Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12710 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 157/2015 proposto da:

S.G., P.N., P.A., eredi di

P.F. (già titolare della ditta “SUPERMERCATO NICK

&DORY”), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RAFFAELE

CAVERNI, 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI CARLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO CANDALICE;

– ricorrenti –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI, 3,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTA BORTONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ENRICO VOLPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4117/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’attuale intimata, ha condannato gli attuali ricorrenti al pagamento di somme per differenze retributive e trattamento di fine rapporto;

2. la Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, ha ritenuto non specificamente contestata la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato ed ha escluso, in ragione del mancato assolvimento dell’onere probatorio, la riconducibilità del rapporto all’apprendistato;

3. avverso tale sentenza ricorrono gli eredi di P.F., in epigrafe indicati, deducendo, con unico motivo, per omesso esame di un fatto decisivo, che la Corte territoriale aveva ritenuto non appellata la parte della statuizione sulla qualificazione del rapporto e assunto evidenze documentali diverse dall’esito dell’istruttoria testimoniale;

4. l’intimata ha resistito con controricorso ed eccepito l’inammissibilità del ricorso, per non essere indicato il nominativo del procuratore patrocinante nell’intestazione del ricorso e ancor meno il codice fiscale;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dal resistente, in ragione della mancata indicazione del codice fiscale del difensore, avvocato C.F., che ha sottoscritto il ricorso;

7. la previsione contenuta nell’art. 125 c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, comma 8, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, secondo la quale “Il difensore indica il proprio codice fiscale”, non è sanzionata con la nullità del ricorso nel caso in cui tale indicazione venga pretermessa, sia perchè una conseguenza così grave non risulta comminata dalla legge sia perchè non può ritenersi che tale omissione integri la mancanza di uno dei requisiti foiniali indispensabili all’atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto (cfr., fra le altre, Cass. 23 novembre 2011, n. 24717);

8. anche la mancata indicazione, nel ricorso per cassazione, del nominativo del difensore non è prevista come requisito formale, potendo evincersi, il nominativo del procuratore patrocinante, dalla sottoscrizione dell’atto e dalla procura a margine del ricorso;

9. l’unico mezzo di doglianza è inammissibile;

10. pur con una intitolazione del motivo conforme al testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012, la parte, in realtà, critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto non più censurabile (si veda Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione);

11. l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria);

12. il riferimento al fatto secondario non implica – e la citata sentenza n. 8053 delle S.U. lo precisa chiaramente – che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;

13. nel caso in esame i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale; sicchè non può certo trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dal ricorrente;

14. il ricorso va dichiarato inammissibile,

15. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

16.1a circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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