Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12712 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12712 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Rep. add,

SENTENZA
Ud. 09/04/2015

sul ricorso 2458-2012 proposto da:
PU

PUGLIESE. VINCENZO PGLVCN39P19C361E, PUGLIESE PAOLA
PGLPLA67T45C361W, considerati domiciliati ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato COSTANTINO
ANTONIO MONTESANTO giusta procura a margine del
2015

ricorso;
– ricorrenti –

848
contro

INTESA SAN PAOLO SPA ;
– intimata –

Data pubblicazione: 19/06/2015

avverso la sentenza n. 3626/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 29/11/2010 R.G.N. 2929/2009:
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Rilevato in fatto:
– che Vincenzo e Paola Pugliese ricorrono, affidandosi a due motivi,
per la cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli, n. 3626
del 29.11.10, con cui è stato in parte accolto l’appello di Intesa Sanpaolo
spa avverso raccoglimento della loro domanda di condanna al
risarcimento dei danni arrecati ad un immobile nel corso della locazione
tra quelli intercorsa e sito in Avellino ai nn. 87 e 89 della via Cannaviello;

costituito per controparte nel secondo grado di giudizio e risultata
impossibile, i ricorrenti hanno rivolto istanza al presidente della sesta
sezione civile di questa Corte per essere rimessi in termini, ma su di essa
è stato dichiarato non luogo a provvedere, spettando al ricorrente la
ripresa ed il compimento del procedimento notificatorio in caso di
incolpevole insuccesso del primo tentativo di notificazione;
– che a tanto i ricorrenti hanno fatto seguire soltanto la memoria
prevista dall’art. 378 cod. proc. civ. per la pubblica udienza del 9.4.15,
con la quale hanno reiterato la (od insistito nella) domanda di rimessione
in termini;
ritenuto in diritto:
– che è superfluo l’esame dei motivi di doglianza (vizi motivazionali
relativi all’omessa motivazione sull’esclusione, dalle voci di danno già
riconosciute in primo grado, dell’importo di C 18.876,00, a titolo di
mancato godimento del bene oggetto di locazione durante il tempo
necessario per l’esecuzione

dei

lavori, nonché all’insufficienza della

motivazione per la complessiva rideterminazione del risarcimento in base
a pretese nozioni di comune esperienza, anziché in base all’espunzione,
dal coacervo – analiticamente riportato anche in ricorso – dei danni
contabilizzati dal consulente tecnico di ufficio, dei soli costi corrispondenti
alle opere ritenute legittime), attesa la persistente carenza di notifica del
ricorso per cassazione;
– che si applica invero il principio (da ultimo, ove ulteriori riferimenti
a numerosi precedenti, v. Cass., ord. 19 novembre 2014, n. 24641) per il
quale “quando la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al
domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza
che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra
negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela
3
rg 02458-12 – ud. 9.4.15 – est. cons. F. De Stefano

– che, tentata la notifica del ricorso per cassazione all’avvocato

dell’affidamento

dell’impugnante,

il

termine

di

proposizione

dell’impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso
degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del
trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia
attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a
riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine”;
– che tanto, come si evince a chiare lettere dalla declaratoria di non

nell’onere dei ricorrenti: i quali, invece, nulla hanno fatto nei quasi tre
anni intercorsi tra tale declaratoria e l’avviso di fissazione della pubblica
udienza di discussione;
– che l’istanza di rimessione in termini, ove ammissibile, è quindi
infondata, in quanto alla decadenza la parte diligente avrebbe potuto
ovviare in applicazione delle procedure indicate fin dalla declaratoria di
non luogo a provvedere (Cass. Sez. Un. 17352/09, Cass. 586/10, Cass.
6846/10): sicché in quella essa è incorsa per fatto a sé imputabile;
– che il ricorso, mai essendo stato ripreso il relativo procedimento,
non è mai stato ritualmente notificato a controparte e va pertanto
dichiarato inammissibile; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità, per non avere – sia pure in dipendenza di tale
viziata attività dei ricorrenti – la controparte qui svolto alcuna attività
difensiva;

13. cl• mla Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione
civile della Corte suprema di cassazione, addì 9 aprile 2015.

luogo a provvedere sull’istanza di rimessione in termini, era quindi

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