Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1271 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1271 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 22/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

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estensor.

• ferro

Vittorio D’Ercole, rappr. e dif. dall’avv. Gaetano Gaetani, elett. dom. in Roma,
presso il dott. ing. Avio Raia, via del Casaletto n.527, come da procura a margine
dell’atto
-controricorrenteper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Ancona, 1.10.2008;

uditi l’avvocato dello Stato Marco La Greca per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Ennio Sepe, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Ancona, 1.10.2008 che, in conferma della sentenza C.T.P. di Ascoli
Piceno n. 19/01/2006, ebbe a rigettare l’appello dell’Ufficio, così ribadendo che il
contribuente Vittorio D’Ercole legittimamente si era avvalso del condono di cui
all’art.16, lett. a) 1. 27.12.2002, n.289, definendo una duplice controversia connessa al
riaccertamento rettificativo dei propri redditi da partecipazione nella società (di
persone) Adriatica Spolpo di Giuliani Antonio & c., di cui era socio.
Rilevò a tal proposito la C.T.R. che al D’Ercole erano stati notificati due avvisi di
accertamento, relativi ad IRPEF del 1993 e del 1994 (notificati entrambi in distinte
date del 1999), aventi per oggetto il maggior reddito della partecipata Adriatica
Spolpo di Giuliani Antonio & c., imputato al socio in base alla sua quota. Tali avvisi,
impugnati dal socio stesso, erano però confermati quanto a legittimità dalla C.T.P. di
Ascoli Piceno, con altrettante sentenze rese il 2.10.2000, la cui ulteriore
impugnazione venne a propria volta respinta (dalla C.T.R. di Ancona), sul
presupposto del rispettivo passaggio in giudicato al 17.11.2011, conseguendone la
inammissibilità dei corrispondenti appelli. La sopra menzionata istanza di condono,
svolta il 20.4.2004, venne così rigettata dall’Ufficio, per difetto del presupposto della
lite pendente, mentre contro tale atto di diniego il contribuente svolse con successo
la descritta citata impugnativa.
La C.T.R. ritenne invero che la disciplina condonistica attivata era stata
prorogata, riferendo da un lato la nozione di lite pendente alla sua sussistenza ancora
al 30.6.2003 e, dall’altro, esigendo solo che un ricorso introduttivo avesse instaurato
un giudizio tributario, dovendosi prescindere dalla sua validità.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il
contribuente. La ricorrente ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

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estensore c

erro

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 28 novembre
2013 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

1. Il motivo è fondato. Non osta invero al suo accoglimento la circostanza, pacifica in
atti, che la declaratoria di tardività, e la conseguente inammissibilità, degli appelli
interposti il 30.12.2002 dal contribuente avverso le due decisioni della C.T.P. di
Ascoli Piceno del 2.10.2000, a quello sfavorevoli e diretti ad infirmare gli avvisi di
accertamento a suo carico, sia intervenuta ad opera della C.T.R. di Ancona solo il 5
maggio 2003, mentre invece le disposizioni di cui all’art.16, co.3, lett. a), nella versione
risultante dalla proroga alla normativa condonistica, fissata all’art.2, co.49, 1.
24.12.2003, n.350, avevano nel frattempo spostato al 30.10.2003 il riferimento
temporale cui parametrare la verifica della insussistenza di sentenza passata in
giudicato. Si trattava di una mera condizione negativa cui era subordinato il possibile
accesso al condono, volendo il legislatore permettere tale misura, a scopo deflattivo
del contenzioso in allora esistente, sulla base di una definizione di pendenza che
l’art.16, co.3, lett.a) I. n.289/2002 precisò in modo formale e cioè, nella versione
originaria della norma, intendendo “per lite pendente, quella in cui è parte l’Amministrazione
finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge,
è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l’atto introduttivo sia stato
dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la
lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in
giudicato”. Va aggiunto che quella legge entrò in vigore il 1 gennaio 2003, epoca alla
quale l’atto introduttivo del contenzioso tributario era sì già stato depositato, ma se è
vero che il passaggio in giudicato delle due citate pronunce di C.T.P. fu solo riferito
temporalmente dalla C.T.R. alle date del 17.11.2001, e tuttavia con pronuncia del
successivo 5.5.2003, nel medesimo periodo – e cioè proprio e solo il 30.12.2002 — il
contribuente si apprestò, interponendo il descritto appello, a determinare la formale
pendenza del processo, che l’aveva visto soccombere per effetto delle citate sentenze
di C.T.P. Ascoli Piceno depositate il 2.10.2000 e non gravate di impugnazione nel
termine cd. lungo, ma solo un anno e un mese e mezzo dopo la consumazione di tale
facoltà.
La individuazione formale dei rapporti processuali ancora pendenti, allora, per quanto
in astratto raccordabile all’atto di prosecuzione appena descritto, non può ignorare la
circostanza storica determinatasi il 30.12.2002, epoca ampiamente tardiva, per come
visto, ai fini della instaurazione dell’appello e riconoscibilmente coeva alla
introduzione della stessa disciplina che, salva la verifica di ogni altra condizione,
avrebbe permesso con l’istanza di definizione ex art.16, co.3 1.cit. di regolare in modo
vantaggioso per il contribuente il proprio debito tributario. Non ignora il Collegio che,
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estensore c sA1I erro

Con il motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 n. 3 cod.proc.civ., la
violazione degli artt.16, co.3, lett.a) 1. n.289/2002, 2, co.49, 1. n.350/2003, 2909
cod.civ. e 324 cod.proc.civ. avendo erroneamente la C.T.R. riconosciuto la
sussistenza della lite pendente per la sola circostanza del’avventa introduzione degli
appelli del contribuente, benché tardivi ed eccedenti il termine per impugnare le
sentenze denegative delle domande volte alla declaratoria di illegittimità dei due
avvisi di accertamento.

2. Pur tuttavia, se ciò che rileva è la definibilità della lite, per cui questa deve
considerarsi pendente anche in ipotesi di ritenuta inammissibilità del ricorso, bastando
l’omesso esaurimento del contenzioso (Cass. 23173/2005, 1052/2008), tale
disposizione deve pur sempre riferirsi a liti reali, che abbiano, cioè, ancora un margine
processuale (e cioè formale) di incertezza e che sia, pertanto, interesse non solo del
contribuente, ma anche dell’amministrazione definire. Sulla base di questa sola
considerazione, con un significativo arresto questa Corte già ebbe a statuire una prima
volta che infatti la definizione delle controversie tributarie pendenti è legata (nella
specie, a norma dell’art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in
legge 30 novembre 1994, n. 656) a due condizioni: che sussista lite pendente, o
possibilità di aprire una lite e che ciò avvenga fino alla data fissata dal legislatore (ivi al
17 novembre 1994). Il beneficio non sarebbe perciò applicabile “qualora a tale data non
sussista lite pendente e l’atto impositivo sia divenuto definitivo in epoca anteriore, senza che in tali
ipotesi rilevi che il termine sia stato portato al 31 dicembre 1994 dal dl. 28 giugno 1995, n. 250,
in quanto, essendo l’atto divenuto definitivo già prima dello spirare del termine originario (nella specie
ancor prima dell’intervento della normativa sul condono), neppure al 31 dicembre 1994 era possibile
aprire un contenzioso. Né a diversa conclusione può indurre il comma 4 lett. d) del citato art. 2
quinquies, secondo cui la lite deve considerarsi pendente anche in ipotesi di ritenuta inammissibilità
del ricorso, dovendo tale disposizione pur sempre rifirirsi a liti “reali”, che abbiano, cioè, ancora un
margine di incertezza e che sia, pertanto, interesse non solo del contribuente, ma anche
dell’amministrazione definire. Diversamente opinando la normativa in materia di condono, lungi dal
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sul punto, potrebbe operare il principio per il quale — come dettato in tema di IVA ma
con affermazioni estensibili anche al settore dell’imposizione diretta, destinataria della
disciplina condonistica – “in tema di condono fiscale, la pendenza della controversia, posta
dall’art. 47 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come condizione per l’accesso alla definizione
agevolata in materia di pene pecuniarie e soprattasse per infrazioni formali sull’osservanza delle
disposizioni in materia di IVA, è costituita dalla mancanza di un accertamento definitivo alla data
di entrata in vigore della legge, vale a dire dalla mancanza di un titolo che abbia irretrattabilmente
fissato ran” e il “quantum” della sanzione, o perché l’accertamento non è stato impugnato o perché
l’impugnazione si sia conclusa con pronuncia passata in giudicato, che abbia riconosciuto
l’accertamento conforme a legge. La pendenza dell’impugnazione è segnata dalla presentazione di atto
potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul
provvedimento impositivo, e pertanto prescinde dall’eventualità che tale atto sia affetto da vizi
comportanti invalidità o inammissibilità ostativi all’esame nel merito.” (Cass. 11804/2006). E
può essere ricordato che già questa Corte ebbe a ribadire che “in tema di condono fiscale,
ai fini della definizione agevolata per condono cosiddetto tombale nella specie, ai sensi del dl. 10
luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, la controversia tributaria si considera
pendente anche quando sussiste un’originaria causa di inammissibilità, improseguibilità o
improcedibilità del giudizio, non dichiarata con sentenza passata in giudicato. L’effetto preclusivo
derivante dall’accoglimento della domanda di condono e dal pagamento dell’imposta dovuta in base
alla dichiarazione integrativa, stabilito dall’art. 32, comma primo, della citata legge n. 516 del
1982, non può essere pertanto impedito o caducato dal successivo passaggio in giudicato della sentenza
del giudice tributario, con la quale il ricorso introduttivo venga dichiarato inammissibile, perché
tardivo.” (Cass. 16050/2005; 11222/2002).

3. Tale percorso può qui essere ripreso ed evoluto, sulla base delle riportate
circostanze di fatto (apprezzabile tardività dell’appello già dichiarato e istanza di
condono coeva alla promulgazione della legge n.289/2002), non palesandosi ragioni
altrimenti persuasive per distinguere una vicenda di tardiva instaurazione del contenzioso
tributario da una coltivazione dilatoria dei mezzi di impugnazione di un processo già definito
sfavorevolmente al contribuente, tanto più che, in fatto, la delibazione della tardività
dell’appello appare qui priva di esiti equivoci, sia per l’ammissione pacifica agli atti, sia
per l’enunciazione comunque processuale avutasene con i decreti 4/01/03 e 8/01/03
della C.T.R. Ancona del 5 maggio 2003 e, in ogni caso, in essa si rinvia ad una
circostanza omissiva in sé che il contribuente non ha in nessun altro modo ricostruito
causalmente o anche solo provato a collocare in diverso contesto giustificativo, ciò
tradendo l’assenza di intenti diversi dall’utilizzo strumentale ed opportunistico del
processo.
Conclusivamente, rilevata la fondatezza del ricorso, la sentenza va cassata, con
decisione nel merito della domanda originaria del contribuente, che va respinta,
dovendosi perciò affermare la legittimità del diniego dell’istanza di condono; quanto
alle spese, esse sono liquidate seguendo il criterio della soccombenza e nelle misure di
cui al dispositivo.

P.Q.M.

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estensore

deflazionare il contenzioso, indurrebbe un contenzioso artificioso e strumentale.”
(Cass.15158/2006). Quell’indirizzo, espresso con riguardo ad una fattispecie in cui
gli avvisi di accertamento erano stati impugnati per la prima volta solo dopo due anni
dalla rispettiva notifica, è stato convincentemente ripreso ed articolatamente innestato
nell’alveo della giurisprudenza sanzionante l’abuso del processo da un precedente più
prossimo al caso ora in decisione, ed a sua volta dettato a regolazione di una vicenda
in cui il ricorso introduttivo avverso due avvisi di accertamento era stato depositato
cinque anni dopo la rispettiva notifica. Nella sentenza n.22502/2013, si è fatto invero
riferimento “sia ai canoni generali di correttezza e buona fede — sempre più valorizzati nei
rapporti obbligatori in genere ed in quelli tra fisco e contribuente in particolare (art. 10 della legge n.
212 del 2000) -, sia ai principi di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.) e del giusto processo (art. 111
Cost.).”, affermandosi che “costituisce violazione di detti principi e configura, in particolare, una
forma di abuso de/processo l’utilizzazione di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o
deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento appresta alla parte tali mezzi di tutela della
propria posizione sostanziale” ed in particolare, quanto `W casi di definizione delle liti tributarie
pendenti”, ravvisando “la sussistenza di una forma di abuso de/processo… in presenza di elementi
dai quali emerga, in modo evidente e inequivoco, il carattere meramente fittizio e artificioso della
controversia principale, instaurata, nonostante la palese tardività, al solo fine di creare il presupposto
per poter fruire del beneficio: un chiaro elemento sintomatico della configurabilità di un uso abusivo
del processo è costituito dal fatto che il contribuente — come nel caso in esame – abbia impugnato
l’atto impositivo ben oltre il termine di legge … senza nulla argomentare in ordine alla perdurante
ammissibilità dell’impugnazione nonostante il tempo trascorso.”.

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La Corte accoglie il ricorso, per l’effetto cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; condanna
quest’ultimo alle spese, liquidate in Euro 2.000 oltre spese prenotate a debito, quanto
al primo grado, Euro 3.000 oltre spese prenotate a debito, quanto al secondo grado e
Euro 4.500 oltre spese prenotate a debito, quanto alla fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2013.

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