Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12713 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12713 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 12299-2012 proposto da:
GERANIO GIUSEPPE (GRNGPP67M28F839D) GERANIO
GIUSEPPE GRNGPP30B22F831ì in proprio ed ambedue quali redi
di Maresca Assunta, CATALDO LIBERATO(CTLLRT79B26A940F)
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ERITREA 72, presso il
Sig. ANGELO TISCIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
COTICELLI PASQUALE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, RITONDALE ROSA;
– intimate avverso la sentenza n. 89/2012 del TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, SEDE DISTACCATA di CASTELLAMMARE DI
STABIA, depositata il 10/01/2012;

Data pubblicazione: 05/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Geranio (figlio), quali eredi di Maresca Assunta e il primo anche in
proprio, nonché Cataldo Liberato hanno impugnato la sentenza in data
19.01.2012 del Tribunale di Castellammare di Stabia di conferma della
sentenza del Giudice di pace nel giudizio promosso da Assunta
Maresca e dal Libonati nei confronti della Fondiaria s.p.a. e di Rosa
Ritondale (o Rotondale, secondo quanto si legge nell’epigrafe della
sentenza impugnata) per il risarcimento dei danni asseritamente
derivanti da circolazione stradale.
2. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata; tuttavia
occorre precisare che allo stato non risulta depositata la ricevuta di
ritorno della relata di notifica alla Ritondale.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
dovrebbe essere accolto, apparendo la censura di nullità della sentenza
per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.
manifestamente fondata.
Invero la decisione impugnata appare priva di un iter logico
giuridico argomentato idoneo a sorreggerla: ciò in quanto il Tribunale
si limita ad un sindacato “esterno” della congruità e logicità della
motivazione del Giudice di pace, secondo una prospettiva che attiene
al giudizio di cassazione e non certo all’appello, senza neppure
individuare i motivi di impugnazione e le ragioni del relativo rigetto e,

Ric. 2012 n. 12299 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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«1. Con il ricorso all’esame Giuseppe Geranio (padre), Giuseppe

anzi, senza lasciare neppure intendere una precisa condivisione delle
conclusioni del primo giudice. »
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio — vista la memoria di parte ricorrente e verificata
la ritualità della notificazione del ricorso a Rosa Ritondale (in data

relazione.
Rileva in particolare il Collegio che in tema di contenuto della
sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondo comma,
n. 4 cod. proc. civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia
riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha
condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come
accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio
convincimento rinviando, genericamente e per relationem, al quadro
probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né
disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo
seguito (Cass. 21 dicembre 2010, n. 25866) ovvero si avvalga di
affermazioni apodittiche non consentendo la comprensione delle
ragioni poste a fondamento della sentenza, non evidenziando gli
elementi di fatto considerati e impedendo ogni controllo sul percorso
logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del
giudice (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3353). In particolare la motivazione
per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame può
ritenersi legittima, purché il giudice d’appello, facendo proprie le
argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico,
le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di
impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo
desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti
appagante e corretto (Cass. Sez. Unite, 18 marzo2010, n. 6538). Invero
Ric. 2012 n. 12299 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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31.05.2012) – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella

anche nella ipotesi in cui la sentenza di appello aderisca alle tesi
giuridiche e alle argomentazioni in fatto sviluppate nella decisione di
primo grado, la sentenza deve assolvere al requisito motivazionale
mediante esplicitazione dell’itinerario argomentativo, ricavabile dalla
integrazione dei due corpi motivazionali, che deve dare conto

della idoneità delle stesse a fornire la soluzione anche alle questioni che
devono essere decise, diversamente incorrendo la sentenza nel vizio di
difetto di motivazione, come accade quando il giudice non precisi
affatto le ragioni del proprio convincimento.
Ciò posto e precisato che parte ricorrente ha riportato, in omaggio
al principio dell’autosufficienza, nell’esposizione del secondo motivo di
ricorso, le argomentazioni svolte a sostegno dell’unico motivo di
gravame, concernente l’errata valutazione delle prove e il conseguente
errato rigetto della domanda nei confronti dell’assicuratore, rileva il
Collegio che, nella specie, il giudice di appello si è posto in una
prospettiva errata ed (evidentemente dimenticando che l’oggetto
dell’appello è costituito dalla revisio prioris instantiae nell’ambito dei
motivi di gravame) ha espresso, peraltro in termini di mero stile, una
valutazione sulla plausibilità della motivazione della decisione appellata.
In buona sostanza la sentenza di appello si sostanza
nell’affermazione che «il primo giudice nel ritenere che il parcheggio ove si
verificò l’incendio dell’auto Y1 O . . . non fosse area aperta al pubblico transito»
aveva fornito «una motiva ione logica e adeguata», risultando non solo
omessa la riproduzione o almeno il richiamo alle parti essenziali dei
fatti di causa che avevano indotto il Giudice di pace a pervenire alla
conclusione indicata, ma anche volutamente (per l’erronea veste di
“giudice della motivazione” assunta dal giudice di appello) tralasciata

Ric. 2012 n. 12299 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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dell’esame critico delle questioni già risolte nella decisione richiamata e

l’esposizione del benché minimo ragionamento critico volto a
giustificare l’adesione alla conclusione indicata.
In definitiva il ricorso trova accoglimento, quanto al dedotto vizio
di difetto di motivazione, e la sentenza impugnata deve essere cassata
con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in persona di altro giudice

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini in motivazione; cassa la
sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio
di cassazione al Tribunale di Torre Annunziata in persona di altro
giudice.
Roma 7 maggio 2014

che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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