Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12711 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12711 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 12705-2012 proposto da:
DEMARTIS FLAVIO PIETRO, DEMARTIS CLAUDIA CESARA
DMRCDC44D53G178Y) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MOCENIGO, 26, presso lo studio dell’avvocato MONACCHIA
UMBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PASSINO LUIGI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
DEMARTIS ANDREA ALBERTO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato
SCAFARELLI FEDERICA, rappresentato e difeso dagli avvocati
LILIANA PINTUS, MANCA ANTONIO giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/06/2014

nonchè contro
DEMARTIS ELIGIO GIOVANNIMRLGV40S26G178C;
– intimato avverso la sentenza n. 398/2011 della CORTE D’APPELLO di

31/05/2011, depositata il 17/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con ricorso depositato il 23 gennaio 2008 Flavio Pietro Demartis,
Eligio Giovanni Demartis e Claudia Cesara Demartis convennero
innanzi al Tribunale di Sassari il fratello Andrea Alberto Demartis,
chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di affittanza
agraria dallo stesso concluso con i loro comuni genitori in data 10
settembre 1986, con condanna del conduttore al rilascio dei terreni e al
pagamento dei canoni insoluti.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse pretese.
2. Con sentenza n. 193 del 2010 il giudice adito accolse la domanda.
Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Cagliari, in
data 17 giugno 2011, in parziale riforma della decisione impugnata, ha
rigettato la domanda di pagamento dei canoni di affitto.
Ric. 2012 n. 12705 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI DEL

Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte Flavio
Pietro Demartis e Claudia Cesara Demartis, formulando un solo
motivo.
Resiste con controricorso Andrea Alberto Demartis.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,

inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
rigettato.
Queste le ragioni.
4. Nell’unico motivo l’impugnante denuncia vizi motivazionali, ex art.
360, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento all’assunto del giudice di
merito secondo cui la scrittura in data 10 settembre 1986 costituiva una
mera proposta contrattuale, irrilevante essendo anche che il
convenuto, nei rapporti con i terzi, e segnatamente con il Comune e
con la Regione, l’avesse fatta valere come contratto. Tali affermazioni
sarebbero, secondo gli esponenti, assolutamente apodittiche, e ciò
tanto più che contraddittoriamente il decidente aveva ritenuto pacifica
in causa la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di affittanza agraria.
5. Le critiche sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.
L’interpretazione del contratto e, in genere, degli atti di autonomia
privata, costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in
sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di
ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. Peraltro la
censura con la quale si sostenga il malgoverno delle regole
interpretative deve contenere non solo l’astratto riferimento agli
articoli del codice che le sanciscono, ma altresì la specificazione dei
canoni in concreto violati, con la precisazione del modo in cui il
Ric. 2012 n. 12705 sez. M3 – ud. 07-05-2014
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successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,

giudice se ne è discostato e, quindi, delle distorsioni che in concreto ha
prodotto la denunciata violazione. A ciò aggiungasi che, in ossequio al
principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, è necessaria la
trascrizione del testo integrale dell’atto o della parte di atto in
contestazione, al fine di porre il giudice di legittimità in condizione di

(confr. Cass. civ. 3 febbraio 2009, n. 2602; Cass. civ. 6 febbraio 2007,
n. 2560; Cass. civ., 22 febbraio 2007, n. 4178).
6.Venendo al caso di specie, i ricorrenti non solo omettono del tutto di
esplicitare il contenuto del documento sul quale fondano la loro tesi
difensiva ma, criticando, in chiave di vizio motivazionale, gli approdi
esegetici del giudice di merito in ordine allo svolgimento dei fatti
dedotti in giudi7io, finiscono per censurare la mancata rispondenza
della ricostruzione dei rapporti contrattuali accolta in sentenza a quella
da essi ritenuta più opportuna e più appagante, senza considerare che
tutto ciò rimane all’interno delle possibilità di apprezzamento del
contesto fattuale di riferimento e, non contrastando con la logica e con
le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del decidente,
senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (confr.
Cass. civ. 26 febbraio 2003, n. 2869).
Valga al riguardo considerare che la ritenuta sussistenza tra le parti di
un rapporto di affittanza agraria è affermazione niente affatto
incompatibile con il diniego della qualificazione in termini di contratto
della scrittura in data 1° settembre 1986. Tale valutazione postula,
invero, semplicemente, che le intese delle parti ebbero un contenuto
diverso da quello consacrato nella scrittura e furono raggiunte in altri
tempi e in altri modi.

tic. 2012 n. 12705 sez. M3 – ud. 07-05-2014

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verificare la rilevanza e la fondatezza delle critiche così formulate

Ne deriva che gli impugnanti, attraverso la surrettizia deduzione di vizi
motivazionali, in realtà inesistenti, mirano solo a sollecitare una
rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.
Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.
A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha

A integrazione delle stesse e a confutazione dei rilievi svolti nella
memoria di parte ricorrente è opportuno evidenziare che il giudice di
merito ho motivato la scelta decisoria adottata rilevando che nell’unico
documento ove Demartis appellante (id est Andrea Alberto Demartis) aveva
riconosciuto l’esistenza del contratto, ne aveva stravolto completamente il
contenuto e la regolamenta-

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