Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12713 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2017, (ud. 10/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11062-2014 proposto da:

L.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO N. 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VINCENZO PAPADIA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già FERRROVIE DELLO STATO S.P.A. –

Società di Trasporti e Servizi per azioni) P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1728/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/04/2013 R.G.N. 4594/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. CURCIO LAURA;

udito l’Avvocato FRANCESCO VINCENZO PAPADIA;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega verbale Avvocato

GIUSEPPE CONSOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GHERSI RENATO FINOCCHI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il Tribunale di Bari rigettava il ricorso di L.M., dipendente della Rete Ferroviaria Italiana, con mansioni di deviatore e manovratore, poi di assistente di stazione e quindi di capo stazione, che aveva chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di Euro 68131,79 a titolo di risarcimento dei danni derivati dal lamentato inadempimento da parte della società in violazione dell’art. 2087, ritenendo carenti le allegazioni attoree in ordine alle mansioni svolte senza adozione delle misure dirette a salvaguardare la sua incolumità.

2) Il L. proponeva appello lamentando l’erroneità della sentenza, essendo stata fornita e comunque offerta, a suo dire, la prova della relazione causale tra le infermità riscontrategli (artrosi ed ernia discale C4-c5) e l’ambiente lavorativo, con riferimento alle diverse mansioni svolte nel corso del rapporto sempre in condizioni di nocività, malattie formalmente denunciate nel 1991. Lamentava in particolare il L. che il tribunale non avesse ammesso le prove testimoniali richieste e la consulenza tecnica.

3) La Corte Appello ha confermato la sentenza rilevando che, sebbene l’onere della prova di aver adempiuto correttamente all’obbligazione incombesse alla società, il lavoratore era comunque onerato ad effettuare precise allegazioni quanto all’identificazione delle esatte modalità del fatto cui ricondurre l’obbligo di protezione,in ragione dei caratteri propri di un rapporto di durata e dell’estensione della norma aperta di cui all’art. 2087 c.c..

4) La Corte, dopo aver premesso che il L. aveva svolto mansioni di deviatore e manovratore dal 1972 al 1977, venendo poi promosso assistente di stazione, mansione svolta sino al 1989, anno in cui diveniva capostazione, quindi dirigente di movimento, ha osservato che le mansioni comportanti sollevamento pesi per sgancio e aggancio e spostamento sui predellini delle vetture erano state svolte sino al 1977 e che successivamente le condizioni nocive erano state indicate esclusivamente come svolte con esposizione a sbalzi di temperature, all’aperto nei piazzali. Ha rilevato poi la Corte che la denuncia alla società delle patologie sofferte e causate dall’attività lavorativa in condizioni disagiate era stata effettuata soltanto nel 1991, in epoca quindi successiva a quella in cui erano state svolte le mansioni morbigene strettamente collegate alla patologia denunciata. Ha aggiunto infine la Corte territoriale che la CTU allegata in atti, e relativa ad altro procedimento tra le parti, aveva posto in rilevo la multifattorialità delle patologie e soprattutto che l’esposizione a fattori traumatici, quali lo sforzo fisico ergonomico durante l’attività lavorativa era avvenuta per un periodo troppo breve, in epoca in cui l’organismo del L. era troppo giovane per subire realmente un danno irreparabile.

5) La corte distrettuale ha quindi escluso che dai soli dati fattuali dedotti da lavoratore si potesse identificare, in termini concreti, un inadempimento datoriale a fronte delle nuove e diverse posizioni di lavoro rivestite dopo il 1977 e che le concrete modalità di svolgimento delle mansioni, per come allegate, non si sarebbero potute ricostruire attraverso le prove testimoniali richieste.

6) Il L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito Rete Ferroviaria spa con controricorso. E’ stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c.da Rete Ferroviaria Italiana spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7) Con il primo motivo di ricorso il L. denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, degli artt. 1218 e 2087 c.c. oltre che del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 2, 5, 21 e 22, nonchè la violazione delle medesime norme anche con riferimento al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 in quanto, a fronte delle prove documentali da lui offerte, idonee a confermare l’esistenza delle patologie, il nesso di causalità tra le stesse e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, la società non avrebbe offerto prova alcuna in ordine alle misure apportate al fine di tutelare la salute psicofisica del dipendente. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe ritenuto erroneamente che sarebbe stato onere del lavoratore identificare compiutamente la concreta fattispecie delle violazioni poste in essere dal datore di lavoro e che tale onere non sarebbe stato assolto, mentre, a suo dire, ciò era stato effettuato, in quanto nel ricorso di primo grado sarebbe stato dedotto che il datore di lavoro non aveva sottoposto il lavoratore periodicamente alle visite preventive accertative del suo stato di salute, con conseguente diritto a vedersi attribuite mansioni conformi a detto stato.

8) Con il secondo motivo il L. lamenta ancora la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ossia il vizio di motivazione per avere la corte ritenuto che il lavoratore non avesse avanzato alcuna deduzione specifica in ordine alle modalità di svolgimento delle mansioni di assistente di stazione e di capostazione, mentre egli non solo aveva denunciato le gravose mansioni sia di manovratore, che di assistente di stazione e di capo stazione, ma poi aveva anche chiesto l’ammissione di prove testimoniali sul punto, prove non ammesse. In particolare lamenta poi il ricorrente che la corte non avrebbe neanche valutato le allegazioni non contestate dalla resistente, sostenendo che ciò costituirebbe un vizio afferente ad un fatto decisivo, quindi un evidente violazione dell’art. 360 citato, comma 1, n. 5.

9) con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., con riferimento tanto al n. 3 quanto al numero 5 dell’art. 360 c.p.c., ed in particolare in ordine ai mezzi di prova richiesti. Secondo il ricorrente la corte avrebbe errato nel ritenere che solo le mansioni di manovratore avrebbero comportato i rischi di salute e che le nuove mansioni assegnate non avrebbero tali caratteristiche nocive, mentre a suo dire anche le successive mansioni sarebbero state nocive in ragione di cause perfrigeranti, come era stato chiesto di provare attraverso l’istruttoria testimoniale negata.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perchè connessi ed in realtà sovrapponibili, appaiono inammissibili e comunque sono infondati. Il ricorso invero appare carente di autosufficienza, sia con riferimento all’esposizione sommaria dei fatti, sia con riguardo all’indicazione dei motivi. Ed infatti dopo aver trascritto per intero la motivazione della sentenza di Appello, il ricorrente ha riportato un ampio stralcio del ricorso di primo grado che non costituisce, tuttavia, una sommaria esposizione dei fatti funzionale ai motivi di cassazione successivamente illustrati, ma che contiene essenzialmente valutazioni sulla condotta omissiva e quindi colposa del datore di lavoro. Il ricorso continua poi con la trascrizione di alcune parti dell’atto di appello in cui si criticano vari passaggi della sentenza di primo grado.

Tale esposizione, che si dilunga per ben 5 pagine (da pag. 9 a pag. 14), egualmente non funzionale per l’individuazione dei singoli vizi in cui il giudice d’appello sarebbe incorso nella progressione storica dei fatti, si presenta di difficile lettura, non utile e in parte fuorviante.

Quanto all’indicazione dei motivi, gli stessi per come esposti consentono a fatica di individuare l’esatta censura mossa alla decisione impugnata, anche con riguardo al tipo di violazione che si lamentata, che viene indifferentemente ascritta tanto alla violazione di legge di cui al n. 1, comma 3, quanto alla violazione del n. 5, vizio peraltro che viene formalmente denunciato come omessa pronuncia di un fatto decisivo, ma che poi in concreto si risolve in un’inammissibile censura della valutazione delle prove documentali, in particolare della CTU acquisita in atti, fatta dalla corte d’Appello.

In particolare le censure mosse alla pur argomentata sentenza d’appello in termini di violazione di legge, quindi di errore di diritto, consistono in una confusa critica circa una non corretta applicazione dell’art. 2118 c.c. in relazione all’art. 2087 c.c., sostenendo il L. che la corte territoriale, ritenendo che vi fosse una mancanza di allegazione sull’identificazione della fattispecie concreta, non avrebbe applicato correttamente le pur condivisibili enunciazioni giurisprudenziali sull’onere probatorio, che avrebbe poi fatto ricadere solo sul lavoratore.

Pur volendo superare un giudizio di inammissibilità del motivo, per quanto prima osservato, non può non ritenersi la sua infondatezza.

Ed infatti la corte d’Appello ha correttamente applicato il principio della ripartizione dell’onere probatorio, perchè ha comunque precisato che spettava alla società provare di aver adottato tutte le misure idonee per tutelare la salute psico fisica del lavoratore, ma che bisognava distinguere l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro – debitore, dall’onere di allegazione del fatto, in termini di descrizione delle mansioni e delle modalità della prestazione di lavoro, necessario per inquadrare la fattispecie dell’inadempimento. E ciò in particolare nel caso in cui si lamenti la violazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 2087 c.c. e non con riferimento a misure di sicurezza che siano espressamente e specificamente definite da norme antinfortunistiche con valutazione preventiva di rischi specifici (cfr tra le altre Cass. n. 19826/2013 e Cass. n. 877/2013).

Inammissibili appaiono altresì le censure relative alla parte della motivazione che ha rilevato come fossero insufficienti in particolare le allegazioni con riferimento allo svolgimento delle mansioni di assistente di stazione e di capo stazione, svolte dopo quelle di manovratore, al fine di comprendere la gravosità anche di tali mansioni e la loro relazione causale con le patologie denunciate, mentre le mansioni di manovratore, più correlate alle patologie riscontrate (spondilo artrosi cervicale con discopatie L4 ed L5) erano state svolte solo sino al 1977, dunque in epoca remota. La Corte ha poi aggiunto che non erano state esplicitate, nelle loro concrete modalità di svolgimento della prestazione, le successive mansioni, se non attraverso una generica deduzione di aver lavorato anche con turni notturni ed all’aperto nei piazzali soggetti a forti sbalzi di temperatura e che, peraltro, la perizia d’ufficio, espletata in altro giudizio relativo alla domanda di indennizzo del L., acquisita in causa, aveva escluso ogni nesso causale anche tra l’attività lavorativa di manovratore e le patologie accertate.

Il ricorrente ha ancora una volta (pag. 26 e 27 del ricorso) lamentato che la Corte non avesse tenuto conto delle condizioni climatiche – temperature rigide e cause perfrigeranti – in cui tali mansioni erano state svolte e che erroneamente non aveva ammesso prove su tale punto, prove decisive.

Il ricorrente in realtà non denuncia un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi del novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile al presente giudizio ratione temporis, ma finisce per richiedere un’ inammissibile diversa valutazione dei fatti, valutazione adeguatamente effettuata invece dalla Corte con l’esame delle risultanze probatorie documentali emerse in primo grado, come prima osservato di qui l’inammissibilità del motivo.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed omeri di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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