Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12711 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2017, (ud. 26/05/2016, dep.19/05/2017),  n. 12711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2838/2014 proposto da:

M.R.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SIGILLO’

MASSARA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LENTINI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S.R. – CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE SCARL C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 15, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO ROSI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO LO GIUDICE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1515/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/09/2013, R.G. N. 643/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LENTINI;

udito l’Avvocato MASSIMO ROSI per delega ALBERTO LO GIUDICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

e per il rigetto degli altri motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza depositata il 13/9/2013, in riforma della pronunzia del Tribunale di Marsala – che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione soc. coop a r.l. a M.R.M. per inidoneità a svolgere le mansioni di psicomotricista in quanto non in possesso del titolo accademico abilitante previsto dalla legge, condannando il consorzio a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a risarcire alla stessa i danni subiti ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori – respingeva la domanda della M..

Per la cassazione della sentenza quest’ultima propone ricorso articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso il CSR – Consorzio Siciliano di Riabilitazione soc. coop a r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, poichè, a parere della M., emerge ictu oculi dalla sentenza oggetto del giudizio di legittimità che nel dispositivo non è riportato quanto dichiarato in parte motiva in ordine al diritto della lavoratrice di percepire, in accoglimento dell’appello incidentale, il residuo TFR nonchè l’indennità di mancato preavviso oltre accessori di legge; in tal modo restando preclusa alla lavoratrice la possibilità di ottenere dalla cancelleria il relativo titolo per l’ottenimento delle somme determinate e riconosciute in accoglimento dell’appello incidentale.

2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omissione di motivazione circa un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte palermitana motivato in ordine alla qualificazione dell’addebito rivolto alla M., sottovalutando la precipua, circostanza della piena consapevolezza della parte datoriale del titolo di studio di cui era in possesso la lavoratrice e dell’anzianità di servizio di ben sei anni presso il Consorzio.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5; l’erronea applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè la omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare, la lavoratrice lamenta che, pur ritenendo la Corte territoriale la legittimità del licenziamento in mancanza della laurea triennale richiesta, avrebbe comunque dovuto esaminare necessariamente la ratio del recesso medesimo, considerato che, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, lo stesso andava irrogato ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3 e non della L. n. 300 del 1970, art. 7. Pertanto, a parere della M., il ricorso al licenziamento disciplinare intimato appare strumento inidoneo a legittimare il licenziamento, non sussistendo in capo alla lavoratrice alcuna colpa o dolo che potesse giustificare il comminato recesso ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7.

1.1 Il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

Dalla lettura della sentenza oggetto del giudizio di legittimità emerge, all’evidenza, che nel dispositivo è stato omesso quanto è stato stabilito in motivazione circa il diritto della M. di percepire, in accoglimento dell’appello incidentale, il residuo TFR e l’indennità di mancato preavviso, oltre accessori di legge. Nella motivazione è scritto, infatti: “La risoluzione del rapporto per effetto del licenziamento determina il sorgere del diritto al tfr, sicchè, nei limiti dell’appello incidentale, il Consorzio deve essere condannato a pagare a questo titolo, in relazione alle differenze retributive riconosciute nella sentenza di primo grado per il periodo dal 25.1.2010 al licenziamento, la somma di Euro 169,85, oltre accessori come per legge, sulla base della quantificazione operata dal ctu in quel giudizio, che si giudica corretta ed alla quale si rinvia. Il Consorzio, inoltre, deve corrispondere alla M. anche l’indennità di mancato preavviso di licenziamento – come d’altronde riconosciuto dallo stesso nella lettera di licenziamento -, pari alla retribuzione spettante per 60 giorni (art. 26 ccnl) e dunque ad Euro 3.498,32, oltre accessori”.

Il dispositivo recita, invece: “Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 106/2012 del Tribunale GL di Marsala, rigetta la domanda proposta da M.R.M.. Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio”.

E’ palese, quindi, che sussista un contrasto tra dispositivo e motivazione che, inesorabilmente, conduce alla cassazione della sentenza in ordine alla censura esaminata, in consonanza con quanto più volte sottolineato da questa Suprema Corte, alla stregua dei cui arresti “Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza da fare valere mediante impugnazione…” (cfr., tra le molte, Cass. nn. 16152/2010; 9244/2007; 27591/2005; 16065/2004). E, dunque, soltanto l’impugnazione preserva il diritto della lavoratrice ad ottenere quanto riconosciuto nella motivazione della sentenza oggetto del presente giudizio, che, palesemente, ha accolto l’appello incidentale interposto dalla medesima.

2.1; 3.1 Il secondo ed il terzo motivo non sono meritevoli di accoglimento.

Invero, quanto alle censure sollevate circa il vizio di motivazione i due motivi sono inammissibili perchè, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 13/9/2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, i motivi di ricorso che denunciano il vizio motivazionale non indicano il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fanno riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla fattispecie dedotta.

Per quanto poi attiene alle censure relative alla dedotta violazione di legge, va osservato che le stesse non sono fondate, avendo la Corte territoriale operato una corretta sussunzione della fattispecie nelle norme da applicare, posto che, come correttamente sottolineato dai giudici di seconda istanza, il Consorzio Siciliano di Riabilitazione aveva il potere di licenziare la M. in presenza di una impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa dedotta nel contratto, anche in considerazione del fatto che, poichè il possesso del titolo universitario abilitante previsto dalla legge costituisce presupposto indefettibile per l’esercizio delle professioni sanitarie, la mancanza del diploma di laurea in terapia della psicomotricità dell’età evolutiva integra quindi un fatto oggettivo che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo. Inoltre, come ancora rettamente messo in luce dai giudici di Appello, tale difetto di titolo professionale previsto dalla legge non può essere sanato dalla circolare regionale n. 1171 del 2005 (cui la ricorrente fa riferimento), poichè l’organo regionale non può, nella materia, sostituirsi all’organo statale.

4. Per tutto quanto in precedenza osservato, la sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, nei sensi di cui in motivazione, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, la quale provvederà di conseguenza, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione; rigetta gli altri motivi; cassa in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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