Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12710 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 20/06/2016), n.12710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26860-2014 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARGHERITA CASTIGLIA giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di LECCE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 107/2014 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 27/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Il sig. G.L., cittadino albanese, propose ricorso avverso l’espulsione intimatagli con decreto del Prefetto di Lecce del 13 giugno 2013, in connessione con la sua scarcerazione per fine pena, ed eseguita con accompagnamento alla frontiera il 17 giugno, dopo la convalida del provvedimento restrittivo da parte del Giudice di pace.

L’adito Giudice di pace di Lecce ha dichiarato inammissibile il ricorso perchè tardivo, essendo stato proposto a distanza di circa otto mesi dalla notifica del provvedimento espulsivo: notifica rituale in quanto eseguita mediante consegna di “uno degli originali, già convalidato dal Giudice di pace” e perchè il ricorrente comprendeva e parlava la lingua italiana, tanto da averla indicata quale lingua preferita per le notifiche, considerato che si trovava in Italia almeno dal 2009.

Il sig. G. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non ha resistito l’autorità intimata.

2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè “omessa motivazione circa la denunciata carenza di legittimazione passiva della Questura di Lecce”, in relazione all’eccepita carenza di delega scritta, ai sensi dell’art. 18, comma 6 cit., del funzionario della Questura costituitosi in giudizio per l’amministrazione, eccezione sulla quale il giudice ha omesso di pronunciarsi.

2.1. — Il motivo è inammissibile essendo dedotta la violazione di una norma processuale (l’art. 18, comma 6, cit., appunto), la quale, peraltro, non comporta nullità del provvedimento finale del giudice, ma soltanto la nullità dell’attività processuale svolta dal funzionario non legittimato, onde non è configurabile neppure il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4. Nè è ammissibile la censura di vizio di motivazione, ai sensi del n. 5, riferibile solo agli accertamenti dei fatti di causa.

3. – Con il secondo e il terzo motivo si denuncia, ai sensi del richiamato art. 360 c.p.c., n. 5 “travisamento dei fatti ed errata, illogica e contraddittoria motivazione” con riferimento, rispettivamente, alla certificazione di conformità all’originale della copia del decreto di espulsione consegnato al ricorrente, in sede di notifica del medesimo, e alla conoscenza della lingua italiana da parte di quest’ultimo.

3.1. – Tali motivi sono inammissibili trovando qui applicazione, ratione temporis, l’art. 360, n. 5 come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che contempla il solo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.”;

che tale relazione è stata ritualmente comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il collegio condivide quanto esposto nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che, risultando dagli atti che il processo è esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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