Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1271 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1271 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: FANTICINI GIOVANNI

CC

ORDINANZA

sul ricorso 25009-2014 proposto da:
MACCARONE ROCCO, D’ANDREA ANNA DNDNMR43L66B829Z,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che li
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo
procuratore ad negotia Dott. DARIO SPERTINI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA N.59,
presso lo studio dell’avvocato ANGELA PALMISANO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 19/01/2018

ANTONIO

VINCI

giusta

procura

in

al

calce

controricorso;

COMUNE

CARPTNO,

in

prsonA

(3,3

110

3 –

A- 3

rappresentante il Sindaco pro tempore, elettivamente
domìcìliato in ROMA, PIAZZA S. CROCE IN GERUSALEMME

GIANGUALANO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO GIUSEPPE MACCARONE giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA ;

intimata

avverso la sentenza n. 219/2014 del TRIBUNALE di
LUCERA, depositata il 13/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
(77:(73 -ftigliò (711 1611112017 dl Caiglir

Datt.

GIOVANNI FANTICINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO
CARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;

2

l, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

RILEVATO CHE:

Rocco Maccarone e Anna Maria D’Andrea convenivano in

giudizio innanzi al Giudice di Pace di Rodi Garganico il Comune di
Carpino proponendo domanda di risarcimento dei danni arrecati
all’immobile di loro proprietà dalle infiltrazioni provenienti dalla

manutenzione della strada pubblica e all’imperfetta esecuzione dei
lavori di ripristino del piano viario a seguito di scavi realizzati per la
posa di tubazioni di gas metano;

costituendosi in giudizio, il Comune di Carpino chiedeva il

rigetto della domanda avversaria sostenendo che le infiltrazioni erano
dovute alle caratteristiche strutturali dell’immobile (in parte scavato
nella roccia calcarea) o alla rottura di condotte idriche della
Acquedotto Pugliese; domandava l’autorizzazione a chiamare in causa
quest’ultima società e la Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia
assicuratrice per la propria responsabilità civile;

con sentenza n. 48 dell’i aprile 2011 il Giudice di Pace di Rodi

Garganico, dichiarata l’esclusiva responsabilità del Comune di Carpino
in ordine ai danni lamentati, condannava l’Ente convenuto al
pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 2.300,00 e
alla rifusione delle spese di lite;
– proponeva appello il Comune di Carpino domandando la
riforma della sentenza di primo grado;
– il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 219 del 13 marzo 2014,
riformava totalmente la decisione del giudice di prime cure e
rigettava la domanda risarcitoria di Rocco Maccarone e Anna Maria
D’Andrea;
– per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale:
a) riteneva «fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata in
riferimento alle richieste istruttorie formulate per la prima volta da
parte attrice all’udienza del 12.7.2010. A tale udienza il procuratore

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sovrastante via Pozzo, asseritamente riconducibili alla cattiva

dei coniugi Maccarone-D’Andrea ha infatti dedotto circostanze di
prova – relative alla concomitanza tra il verificarsi delle infiltrazioni e
l’esecuzione dei lavori di scavo e posa in opera delle tubazioni di gas
metano sulla via Pozzo, nonché relative al mancato verificarsi di
infiltrazioni nel periodo antecedente all’esecuzione dei lavori – del

e nella prima udienza di comparizione e trattazione del 20.7.09. Tali
richieste di prova sono inammissibili, perché formulate ben oltre
l’udienza di cui all’art. 320 c.p.c. … Conseguentemente non possono
essere utilizzate ai fini della decisione finale le dichiarazioni rese dai
testi di parte attrice relativamente alle predette circostanze di fatto»;
b) dopo aver analizzato l’elaborato peritale, concludeva che «da
un lato non è possibile stabilire se le infiltrazioni si siano
effettivamente verificate per la prima volta a seguito delle operazioni
di scavo e dall’altro non è dato comprendere in che modo la condotta
(omissiva o commissiva) del Comune abbia potuto determinare
causalmente il prodursi di quei fenomeni … l’unico dato obiettivo utile
per la ricostruzione dell’origine causale delle infiltrazioni è costituito
dalla natura rocciosa delle pareti dell’immobile danneggiato … Appare
pertanto più attendibile ed obiettivamente fondata la tesi elaborata
dal consulente di parte del Comune – ed inizialmente recepite dallo
stesso c.t.u., che poi ha ritenuto di superarla senza fornire
un’adeguata motivazione -, secondo cui le infiltrazioni lamentate
sono in realtà da ricondursi alla naturale dispersione dell’acqua
accumulatasi all’interno dei pori e delle micro fessurazioni della roccia
calcarea in occasione delle abbondanti precipitazioni atmosferiche
verificatesi nel Comune di Carpino tra la fine dell’anno 2005 e l’inizio
dell’anno 2006»;
– Rocco Maccarone e Anna Maria D’Andrea impugnano la
predetta sentenza del Tribunale di Foggia proponendo ricorso per
cassazione affidato a due motivi;

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tutto nuove e diverse rispetto a quelle articolate nell’atto di citazione

- resistono con controricorso il Comune di Carpino e la Unipolsai
(già Unipol) Assicurazioni S.p.A.;
– il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art.
380-bis.1 cod. proc. civ. e ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:

proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 320 cod. proc. civ., per avere il
giudice d’appello considerato inutilizzabili le dichiarazioni dei testi
rese a specificazione e chiarimenti di circostanze di prova ritualmente
dedotte e ammesse; inoltre, i ricorrenti censurano la statuizione di
inammissibilità e inutilizzabilità della prova testimoniale perché
emessa in assenza di una esplicita eccezione di nullità formulata dalla
controparte, che – limitandosi a contestare la sua tardività ex art.
320 cod. proc. civ. – aveva sanato il vizio per acquiescenza.
2.

Il motivo è, nella sua prima parte, inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte «qualora con il ricorso
per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi
istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito
di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente
ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le
circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare
sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento
dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia,senza
quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di
legittimità un controllo sulla decisività delle prove» (Cass., Sez. 6-1,
Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017) e, ancora, «il ricorrente che, in
sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di
ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha
l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova,
provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo
della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che,

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1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 253 cod.

per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il
giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle
deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito
sopperire con indagini integrative» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.
19985 del 10/08/2017, Rv. 645357-01).

dimostrazione della decisività delle prove non considerate dal giudice
di appello (il quale ha individuato l’origine delle infiltrazioni nella
«naturale dispersione dell’acqua accumulatasi all’interno dei pori e
delle micro fessurazioni della roccia calcarea»), mentre si sono
limitati ad affermare la «valenza fattuale e probatoria» delle
dichiarazioni testimoniali (già apprezzata dal giudice di prime cure,
che su di esse aveva fondato il proprio convincimento) senza
nemmeno allegare la loro idoneità a scalfire le argomentazioni della
sentenza sulla causa delle lesioni al fabbricato.
Resta assorbita (ed è comunque infondata) l’ulteriore censura,
basata sulla presunta mancanza di un’esplicita eccezione di nullità
delle deposizioni assunte, e ciò anche prescindendo dalle affermazioni
della controricorrente Unipol, che sostiene di avere immediatamente
e reiteratamente fatto constare la tardività della prova (denunciata
anche con l’appello). Infatti, «le norme che prevedono preclusioni
assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di
pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare
interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio,
anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a
dolersene» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18/03/2008, Rv.
602625-01) e, perciò, non occorre una formale eccezione di parte per
rilevare l’inammissibilità di una richiesta istruttoria formulata oltre la
barriera preclusiva del rito (identificata – nel procedimento davanti al
giudice di pace – con l’udienza ex art. 320 cod. proc. civ.: v. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 13250 del 31/05/2010, Rv. 613177-01, Cass.,

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Alla luce di tali principi, i ricorrenti avrebbero dovuto fornire la

Sez. 3, Sentenza n. 27925 del 21/12/2011, Rv. 620706-01, Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 19359 del 03/08/2017, Rv. 645494-01) e la
conseguente inutilizzabilità della prova assunta in violazione della
preclusione processuale.
3.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della

sentenza (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) e l’omesso esame di un fatto

(art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) perché il Tribunale, omettendo di
disporre una nuova consulenza tecnica (richiesta dal Comune
appellante), attribuiva l’origine delle infiltrazioni alla natura rocciosa
delle pareti dell’immobile discostandosi dalle conclusioni del C.T.U.
con motivazione contraddittoria e insufficiente; i ricorrenti lamentano
che il Tribunale abbia sostituito alle conclusioni del consulente tecnico
una propria autonoma valutazione di ordine tecnico sul fattore
eziologico delle lamentate infiltrazioni dopo aver scartato le
considerazioni dell’ausiliario.
4.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice d’appello ha diffusamente spiegato le ragioni della
ritenuta inconcludenza della perizia del consulente tecnico d’ufficio (il
cui giudizio sulla sussistenza del nesso causale appariva apodittico e,
comunque, in contrasto con la prima relazione peritale) e ha fondato
la propria decisione su elementi istruttori non contestati nemmeno in
questa sede (la natura rocciosa delle pareti dell’unità abitativa) e su
nozioni di comune esperienza (la «naturale dispersione dell’acqua
accumulatasi all’interno dei pori e delle micro fessurazioni della roccia
calcarea in occasione delle abbondanti precipitazioni atmosferiche»),
peraltro suffragate dal tecnico di parte del Comune e, in un primo
momento, anche dal C.T.U.
La motivazione della sentenza impugnata (sopra riportata) è,
dunque, tutt’altro che incomprensibile, illogica o intrinsecamente
contraddittoria e, pertanto, la stessa non può essere oggetto di

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decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

sindacato da parte del giudice di legittimità a norma del vigente art.
360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del
07/04/2014, Rv. 629830-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del
12/10/2017).
Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, poi, non vi era
alcun obbligo del Tribunale di rinnovare la consulenza tecnica

infatti, la contestazione delle valutazioni tecniche del consulente fatte
proprie dal giudice di primo grado impone al giudice dell’appello non
già di disporre la rinnovazione della perizia, bensì di rispondere alle
censure tecnico-valutative mosse dall’appellante, dando conto nella
motivazione delle ragioni addotte per accogliere o rigettare le censure
tecniche alla sentenza impugnata (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5339
del 18/03/2015, Rv. 634871-01).
A tale principio si è attenuto il Tribunale di Foggia dato che come esposto – ha criticamente vagliato l’elaborato peritale come

peritus peritorum e, con motivazione incensurabile in questo grado di
legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
ha disatteso le argomentazioni tecniche svolte nella relazione del
consulente tecnico d’ufficio designato in primo grado, sia perché le
stesse erano intimamente contraddittorie, sia perché a quelle ha
sostituito altre argomentazioni di carattere tecnico.
5.

La soccombenza dei ricorrenti comporta la loro condanna alla

rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute da
ciascuna delle parti controricorrenti, le quali sono liquidate nella
misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del d.m. Giustizia
del 10 marzo 2014, n. 55.
6.

Infine, sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 13, comma 1-

quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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(richiesta che, tra l’altro, era stata avanzata dal Comune di Carpino);

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;

del giudizio, che liquida – per ciascuna parte – in Euro 1.500,00 per
compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 16 novembre 2017.

condanna i ricorrenti a rifondere ad ogni controricorrente le spese

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