Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12710 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12710 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Ud. 09/04/2015

SENTENZA

PU

sul ricorso 782-2012 proposto da:
DE CHIARA CLAUDIO DCHCLD43R13F893H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TASSO 39, presso lo studio
dell’avvocato LUCIANO ARGIOLAS, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del
Dirigente Generale, Dott. CARLO GASPARINI, Direttore
Direz.Centrale Patrimonio, elettivamente domiciliata

1

Data pubblicazione: 19/06/2015

in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO PONE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BETTINO TORRE giusta
procura in calce al controricorso;

controricorrente

D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2011 R.G.N.
8948/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato BETTINO TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

avverso la sentenza n. 1639/2011 della CORTE

Svolgimento del processo
§ 1.

– Claudio De Chiara impugna, affidandosi a tre motivi, la

sentenza 26.4.11 n. 1639 della corte di appello di Roma, con cui è stato
rigettato il suo appello avverso la reiezione delle sue riconvenzionali di
prelazione nell’acquisto dell’immobile locato e di proroga della locazione,
come dispiegate nel procedimento iniziato con citazione di convalida di
sfratto per finita locazione per la scadenza del 15.6.01 intimatagli dal

un immobile sito nella Capitale (largo Olgiata, isola 19) ed oggetto della
dismissione del patrimonio dell’Ente a norma del d.lgs. 104 del 1996.
In particolare, tanto il tribunale che la corte territoriale avevano
ritenuto ostativa al perfezionamento della vendita la mancata
accettazione, da parte del De Chiara, della proposta dell’INAIL e
soprattutto il mancato versamento dell’acconto ivi previsto; mentre,
quanto ai requisiti reddituali indispensabili per la proroga, la corte aveva
ritenuto generici ed inammissibili gli elementi istruttori offerti od invocati.
Resiste con controricorso l’INAIL; e, per la pubblica udienza del
9.4.15, non sono depositate memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
§ 2.

– Il ricorrente si duole:

– col primo motivo (rubricato “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in
relazione all’art. 1421 c.c. ed agli art. 99 e 112 c.p.c.”)
dell’inammissibilità del rilievo di un’inadempienza, quale il mancato
versamento dell’acconto, neppure dedotto dall’INAIL quale convenuto in
riconvenzionale;
– col secondo motivo – rubricato “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,
in relazione alle disposizioni di cui [al] Decreto Leg.vo 16 febbraio 1996
n. 104 e successive modifiche con particolare riguardo all’art. 3, comma
109, lett. d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662” – della illegittimità
dell’imposizione di una caparra od acconto;
– col terzo motivo – rubricato “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in
relazione alle disposizioni dell’art. 414 bis e seguenti c.p.c.” – della
rifiutata ammissione dei documenti in appello nel rito locatizio e della
negata possibilità di contestare pure in quella sede la scadenza
contrattuale.
§ 3.

– Dal canto suo, il controricorrente INAIL:

rg 00782-12 – ud. 9.4.15 – est. cons. F. De Stefano

3

lodatore INAIL (in proprio e quale rappresentante della SCIP), relativa ad

-

quanto al primo motivo, ribatte sostanzialmente di avere

espressamente negato fin da subito ogni diritto all’acquisto, mentre le
condizioni ostative (come la sussistenza di contenzioso, o di una
morosità, o il possesso di altro bene immobile) agevolmente si
desumevano dagli atti;
– quanto al secondo motivo, rimarca essere mancata l’accettazione,
ad opera di controparte, della proposta espressamente condizionata al

– quanto al terzo motivo, a parte l’erroneità del richiamo al n. 5
anziché al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., sostiene l’insuperabilità delle
decadenze processuali già maturate.
§ 4. – Il ricorso è inammissibile.
A parte ogni serio dubbio sulle conseguenze della formulazione dei
tre motivi ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in luogo del n. 4
(per il primo ed il terzo) o del n. 3 (per il secondo) e soprattutto del terzo
in ordine alle doglianze sulla mancata ammissione di mezzi istruttori di
cui – in violazione di consolidati principi sull’autosufficienza del ricorso non si trascrive il tenore e non si indica la sede processuale di
formulazione, in via dirimente si osserva che non è contestata la

ratio

decidendi della mancata accettazione della proposta – contenente
l’espressa condizione del versamento di un acconto – quale conseguenza
dell’impugnazione, da parte del locatario, del prezzo di acquisto.
Resta quindi irrilevante, al riguardo, il richiamo all’art. 1421 cod.
civ.: non di nullità si sarebbe trattato, ma del riscontro dei requisiti
previsti dalla normativa speciale per l’acquisto dell’immobile in via di
disnnissione e quindi dei fatti costitutivi del relativo diritto del locatario;
fatti idoneamente messi tutti in discussione dalla condotta dell’INAIL,
convenuto in riconvenzionale, di contestazione della loro sussistenza,
condotta di per sé idonea ad investire dell’onere di provarli il locatario
stesso ed il giudice della potestà di riscontrarne l’esistenza.
Ed irrilevante rimane pure il richiamo generico alla normativa in
tema di dismissione del patrimonio degli Enti pubblici, parendo il
ricorrente insistere in argomentazioni già svolte e nessuna specifica
contestazione muovendo alla ratio della corte territoriale in ordine (se
non alla legittimità dell’imposizione di un acconto quale elemento

rg 00782-12 — ud. 9.4.15— est. cons. F. De Stefano

4

versamento di un acconto;

essenziale dell’accettazione, almeno) alla carenza di una accettazione
conforme alla proposta.
§ 5.

– Del resto, sul punto questa Corte ha a più riprese ribadito che

il diritto di prelazione dei conduttori di immobili appartenenti ad enti
previdenziali o simili, riconosciuto dal d.lgs 16 febbraio 1996, n. 104, è
esercitabile esclusivamente quando l’ente abbia validamente ed
adeguatamente manifestato la specifica volontà di porre in vendita gli

proposta di alienazione, consistente in una determinazione negoziale
dell’Ente di cedere l’immobile: tanto che va escluso un obbligo di
dismettere il patrimonio immobiliare di tali enti discendente direttamente
dalla legge che si configuri come una peculiare offerta pubblica imposta
dal legislatore, in quanto tale prospettazione si porrebbe in insanabile
contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e
stravolgerebbe la natura giuridica degli atti di dismissione, trasformandoli
in anomale e sistematiche procedure ablative (Cass. 24 ottobre 2011, n.
21988; Cass. 30 settembre 2014, n. 20550).
E tanto è sufficiente a riconoscere adeguata autonomia del
dismettente nella determinazione della relativa volontà contrattuale e
quindi della formulazione stessa della conseguente proposta.
§ 6.

– Il ricorso va così dichiarato inammissibile ed il soccombente

ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
in favore di controparte.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Claudio De
Chiara al pagamento, in favore dell’INAIL, in pers. del leg. rappr.nte p.t.,
delle spese di lite, liquidate in 5.200.00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione
civile della Corte suprema di cassazione, addì 9 aprile 2015.

immobili, in attuazione del dettato normativo, attraverso una specifica

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