Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12711 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 20/06/2016), n.12711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17441-2015 proposto da:

J.J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

MINGIONE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MILANO UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 77123/2014 RG. del TRIBUNALE di MILANO,

depositata 1 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il sig. J.J.M., cittadino croato, ricorse ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 22 avverso il decreto di allontanamento intimatogli dal Prefetto di Milano per motivi di ordine pubblico.

Il Tribunale di quella città, con “ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.”, ha disposto la sospensione del processo ai sensi “degli artt. 295 e 654 c.p.p.”, in considerazione della pendenza di “procedimento penale come da certificazione della Procura della Repubblica di Milano in data 19.05.2015″ per i disordini – nei quali il ricorrente sarebbe stato in ipotesi coinvolto – verificatisi a margine dell’incontro di calcio (OMISSIS) del (OMISSIS).

Avverso il Provvedimento del Tribunale il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura.

L’amministrazione intimata non si è difesa.

2. – Il ricorso, inammissibile quale ricorso ordinario avendo ad oggetto provvedimento non decisorio, e tuttavia convertibile in istanza di regolamento di competenza avverso provvedimento di sospensione, presentandone tutti i requisiti, in particolare di tempestività per essere stato notificato all’amministrazione intimata, a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 149 bis c.p.c., entro 30 giorni dal deposito dell’ordinanza impugnata.

3. – Esso è altresì manifestamente fondato, atteso che tra il giudizio sul provvedimento di espulsione e l’accertamento in sede penale dei fatti, che sarebbero a base della valutazione di pericolosità dell’espulso, sussiste esclusivamente un rapporto di connessione, non certo di pregiudizialità in senso tecnico giuridico ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; nè ricorrono, peraltro, in alcuna misura i presupposti di una eventuale efficacia del giudicato penale in sede civile, non risultando neppure la pendenza di un processo penale in senso proprio (il Tribunale non l’ha accertata e il ricorrente la nega), bensì il solo inizio di indagini preliminari da parte della Procura di Milano.”;

che tale relazione è stata ritualmente comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che la difesa di parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il collegio condivide quanto esposto nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato, disponendosi la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Milano, che provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Milano, il quale provvederà anche sulle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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