

1. l’indicazione delle parti:

2. l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3. l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

4. i motivi per i quali si chiede la cassazione, con la indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’art. 366 bis c.p.c.”.

Il ricorso per cassazione si sviluppa in circa duecento pagine.

Nel caso di specie manca, tuttavia, la esposizione sommaria dei fatti della causa.

Il ricorso, infatti, è composta dalla riproduzione fotografica del contratto di locazione, del ricorso per decreto ingiuntivo con il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Bologna, del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, nella comparsa di risposta dei locatori M.V. e E.R., nei verbali di causa del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Bologna, nelle note conclusive della società conduttrice e dei locatori, nella sentenza del Tribunale di Bologna del 6 maggio-5 ottobre 2004, nel ricorso in appello proposto dalla Autofficina, in data 19 novembre 2005, nella comparsa di risposta degli appellati M. ed E., nella sentenza della Corte di appello di Bologna, e contiene tre motivi di ricorso per cassazione (nei quali si denunciano vizi della motivazione, nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 1460 c.c., comma 2).

La esposizione sommaria dei fatti di causa – secondo le intenzioni del legislatore – non risponde ad una esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, per permettere alla Corte di Cassazione di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.

Ritiene il Collegio che il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 non possa ritenersi assolto con la semplice riproduzione fotografica di tutti gli atti del procedimento di primo e secondo grado, ma debba costituire un prodotto intellettuale, riproducendo – in forma sintetica – lo svolgimento del processo sotto i profili ancora rilevanti ai fini del giudizio di cassazione.

Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, per la quale: “Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. 18 maggio 2006 n. 11653).

“Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa”. (Cass. 4 aprile 2006 n. 8725).

Ed ancora:

“Ai fini della sussistenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., è necessario che nel contesto dell’atto di impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere, ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti.

In altri termini, è indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale,sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione”. (Cass. 24 luglio 2007 n. 16315).

Con l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve, invece, essere confusa l’indicazione dei motivi di ricorso.

Stabilisce l’art. 366, comma 1, n. 6 (con disposizione applicabile ai ricorsi contro le sentenze e le pronunce pubblicate a decorrere dal 2 marzo 200) che il ricorso deve contenere anche, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi di lavoro.

In realtà, anche prima della introduzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte era consolidata nell’affermare la esistenza di un onere della parte di riprodurre nel ricorso il testo completo del documento, cui omesso esame fosse censurato: ciò in base al principio della cd.

“autosufficienza del ricorso”.

In tema di ricorso per cassazione, il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, postula che nel detto ricorso sia specificatamente indicato l’atto su cui esso si fonda, precisandosi al riguardo che incombe sul ricorrente l’onere di indicare nel ricorso non solo il contenuto di tale atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in quale sede processuale lo stesso risulta prodotto. L’inammissibilità prevista dalla richiamata norma, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullità, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicchè solo il ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso è posto in condizione di sapere cosa e dove è stato prodotto in sede di legittimità (Cass. 3 luglio 2009 n. 15628).

Parte ricorrente, con ogni probabilità, ha confuso l’onere di esposizione sommaria dei fatti di causa con quello di specifica indicazione dei motivi di ricorso.

Per le considerazioni suesposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA