Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12713 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12713 Anno 2015
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

PU

SENTENZA

sul ricorso 16446-2012 proposto da:
TROIANI DANIELA, considerata domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MANLIA SOLLINI giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –

2015
861

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, (già Phenix Soleil e già
Gan), in persona del procuratore speciale dottor
PAOLO ROZZI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 19/06/2015

ORAZIO 3,

presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

GRAZIOSI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;
controricorrente non chè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 636/2011 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 05/09/2011, R.G.N.
1303/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato MANLIA SOLLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

SALVATORI SERGIO, PIERLUIGI ANTONIA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pietro Troiani e Margret Quintili, quali genitori esercenti la
potestà genitoriale su Daniela Troiani, convennero innanzi al
Tribunale di Macerata Phenix Soleil Ass.ni s.p.a.,

Sergio

Salvatori ed Antonia Piàiuigi, chiedendo il risarcimento dei danni

.52..,

subiti dalla figlia nell’incidente verificatosi in data 25 gennaio
1992, allorché l’autovettura di proprietà della Pierluigi, guidata
dal Salvatori, sulla quale la minore viaggiava come trasportata,
era sbandata, finendo in una scarpata.
Resistettero i convenuti.
Il giudice adito accolse la domanda nei limiti della somma di euro
42.043,61, al cui pagamento, con interessi e rivalutazione dalla
data della decisione al saldo, condannò gli intimati.
Con la sentenza ora impugnata, depositata in data 5 settembre
2011, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato sia l’impugnazione
proposta in via principale da Daniela Troiani, divenuta nelle more
maggiorenne, sia quella proposta, in via incidentale, da Groupama
(già Phenix Soleil Ass.ni s.p.a.), dal Salvatori e dalla
Pierluigi.
Il ricorso di Daniela Troiani è affidato a tre motivi.
Si è difesa con controricorso Groupama Assicurazioni s.p.a. Non
hanno invece svolto attività difensiva il Salvatori e la
Pierluigi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

..

1.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta mancanza e
ex

insufficienza della motivazione,

art. 360, n. 5, cod. proc.

civ., nonché violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2727,

ex

art. 360, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’affermazione
della Corte territoriale, secondo cui parte attrice non aveva

sofferto.
Rileva che, dopo l’espletamento della c.t.u., che aveva acclarato
la scarsa compatibilità delle

menomazioni residuate alla Troiani

con attività lavorative caratterizzate da un rilevante impegno
fisico, osteoscheletrico e muscolare, la stessa aveva trovato
impiego come operaria calzaturiera generica, attività comportante,
tra l’altro, sollevamento di pesanti sacchi e trasporto di grossi
blocchi di scatole di scarpe, caratteristiche attestate dalla
documentazione prodotta nel giudizio di appello.
Sostiene quindi l’esponente che, in tale contesto, l’affermazione
secondo cui

il lamentato pregiudizio (lavorativo specifico) non

aveva trovato riscontro in sede processuale era errata, in quanto
frutto di malgoverno delle deduzioni svolte e delle prove offerte
dall’impugnante.
1.2

Con il secondo mezzo la Troiani denuncia vizi motivazionali

nonché violazione dell’art. 115, n. 1, cod. proc. civ.,

ex art.

360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. La Corte territoriale – sostiene
– aveva ignorato le prove orali e documentali articolate al fine
di smentire il contenuto della cartella clinica, attraverso la
dimostrazione sia della esistenza di un nesso causale tra l’evento

4

dimostrato il danno patrimoniale da lucro cessante, asseritamente

e la lesione al ginocchio destro, sia della natura permanente e
della gravità del trauma. Richiama segnatamente l’esponente i
copiosi accertamenti ed esami strumentali versati in atti, dei
quali il consulente tecnico non aveva potuto tener conto, in
quanto prodotti successivamente al deposito della relazione,

1.3

Con

il

l’impugnante deduce mancanza,

terzo motivo

insufficienza e contraddittorietà della motivazione,

ex art. 360,

n. 5, cod. proc. civ., in relazione alle lesioni vertebrali
sofferte, avendo il giudice di merito irragionevolmente negato il
rinnovo o il supplemento delle indagini peritali pur dopo la
produzione della telespinografia, dimostrativa della erroneità del
giudizio dell’ausiliario, secondo cui il quadro scoliotico aveva
origini malformative, piuttosto che traumatiche.
2 Ragioni

di chiarezza espositiva consigliano di partire

dall’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso.
Le critiche in.essi esposte che, in quanto strettamente connesse,
si prestano a essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
Mette conto evidenziare che il decidente, dopo aver segnatamente

precisato che il consulente tecnico aveva dato atto nella sua
relazione della presenza dei consulenti di parte, i quali avevano
quindi potuto assistere alle operazioni peritali e interloquire
in ordine alle stesse, ha argomentatamente escluso, in conformità
al parere dell’esperto, la sussistenza di alterazioni dei
rapporti statico-dinamici della colonna vertebrale eziologicamente
connesse, secondo la linea difensiva dell’attrice, all’incidente

5

ricordando infine che la cartella clinica non è atto pubblico.

in cui la stessa era rimasta coinvolta. E del pari, ,quanto agli
asseriti pregiudizi anatomici e funzionali subiti dal ginocchio
destro dell’infortunata, la Corte territoriale ne ha negato la
riferibilità al sinistro, segnalando che nel corso dell’intero
iter terapeutico la Troiani non era mai stata sottoposta ad

talché la documentazione medica esibita, di epoca notevolmente
successiva a quella dell’incidente, non poteva ritenersi
significativa sul piano probatorio. In ogni caso – ha aggiunto anche a voler dare per provata l’esistenza di una escoriazione,
oltre che alla coscia, anche al ginocchio destro, la stessa non
integrava una lesione di natura permanente tale da giustificare la
quantificazione di un danno riferibile a una reale compromissione
biologica.
3 Ora, a fronte di tale percorso argomentativo, corretto sul piano
logico e giuridico, esente da aporie e da contrasti disarticolanti
con il contesto fattuale di riferimento, l’impugnante, attraverso
la surrettizia evocazione di violazioni di legge e di vizi
motivazionali, in realtà inesistenti, mira evidentemente solo a
sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in
sede di legittimità.
Con specifico riferimento alle doglianze svolte nel secondo mezzo,
non è superfluo anzitutto ricordare, anche al fine di meglio
chiarire i criteri di valutazione applicabili nella fattispecie,
che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la natura di
certificazione amministrativa delle attestazioni contenute nella

6

accertamenti clinici in corrispondenza di quell’articolazione, di

cartella clinica redatta da un’azienda ospedaliera pubblica, o da
un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico – al pari
di quelle dei certificati dei medici convenzionati – è
. affermazione giurisprudenziale praticamente costante, essendosi
piuttosto l’attenzione degli interpreti incentrata sulla esatta

invero l’applicazione dello speciale regime di cui all’art. 2699
cod. civ. e segg., viene di regola circoscritta alle sole
trascrizioni concernenti le attività espletate nel corso di una
terapia o di un intervento, mentre ne sono escluse le valutazioni,
le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione
in essa contenute (cfr. Cass. civ. 30 novembre 2011, n. 25568;
Cass. civ. 12 maggio 2003, n. 7201; Cass. civ. 27 settembre 1999,
n. 10695).
4 Se tutto questo è vero, non par dubbio che, in via di principio,
la prova della esistenza di lesioni non annotate in cartella non
era giuridicamente inammissibile. E tale non è stata infatti
ritenuta dal giudice di merito, il quale si è piuttosto limitato a
ritenere inconferenti le prove offerte, alla luce dell’intero iter
terapeutico praticato all’infortunata, così non implausibilmente
approdando al rilievo – peraltro solo genericamente contestate,
malgrado la sua qualificabilità in termini di autonoma
decidendl

ratio

della scelta decisoria adottata che eventuali

escoriazioni dell’articolazione erano, a tutto voler concedere, di
entità talmente modesta da essere insignificanti ai fini della
quantificazione del danno biologico.

7

delimitazione delle annotazioni coperte da fede privilegiata. E

In definitiva, e conclusivamente sul punto, la circostanza che la
Corte territoriale abbia formulato la sua valutazione sulla base
di tutti gli accertamenti ai quali fu sottoposta la Troiani e di
tutte le cure alla stessa somministrate, in dipendenza
dell’incidente, e non già delle sole risultanze della cartella

istruttori, contro il quale si appuntano le doglianze
dell’impugnante, rendendolo insindacabile in sede di legittimità.
5 Con riferimento, invece, alle censure svolte nel terzo mezzo,
mette conto evidenziare che la mancata rinnovazione o la mancata
integrazione della consulenza tecnica, in ragione degli esiti
della prodotta telespinoradiografia, non si presta ad essere
apprezzata in termini di erronea o insufficiente ricognizione
della fattispecie concreta dedotta in giudizio. Valga invero
considerare che la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e
non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle
parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito,
rientrando nei poteri discrezionali di quest’ultimo la valutazione
dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o
integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il
consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la
rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e
l’esercizio di un tale potere (così come il suo mancato esercizio)
non è censurabile in sede di legittimità. Peraltro è ben noto che
la decisione di fare ricorso alla consulenza tecnica, quale
strumento più funzionale ed efficace per l’accertamento dei fatti

8

clinica, blinda il diniego di ammissione di ulteriori mezzi

essenziali del giudizio, non vincola il giudice alla valutazione
espressa dall’ausiliario, potendo il decidente andare di contrario
avviso, qualora nel suo libero apprezzamento ritenga quelle
conclusioni non adeguate, salvo, evidentemente, l’obbligo di
motivare il proprio dissenso

(ex plurimis, Cass. civ., Sez. I,

6 Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha chiarito,

in termini che non possono tacciarsi di implausibilità o di
contraddittorietà, le ragioni della ritenuta esaustività delle
indagini del consulente e della condivisibilità del giudizio al
quale lo stesso è pervenuto, di talché le critiche dell’impugnante
tendono in definitiva a introdurre una revisione del merito del
convincimento del giudice di appello.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno pertanto respinti.
7 Sono invece fondate le critiche svolte nel primo mezzo.

Occupandosi della allegata menomazione della capacità lavorativa
specifica dell’appellante, ha osservato la Corte territoriale che
correttamente era stata esclusa dal perito una apprezzabile
incidenza

sulla

stessa

dei

postumi

riscontrati,

avendo

l’infortunata optato per un indirizzo scolastico che escludeva lo
sbocco della sua formazione in attività lavorative caratterizzate
da un impegno fisico importante a livello dei sistemi
osteoscheletrico e muscolare. In particolare, ricordato che doveva
negarsi,

sull’abbrivio della consolidata giurisprudenza di

legittimità, l’automaticità della sussistenza di un danno da lucro
cessante dall’accertato

vulnus della integrità psico-fisica della

9

03/04/2007, n.8355; Cass. civ., Sez. Il, 21/07/2004, n.13593).

vittima, ha evidenziato il decidente che il lamentato pregiudizio
economico non aveva trovato riscontro negli atti del giudizio di
merito.
8 Sennonché, mentre è corretta, e va qui ulteriormente ribadita,

l’affermazione secondo cui tra danno biologico e diminuzione della

sicché, in presenza di una lesione della salute, anche di non
modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la
capacità di generare reddito, ma il soggetto leso ha sempre
l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni,
l’incisione sulla stessa prodotta dalla accertata invalidità
permanente (cfr. Cass. civ. 4 novembre 2014, n. 23468; Cass. civ.
14 novembre 2013, n. 25634), è ineludibile il rilievo che la Corte
territoriale ha circoscritto la propria griglia valutativa alle
sole, peraltro ipotetiche, valutazioni espresse dal consulente
tecnico, ignorando completamente la documentazione versata in atti
e le deduzioni formulate nei motivi di gravame, volte a dimostrare
l’attività lavorativa in concreto svolta dalla Troiani. Tali
emergenze istruttorie imponevano invece al decidente di uscire
dall’area del giudizio meramente prognostico, valutando
l’attendibilità e la concludenza delle prove offerte ai fini del
riconoscimento del reclamato danno.
Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona
in diversa composizione che dovrà riesaminare, nei sensi innanzi

10

capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo,

precisati,

l’an

e il

quantum

della lesione della capacità di

guadagno lamentata dall’infortunata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso; accoglie
il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche

Ancona in diversa composizione.
Roma, 10 aprile 2015

per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di

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