Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12709 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 20/06/2016), n.12709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17177-2014 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PRECENZANO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI ROMA, QUESTURA DI AGRIGENTO, in

persona del rispettivi legali rappresentanti in carica, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 6221/2014 R.G. del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 30/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Francesco Precenzano difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta del Questore di proroga del trattenimento, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 21, comma 2, del sig. A.L., cittadino nigeriano, il quale aveva presentato domanda di protezione internazionale allorchè era già trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione.

Il Tribunale ha giustificato l’assenza di un interprete e della stessa persona trattenuta all’udienza svoltasi per decidere sulla proroga (alla quale era presente il solo difensore) con il rilievo che non risultava alcuna richiesta dell’interessato di essere sentito e che comunque non esiste un diritto del medesimo in tal senso.

2. – Il sig. A. ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

3. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 4 e 5, e del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 21, comma 2, viene riproposta l’eccezione di lesione del diritto di difesa e del contraddittorio per l’assenza, all’udienza di proroga, di un interprete e della stessa persona trattenuta, nonchè per il mancato avviso della fissazione dell’udienza al difensore.

3.1 – Il motivo è fondato sotto l’assorbente profilo della mancata audizione del trattenuto.

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2, si applicano, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 – cui rinvia l’art. 21, cit. – per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento (Cass. 13117/2011, 15279/2015). Non ha dunque fondamento neppure l’argomentazione, addotta dal Tribunale, secondo cui avrebbe dovuto essere la persona trattenuta a chiedere di partecipare all’udienza: il cit. D.Lgs. n. 286, art. 14, comma 4, dispone invero che “l’interessato… è condotto nel luogo in cui il giudice tiene udienza”, senza prevedere la necessità di una sua richiesta in tal senso.

4. – Il secondo motivo, con cui si lamenta il difetto di motivazione sulle predette eccezioni del ricorrente, resta assorbito.”;

che tale relazione è stata ritualmente comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il collegio condivide quanto esposto nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, essendo scaduti i termini per provvedere alla proroga;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna la parte controricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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