Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12710 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2306-2019 r.g. proposto da:

K.R.M.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Martino Benzoni, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Udine via Giusto Muratti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste, depositato in data

4.1.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/2/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da K.R.M.S., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) ((OMISSIS)); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di provenienza perchè minacciato da un gruppo terroristico ((OMISSIS)), in seguito alla sua mancata collaborazione quale addetto al servizio di controllo per l’accesso alla base militare di (OMISSIS) ed inconseguenza della denuncia sporta per la quale erano stati arrestati due talebani.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, posto che, anche volendo ritenere credibile la vicenda personale del ricorrente, non ricorrevano i presupposti applicativi dell’invocata tutela sussidiaria e perchè non emergeva l’esistenza di una minaccia concreta ed attuale di un pericolo in danno del richiedente; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS), regione (OMISSIS) di provenienza del richiedente, che fosse collegato ad un conflitto armato generalizzato;

c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità (anche in relazione alla evidente non autenticità della documentazione allegata) e perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 4.12.2018, è stato impugnato da K.R.M.S. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8. Si duole il ricorrente del mancato integrale deposito da parte della commissione territoriale della documentazione già acquisita nella fase amministrativa.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 9.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14.

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, erronea a falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 16 Direttiva 32/2013/UE, con conseguente nullità della decisione.

5. Con un quinto motivo il ricorrente articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa valutazione della genuinità della documentazione allegata.

6. Il sesto mezzo declina vizio di omessa valutazione della domanda di protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1 Il primo motivo è inammissibile.

7.1.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020). Va aggiunto che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018), i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

1.1.2 Ciò posto, va subito osservato come il motivo si presenti del tutto generico per non aver neanche indicato in quale atto processuale l’odierno ricorrente avesse richiesto, nel corso del giudizio di merito, l’integrazione documentale di cui oggi si lamenta l’omissione, non avendo neanche specificato la decisività dei documenti di cui si deduce il mancato deposito da parte della commissione territoriale ai fini della decisione sulle domande di protezione internazionale avanzate dal ricorrente.

La doglianza è dunque inammissibile per evidente difetto di specificità e di autosufficienza.

7.1.3 Sotto altro profilo, va ulteriormente osservato che la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l’esibizione di un documento richiede innanzi tutto che lo stesso sia sufficientemente individuato, non potendo sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un’idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all’art. 111 Cost., comma 6, saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell’acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto (Cass. n. 13533 del 20/06/2011). Nel caso di specie, in disparte l’evidente circostanza che la parte avrebbe potuto procedere direttamente alla produzione della documentazione ritenuta rilevante, non solo non risulta che l’istanza sia stata formalizzata ex art. 210 c.p.c., ma la censura appare del tutto astratta poichè non illustra quale concreta decisività avrebbe potuto avere (così, anche Cass. 3022/2019).

7.2 Il secondo motivo è inammissibile.

7.2.3 Rileva il Collegio che, come chiarito anche da Cass. n. 16295/2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. nn. 21668/2015 e 5224/2013). Principio analogo è stato, peraltro, riaffermato dalle più recenti Cass. nn. 17850/2018 e 32028/2018. Ed invero, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295/2018; Cass. n. 7333/2015). Ad avviso di questa Corte, peraltro, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.

Nella specie, il Tribunale triestino ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità della richiedente (cfr., amplius, fol. 3-4 del decreto impugnato) sulla base di plurimi elementi ritenuti rilevatori dell’inverosimiglianza ed incoerenza della sua narrazione, in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Si tratta, all’evidenza, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 683 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis) come delimitato, quanto al suo concreto perimetro applicativo, dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

7.3 Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

Le censure non si confrontano invero con la ratio decidendi della motivazione impugnata che si fonda sul giudizio di non credibilità del racconto, prospettando solo censure generiche sui criteri di valutazione della prova e sulla presunta violazione del principio del contraddittorio processuale.

7.4 Anche il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità per le medesime ragioni da ultimo evidenziate.

La censura si compone, infatti, di generiche osservazioni sulla violazione dei principi regolatori della formazione della prova nel contraddittorio processuale, senza alcuna censura alle rationes decidendi del provvedimento impugnato.

7.5 Il quinto motivo è anch’esso inammissibile.

7.5.1 Si avanza infatti un’irricevibile istanza di rivalutazione del contenuto dei documenti allegati dalla ricorrente, documenti già scrutinati dai giudici del merito e ritenuti, con valutazione in fatto, non genuini e dunque inattendibili.

Sul punto è utile ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (Sez. 6 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).

Ne consegue l’inammissibilità della censura così formulata.

7.5 Il sesto mezzo – declinato in riferimento al diniego della richiesta protezione umanitaria – è inammissibile perchè genericamente formulato, senza una critica incentrata sulla ratio decidendi del provvedimento impugnato (mancanza di credibilità del racconto) e senza indicare quali fossero le serie ragioni di vulnerabilità soggettive idonee a legittimare il rilascio del permesso di soggiorno per finalità umanitarie.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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