Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12711 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12711 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 943-2012 proposto da:
BIANCO

STEFANO

BNCSFN47E19F205C,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCO ALBERTO QUIROZ VITALE giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

847
COMUNE DI ZAVATTARELLO ;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2870/2010 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 19/06/2015

di MILANO, depositata il 12/11/2010 R.G.N. 3912/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza 01 09/04/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;
udito l’Avvocato MARCELLO BONOTTO per delega;

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità in via principale, in subordine
rigetto.

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo
§ li. – La domanda del Comune di Zavattarello (PV) nei confronti di
Stefano Bianco, di diniego di rinnovo di locazione di immobile ad uso
(prevalentemente) non abitativo alla prima scadenza del 31.10.07, fu
accolta dal tribunale di Voghera con sua sentenza del 14.9.07, con ordine
di rilascio alla data del 20.12.07; e l’appello del soccombente, che aveva
riproposto l’originaria contestazione dell’idoneità della disdetta motivata

corte di appello ambrosiana.
Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata col n. 2870 il
12.11.10, ricorre oggi il Bianco, affidandosi a tre motivi; l’intimato non
notifica icontroricorso; e, per la pubblica udienza del 9.4.15, il ricorrente
deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e produce due
ricevute di ritorno in relazione alle tre notifiche del ricorso.
Motivi della decisione
§ 2. – Parte ricorrente si duole:
– col primo motivo (invocando il n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.), di
“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 29, lett. b), della L. 392
del 27 luglio 1978, in relazione al diniego di rinnovazione del contratto
alla prima scadenza”: sostanzialmente ritenendo non serio né realizzabile
il motivo di diniego di rinnovo (“adibire l’unità immobiliare oggetto di
locazione a sede permanente del Museo di Arte Contemporanea
autorizZato dalla Regione”, come da racc. 20.4.05), soprattutto per la
non identità tra immobile locato e quello interessato al fine istituzionale
dedotto dalla locatrice P.A. (essendo il primo sito in via Dal Verme 3 ed il
secondo ubicato all’ultimo piano del locale castello) e per il ritardo
nell’avio e la lacunosità del procedimento per l’autorizzazione (o formale
riconostimento) da parte della Regione, neppure ancora concessa, come
pure per l’irrilevanza dell’integrazione del motivo di diniego, avutasi
soltanto in data 11.7.07, circa l’effettiva destinazione dell’immobile locato
a finalità pubbliche connesse all’ampliamento degli spazi espositivi e di
serviziq a disposizione dell’istituendo Museo di Arte Contemporanea;
– col secondo motivo, di vizio motivazionale, ancora sotto il profilo
della non coincidenza del bene locato con quello oggetto della divisata
destinazione a sede museale;

ng 00943-12 — ud. 9.4.15 — est. cons. F. De Stefano

3

ai sensi! della lett. b) dell’art. 29 della legge 392/78, fu rigettato dalla

- col terzo motivo, di vizio motivazionale, di omessa considerazione
della dimersa finalità dell’immobile locato rispetto all’edificio del Castello
comunatie, essendo il primo destinato ad alloggio di edilizia residenziale
pubblicai, evidentemente incompatibile con la destinazione indicata dal
locatore per il complessivo immobile in cui essa si inserisce.
§ 3. – A prescindere dalla ritualità o meno della notifica del ricorso
per ca9azione, si osserva che i motivi di doglianza, congiuntamente tra

§ 3.1. è ben vero che, “in tema di locazione di immobili urbani
adibiti ad uso non abitativo, qualora il locatore, trattandosi di ente
pubblico anche non economico, intenda adibire l’immobile all’esercizio di
attività tendenti al conseguimento delle sue finalità istituzionali, non può
nella comunicazione del diniego della rinnovazione del contratto ai sensi
dell’art. 29 lett. b) della legge 27 luglio 1978 n. 392, limitarsi ad un
generico richiamo dei suoi fini istituzionali, in special modo in caso di
molteplicità e diversificazione di essi, ma deve specificare, ai sensi del
quarto comma dell’art. 29 citato, la concreta attività da svolgere
nell’immobile, perché il conduttore ed il giudice devono essere messi in
condizione di verificare la serietà e l’attuabilità della intenzione indicata
nonché di accertare in sede contenziosa la ricorrenza delle condizioni per
il riconqscimento del diritto di diniego del rinnovo, oltre che di operare il
successivo controllo sull’effettiva destinazione dell’immobile all’uso
indicatq, in caso di richiesta di applicazione delle misure sanzionatorie
previste dall’art. 31” (Cass. 13 dicembre 2000, n. 15752; Cass. 4 maggio
1993, n. 5150; Cass. 25 febbraio 1988, n. 2036).
§ 3.2. E tuttavia la valutazione o verifica della serietà e
dell’attuabilità dell’intenzione manifestata integra, con tutta evidenza, un
apprezzamento di fatto (Cass. 9 settembre 1998, n. 8933), incensurabile
in sedei di legittimità se scevro da evidenti vizi logici o giuridici.
Tdle valutazione, in particolare, va operata con giudizio di prognosi
postuma e quindi rapportandosi alla situazione

ex ante

(Cass. 22

novembre 2000, n. 15075; Cass. 16 gennaio 2013, n. 936), mirando
essa a sorreggere una semplice manifestazione di intenti e non una
necessiità: così, essa non deve farsi carico dello stato dei procedimenti
amministrativi avviati per conseguire il concreto risultato divisato, né
della stessa probabilità del loro esito, ma solo dell’eventuale assoluta

rg 00943-12 – ud. 9.4.15 – est. cons. F. De Stefano

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loro esaminati per l’intima connessione, non meritano accoglimento.

giuridica, impossibilità in base a leggi o regolamenti già vigenti (Cass. 5
aprile 1995, n. 4003; Cass. 19 gennaio 1999, n. 463).
Ed il conduttore rimane adeguatamente tutelato, in caso di mancata
effettiva destinazione all’uso divisato anche per il non conseguimento
(per di più, non incolpevole) da parte del locatore degli – eventualmente
indispensabili – idonei provvedimenti amministrativi, dall’azione prevista
dall’art. 31 della medesima legge 27 luglio 1978, n. 392.

amministrativo presso la Regione, né l’attuale destinazione d’uso
dell’immobile, attesa la carenza di elementi di sorta sull’impossibilità di
concludere il primo in senso positivo per il Comune richiedente e di
consegujre il mutamento di quella destinazione, peraltro rilevante – a
quanto è dato capire dal tenore letterale del ricorso – a soli fini catastali.
E, se è intuitivo che la destinazione indicata nella manifestazione di
volontà di diniego del rinnovo debba riguardare il medesimo immobile
oggetto della locazione, si sottrae a censura la valutazione in fatto della
corte territoriale sulla riconducibilità anche di quest’ultimo all’unitario
intervento di destinazione del complesso monumentale in cui esso si situa
(con valutazione in fatto, non idoneamente censurata, essendo dal
giudice di merito stato stabilito – v. piè di pag. 8 e inizio di pag. 9 della
gravata sentenza – trovarsi il primo all’interno della cinta muraria del
castello) ad attività imuseali.
Sempre in tale contesto, per il tenore letterale della sola originaria effettiv4mente unica rilevante, siccome tempestiva – comunicazione di
diniego di rinnovo, è bene qualificato dalla corte territoriale come
idoneamente, anche se sommariamente, prospettato il coinvolgimento
anche dell’immobile locato nella divisata iniziativa di destinazione a sede
di museo del complesso monumentale in cui quello si trova.
§ 4. – Il ricorso va rigettato; ma non v’è luogo a provvedere sulle
spese 01 giudizio di legittimità, per non avervi l’intimato svolto attività.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione
civile della Corte suprema di cassazione, addì 9 aprile 2015.

§ 3.3. In tale contesto non rileva quindi l’iter del procedimento

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