Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12712 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/06/2020, (ud. 27/03/2019, dep. 25/06/2020), n.12712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2397-2015 proposto da:

GORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIUSEPPE PELLEGRINO, RAFFAELE PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

C.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO MELE;

– controricorrente –

e contro

ASAM AZIENDA SPECIALE SERVIZI IDRICI INTEGRATI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6547/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/01/2014 R.G.N. 6639/2010.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 10.1.2014, ha accolto parzialmente il gravame interposto da C.M., nei confronti della ASAM-Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati, avverso la pronunzia del Tribunale di Torre Annunziata n. 651/2009, resa il 18.6.2009, che – in parziale accoglimento della domanda del lavoratore volta ad ottenere, in ragione delle mansioni asseritamente svolte, il riconoscimento del proprio diritto all’inquadramento in una qualifica superiore a quella riconosciuta dalla datrice di lavoro, oltre alla condanna di quest’ultima al pagamento delle conseguenti differenze retributive – aveva dichiarato il diritto del medesimo all’inquadramento, a far data dal 18.6.1995, nel livello B e, a far data dal 21.8.1996 e sino al 31.12.1999, nel livello A3 del CCNL di categoria, condannando la datrice al pagamento delle differenze retributive maturate dal 3.7.1998 al 31,12.1999 tra il livello A3 spettante e quello effettivamente riconosciuto, da liquidarsi in separato giudizio, oltre accessori di legge;

che, pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, la Corte territoriale ha dichiarato il diritto del C. a ricevere il trattamento economico previsto per il livello A3 a decorrere dal 3.7.1998 e, per l’effetto, ha condannato la ASAM al pagamento, in favore del dipendente, delle differenze retributive maturate a far data dal 3.7.1998, da liquidarsi in separato giudizio; che per la cassazione della sentenza ricorre la Gori S.p.A. (divenuta organo gestore della rete idrica e delle relative pertinenze, nell’ambito del consorzio obbligatorio tra 76 comuni e le province di Napoli e di Caserta, in attuazione della L. n. 36 del 1994, art. 9, e della L.R. n. 14 del 1997, art. 4) sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso C.M.; che la ASAM non ha svolto attività difensiva; che sono state comunicate memorie nell’interesse del lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 11 (recte: 111) c.p.c. per nullità del procedimento proseguito nei confronti della ASAM venuta meno per cessione di impresa in favore della S.p.A. Gori, divenuta gestore del servizio integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) (consorzio obbligatorio tra 76 comuni e le province di Napoli e di Caserta, ai sensi della L. n. 36 del 1994, art. 9, c.d. legge Galli, e della L.R. n. 14 del 1997, art. 4) avente natura di Ente gestore dell’Ambito Territoriale ex art. 31, comma 2, TUEL, e L.R. n. 14 del 1997, art. 4, comma 4, cit., per l’affidamento della gestione del servizio idrico a Gori S.p.A., in convenzione di affidamento;

che il motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009), per la mancata trascrizione del verbale del 13.5.2008, con il quale è stato conferito il servizio idrico alla S.p.A. Gori, necessario per documentare la vicenda del “passaggio” delle competenze dalla ASAM alla Gori S.p.A. ed altresì per accertare le modalità prescritte dalla L. n. 36 del 1994, art. 10, ai fini della corretta qualificazione giuridica del trasferimento di gestione del servizio e dei conseguenti effetti processuali di successione a titolo universale, per “il venir meno” della parte dante causa, ovvero nel titolo controverso, rispettivamente ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ovvero 111;

che, appunto, non essendo stato il predetto atto nè prodotto (nè trascritto, nè indicato tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso) – in violazione del principio più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. nn. 19985/2017; 14541/2014) – questa Corte non ha potuto apprezzare la veridicità delle doglianze mosse alla sentenza oggetto del presente giudizio dalla società datrice. Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le altre, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013);

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore del C., avv. Bruno Mele, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza; che nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti della ASAM-Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati, rimasta intimata; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di C.M., liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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