Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1271 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8464-2019 proposto da:

D.R.E.N., I.I., I.D., I.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 58, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIA LUISA MIAZZI, CARLO CESTER;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA ULSS n. 6 EUGANEA, quale successore della ormai cessata

GESTIONE LIQUIDATORIA DELL’EX ULSS N. 21 DI PADOVA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO CARTIA;

– controricorrente –

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ANTONELLA CUSIN, LUISA LONDEI, EZIO ZANON;

– controricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA

SPA, FONDIARIA SAI SPA, COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA, LLOYD

ADRIATICO SPA, AURORA ASSICURAZIONI SPA;

-intimate –

avverso la sentenza n. 283/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti sono eredi, in quanto moglie e figli, del Dott. I.G., deceduto a causa di una epatite contratta durante un intervento chirurgico, per la puntura con un ago di sutura su cui vi erano gocce di sangue infetto del paziente.

Gli eredi hanno agito sia per il danno proprio che per quello iure hereditatis citando in giudizio la USL 21, la Gestione Liquidatoria, l’Ospedale di Padova e la Regione Veneto. Quest’ultima è rimasta contumace.

Essi hanno basato la loro domanda sulla contestazione della mancata adozione da parte degli enti convenuti delle cautele necessarie ad evitare infezioni nel corso dell’attività chirurgica, mentre i convenuti hanno eccepito che al tempo della contrazione dell’infezione (1987) il virus di quell’epatite non era noto e dunque non era possibile adottare cautele che evitassero ai medici o al personale sanitario di infettarsi.

Nel corso del giudizio sono state chiamate in causa le compagnie di assicurazione dei convenuti, che si sono costituite chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, espletata una CTU, ha ritenuto che l’amministrazione ospedaliera non avesse adottato le cautele necessarie (cui era tenuta) ad evitare il danno ed ha dunque condannato i convenuti in solido al risarcimento, da corrispondere ai congiunti eredi del medico defunto, con una decisione oggetto di impugnazione da parte della sola Gestione liquidatoria della vecchia USL.

Il giudice di appello ha rigettato i primi tre motivi di impugnazione accogliendo il quarto, e cosi riformando nel merito la decisione di primo grado, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento.

Ricorrono gli eredi di I. con due motivi. V’è controricorso sia della gestione Liquidatoria che della regione Veneto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p.. La ratio della decisione impugnata.

La sentenza di appello parte dall’assunto che l’attività medico chirurgica non è considerata dal legislatore espressamente come attività pericolosa, e che, piuttosto, la sua pericolosità ai sensi dell’art. 2050 c.c. norma richiamata dai ricorrenti per fondare la responsabilità degli enti convenuti, era da valutarsi caso per caso.

Fatta questa premessa la corte conclude osservando che “sulla base dell’espletata istruttoria e delle risultanze CTU medico legali non sussiste responsabilità della ex Usl di Padova e Regione Veneto, avendo sulla base delle conoscenze dell’epoca adottato ogni possibile cautela”.

Dunque parrebbe dalla sintetica motivazione che le ragioni della decisione siano queste: a) non si tratta di responsabilità ex art. 2050 c.c., non potendosi considerare tale l’attività medico chirurgica; b) per cui la questione è quella di sapere se, sulla base delle conoscenze scientifiche dell’epoca, vi fossero delle cautele da adottare che non sono state adottate; c) la corte esclude che vi fossero.

p..- Questa ratio è contestata con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 2050,2043 e 2087 c.c.

I ricorrenti sostengono intanto che l’argomento in base al quale è esclusa la natura pericolosa dell’attività medico chirurgica è errato, consistendo nella mera considerazione che non è stata espressamente considerata come tale dal legislatore e che, per contro, l’attività proprio perchè espone a malattie deve considerarsi pericolosa in sè. Inoltre, la corte ha escluso che vi fossero obblighi di cautela come conseguenza dell’avere escluso la natura pericolosa dell’attività, e dunque in riferimento all’art. 2050 c.c., mentre non ha affatto considerato le altre prospettazioni o qualificazioni possibili della fattispecie, ossia quella di una responsabilità ex art. 2043 c.c. o anche ex art. 2087 c.c., relativamente alle quali invece era agevole dedurre che vi fossero delle cautele da adottare nonostante l’ignoranza a quell’epoca del virus dell’epatite.

Il motivo è infondato.

La motivazione della decisione impugnata va corretta nella parte in cui esclude che l’attività medico chirurgica sia da ritenersi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., in quanto qui il danno non è imputato a chi svolge l’attività medico chirurgica, che altri non è se non il medico danneggiato, ma è imputata a chi predispone le condizioni per l’esercizio dell’attività medica, ossia alle amministrazioni convenute.

Ciò detto, in astratto, è vero che la condotta poteva essere valutata dal giudice di merito, oltre che sotto l’errato, come si è detto, aspetto dell’art. 2050 c.c., altresì sotto quello dell’art. 2043 c.c. o, in alternativa, dell’art. 2087 c.c.

Infatti, qualora i fatti costitutivi dell’illecito siano i medesimi, e siano suscettibili di essere riferiti ad una fattispecie o ad altra (e segnatamente all’art. 2043 c.c. o all’art. 2087 c.c.) il giudice, anche quello di legittimità, non è vincolato alla indicazione della fattispecie di riferimento fatta dal ricorrente, e ben può ritenere che quei fatti rientrino sotto la fattispecie dell’art. 2087 c.c. anche se il ricorrente aveva indicato l’art. 2043 c.c. come fattispecie astratta in cui sussumerli (Cass. 21333/ 2019; Cass. 1715/2018).

E tuttavia, la valutazione fatta dalla corte impedisce di ipotizzare esiti diversi, anche se le norme di riferimento sono queste ultime. Invero, con giudizio di fatto, non censurato nè qui censurabile (se non per difetto assoluto di motivazione), la corte di merito ha ritenuto che, anche in ragione del periodo in cui il fatto si è verificato (1987), non v’erano cautele possibili ad evitarlo, di alcun genere, cosi che un giudizio effettuato alla luce dell’art. 2043 c.c. e del dovere generale di non ledere non avrebbe portato a diverso esito, ed allo stesso modo può dirsi per un giudizio condotto ai sensi dell’art. 2087 c.c..

In pratica, l’accertamento della corte, che è anche condizionato dalle perizie medico-legali, è nel senso che non esiste in astratto una qualche cautela che possa evitare l’accidentale puntura con un ago infetto nel corso di una operazione chirurgica: questo giudizio in fatto, qui non discutibile, vale ad escludere una responsabilità dell’azienda ospedaliera anche se vista con il criterio di cui all’art. 2043 c.c. o all’art. 2087 c.c.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2909 c.c.

Secondo i ricorrenti la corte avrebbe pronunciato riforma anche nei confronti della Regione Veneto che però non aveva impugnato e nei cui confronti dunque la decisione di primo grado era diventata giudicato. E ciò ancor di più considerando, che, secondo i ricorrenti si tratta di obbligazione solidale, da ripartirsi tra la Regione e gli altri enti, e nel caso di obbligazione solidale le posizioni sono scindibili, cosi che l’impugnazione dell’uno obbligato non giova all’altro.

Il motivo è infondato.

Infatti, ha impugnato la Gestione Liquidatoria, che come è noto non è obbligato in solido con la Regione, ma ha con quest’ultima una legittimazione concorrente, che è cosa diversa. La Gestione Liquidatoria è organo della Regione, e dunque la legittimazione ad agire e ad impugnare compete in alternativa all’una o all’altra (Cass. sez. un. 10135/ 2012; Cass. 15487/ 2014; cass.2343/2019) cosi che l’impugnazione dell’una giova anche all’altra.

Il ricorso va dunque rigettato, tuttavia in ragione della oggettiva difficoltà di accertamento, le spese vanno compensate.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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