Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12709 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14207-2006 proposto da:

S.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIVATO ALDO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S.;

sul ricorso 15687-2006 proposto da:

– intimato-

S.S., (OMISSIS), per sè e, per i residue diritti, in

qualità di amministratore della comunione ereditaria di

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DEMARIA

ROLANDO, SAVOIA GIUSEPPE, con studio in VERONA P.tta Municipio, 8,

giusta delega a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

S.R. (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 17283-2006 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIVATO ALDO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

S.S.;

– intimato –

sul ricorso 18602-2006 proposto da:

S.S., per sè e per i residui diritti in qualità di

amministratore della Comunione ereditaria di S.A.,

elettivamente domiciliato in Roma presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SAVOIA GIUSEPPE,

DEMARIA ROLANDO, con studio in 37121 Verona, P.tta Municipio, 8, per

procura a margine del presente atto;

– ricorrente –

e contro

S.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 508/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione 3^ Civile, emessa il 13/12/2004, depositata il 23/03/2005;

R.G.N. 670/1998.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Nicola DI PIERRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.S., in proprio e quale amministratore della comunione ereditaria sorta a seguito della morte di S.A., intimò sfratto alla sorella S.R. relativamente ad alcuni immobili da questa detenuti in locazione; inoltre, chiese alla stessa il pagamento della somma corrispondente alla differenza tra il canone corrisposto e quello offerto da terzi, nonchè di somma dovuta per l’indebita occupazione di altra unità immobiliare costituita da una stanza magazzino. Il Tribunale di Venezia riconobbe all’attore la qualità di amministratore della comunione ereditaria; stabilì che il contratto di locazione stipulato dal de cuius con la figlia era scaduto il (OMISSIS), senza che si fosse perfezionato un nuovo vincolo (la proposta in tal senso della conduttrice non s’era perfezionata con l’adesione della controparte); respinse la domanda risarcitoria per occupazione senza titolo (non v’era stata offerta di indennità per perdita d’avviamento commerciale e, di conseguenza, mora della conduttrice).

La Corte d’appello di Venezia ha respinto sia l’appello principale di S.S., sia quello incidentale di S.R. rimettendo la causa in istruttoria per la concorrente domanda risarcitoria proposta dal primo.

Propone ricorso per cassazione S.R. a mezzo di tre motivi (RG 14207/06), al quale risponde S.S. con controricorso e ricorso incidentale svolto in un solo motivo (RG 18602/06). Per la cassazione della medesima sentenza risulta, poi, proposto altro ricorso da S.S. a mezzo di due motivi (RG 15687/06), al quale risponde con controricorso e ricorso incidentale svolto in due motivi S.R. (RG 17283/06).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

1. Ricorso principale di S.R. notificato 4.5.06 (RG 14207).

Il primo motivo afferma che Sergio non sarebbe amministratore della comunione ereditaria e quindi non poteva agire per finita locazione; si fa riferimento ad un procedimento di volontaria giurisdizione che avrebbe respinto la sua richiesta di essere nominato amministratore ad acta e si sostiene che la Corte d’appello avrebbe omesso di giudicare sul punto. Il motivo è inammissibile sia perchè proposto sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione (non della nullità del procedimento), sia perchè assolutamente generico laddove fa mero riferimento ad eccezioni svolte ed a documentazione prodotta.

Il secondo motivo è altrettanto inammissibile in quanto propone solo questioni in fatto, tendenti ad ottenere una nuova valutazione della controversia, sostenendo che in data (OMISSIS) sarebbe stato stipulato tra R. ed il dante causa un nuovo contratto di locazione, tra le stesse parti ed avente ad oggetto lo stesso immobile, diverso solo per il canone, dunque non novativo; sicchè, il contratto scaduto il (OMISSIS) sarebbe stato rinnovato fino al 28.2.1987, poi fino al 28.2.1993 (siccome non disdettato), poi fino al 28.2.2005. Circostanze in ordine alle quali la sentenza fornisce adeguata e coerente motivazione.

Analoghe considerazioni vanno fatte quanto al terzo motivo, che censura la sentenza dove ha condannato Renata al risarcimento del danno per mancata tempestiva restituzione della stanza magazzino (vi si sostiene che non vi sarebbe prova dell’esistenza di altro conduttore che avrebbe locato l’immobile). Anche sul punto la motivazione è immeritevole di censura.

2. Ricorso incidentale S.S. notificato l’8.6.06 (RG 1862/06).

L’unico motivo sostiene che sarebbe stato violato il 345 c.p.c. quando R., per la prima volta in appello, mutando la domanda, introdusse il fatto storico del tutto nuovo costituito dalla stipula del contratto (OMISSIS) (SIC), del quale il contratto del (OMISSIS) sarebbe stata la mera rinnovazione.

Il ricorso è inammissibile, posto che (come si vedrà in seguito) S.R. già in data 5 maggio 2006 aveva provveduto a notificare alla controparte altro ricorso per cassazione, consumando, così, il suo potere d’impugnazione.

3. Ricorso principale S.S. notificato il 5 maggio 2006 (RG 15687).

Il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui afferma: a) non v’è prova della concretezza della proposta di locazione da parte di tal Ri.; b) la proposta di questo era comunque condizionata all’effettiva disponibilità dell’immobile entro il (OMISSIS), mentre l’indennità per perdita di avviamento è stata pagata solo dopo 3 anni da questa trattativa.

Il secondo motivo sostiene che il rifiuto della conduttrice nella riconsegna dell’immobile non trova giustificazione nell’aspettativa di ricevere il pagamento dell’indennità, bensì in altre ragioni di fatto e diritto che i giudici del merito avrebbero ingiustamente ritenuto infondate.

I motivi sono inammissibili laddove propongono una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere una nuova valutazione del merito della causa; sono infondati laddove censurano insussistenti violazioni di legge e vizi della motivazione.

4. Ricorso incidentale S.R. notificato 6 giugno 2006 (17283/06).

Si limita a ribadire i motivi del proprio principale, notificato il 4 maggio 2006, ed a chiederne l’accoglimento.

In conclusione, devono essere respinti i ricorsi nn. 1, 3 e 4, mentre deve essere dichiarato inammissibile il 2^. Consegue l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quelli contrassegnati dai nn. di RG 14207/06, 17283/06, 15687/06 e dichiara inammissibile quello contrassegnato dal n. RG 1862/06. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA