Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12709 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24222/2013 proposto da:

A.M., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8003/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo, il Ministero in epigrafe indicato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con cui lo stesso Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore dei suoi dipendenti, in epigrafe indicati, somme a titolo di compenso aggiuntivo per festività di cui alla L. n. 260 del 1949 – come modificata dalla L. n. 90 del 1954 – coincidenti con la domenica;

2. il Tribunale accoglieva l’opposizione;

3. a seguito di impugnazione da parte degli attuali ricorrenti, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame;

4. avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione i dipendenti, in epigrafe indicati, con un motivo d’impugnazione, con il quale deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 e di ogni altra norma in materia, violazione dell’art. 6, comma 1 CEDU, illegittimità costituzionale e violazione dei principi generali del vigente diritto comunitario, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la natura non interpretativa, bensì tout court abrogativa (alla luce di critico ed argomentato esame del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 69: quest’ultimo, in particolare, incostituzionale anche per eccesso di delega nell’interpretazione ritenuta siccome inclusiva, tra le norme generali e speciali del pubblico impiego, anche della L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3, in materia di retribuzione delle festività civili nazionali ricadenti di domenica) della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, pertanto incostituzionale per la sua efficacia retroattiva, direttamente interferente sui giudizi pendenti in favore dell’amministrazione dello Stato, parte in essi e comunque in contrasto con i principi del diritto ad un giusto processo davanti a tribunale indipendente e imparziale posto dall’art. 6 CEDU, nonchè della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e dell’uguaglianza delle armi del processo garantiti dal diritto Europeo (art. 6 n. 2 del Trattato U1-7, e artt. 46 e 47, art. 52, comma 3 della Carta cd. di Nizza, dei diritti fondamentali dell’UE): del tutto analogamente alla ripercorsa vicenda del diritto del personale A.T.A. della Scuola al riconoscimento dell’intera anzianità in relazione al servizio prestato in favore degli Enti Locali prima del trasferimento d’ufficio alle dipendenze dello Stato;

5. il MIUR è rimasto è rimasto intimato;

6. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. tutte le censure svolte nel mezzo d’impugnazione, con i diversi profili illustrati, sono state già esaminate da questa Corte, da ultimo con sentenza 11 aprile 2016, n. 7029 del 2016, alla cui ampia motivazione si rinvia, richiamando in questa sede i passaggi salienti;

8. la L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art. 1, comma 224 ha previsto che: “tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompresa la L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, comma 3, come sostituito dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 1, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”;

9. sulla base di detta disciplina, che, come da questa Corte già più volte affermato (cfr. Cass. 23 luglio 2012, n. 12772; id. 5 aprile 2011, n. 7740; 18 novembre 2011, n. 24346; 19 marzo 2010, n. 673; 17 giugno 2009, n. 14048), costituisce vera e propria norma di interpretazione autentica (come reso palese dalla specifica disposizione di salvezza dei giudicati formatisi anteriormente alla sua entrata in vigore), deve escludersi l’applicabilità del detto art. 5, comma 3, ai ricorrenti;

10. questa Corte ha statuito (cfr. Cass. n. 4667/2008, 14048/2009 6736/2010, 19827/2013) che: “In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto al compenso aggiuntivo per le festività civili coincidenti con la domenica, attribuito dalla L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 1, è stato escluso dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 3, comma 224, che, con norma di interpretazione autentica (resa palese dalla specifica salvaguardia delle situazioni coperte da giudicato formatosi anteriormente alla sua entrata in vigore), ha espressamente compreso la citata disposizione tra quelle riconosciute inapplicabili dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della seconda tornata di contratti collettivi in materia di lavoro con la P.A.”;

11. per le giornate del 25 aprile 1999 e del 1 maggio 1999, tutte ricadenti di domenica, non sussiste il diritto dei dipendenti all’attribuzione, oltre alla normale retribuzione, di un’ulteriore aliquota giornaliera;

12. con riferimento ai dubbi di illegittimità costituzionali, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 146 del 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della richiamata norma di interpretazione autentica, prospettata in riferimento all’art. 3 Cost., per la prevista disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, incoerente con la riforma del pubblico impiego e l’applicazione al medesimo, in linea di massima, della stessa disciplina prevista per il lavoro privato;

13. ulteriori profili di incostituzionalità denunciati, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della CEDU, sono superati a seguito della sentenza n. 150 del 2015 della Corte Costituzionale (ordinanza di rimessione di questa Corte del 20 gennaio 2014) che ha rigettato le prospettate questioni di incostituzionalità;

14. la Corte Costituzionale, esclusa la possibilità di una interpretazione della norma censurata che ne escluda la portata retroattiva e l’applicabilità ai giudizi in corso, ha rilevato che “la disposizione impugnata si pone in armonia con l’obiettivo di riconoscere alla sola fonte contrattuale il compito di definire il trattamento retributivo, eliminando tutte le voci extra ordinem (sentenza n. 146 del 2008) al fine di realizzare, ad un tempo, l’obiettivo della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, mediante il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica”;

15. la Corte Costituzionale ha poi sottolineato che “la norma censurata si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, cosicchè la portata retroattiva della medesima non si rivela irragionevole, nè si pone in contrasto con altri interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis: sentenze n. 257 del 2011, a 236 del 2009)”;

16. all’indomani della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, il Giudice delle leggi non ha fatto altro che dare attuazione ad uno dei principi ispiratori dell’intero D.Lgs. n. 165 del 2001, chiarendo “che la L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3, ha carattere imperativo. Esso è, pertanto, applicabile a tutti i lavoratori dipendenti dallo Stato, dagli enti pubblici e dai privati (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 febbraio 2008, n. 4667), rientrando fra le “norme generali “…” del pubblico impiego”, di cui il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, stabilisce l’inapplicabilità a seguito della stipulazione dei contratti collettivi, in linea con il principio della onnicomprensività della retribuzione e del divieto di ulteriori corresponsioni, diverse da quelle contrattualmente stabilite (sentenza n. 146 del 2008). Alla luce di quanto detto, l’intervento interpretativo del legislatore non solo non contrasta con il principio di ragionevolezza “che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento” (sentenza n. 209 del 2010), escluse da questa Corte già nella sentenza n. 146 del 2008 in considerazione della peculiarità del regime del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni delineato dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e dai contratti collettivi ivi richiamati, ma neppure determina una lesione dell’affidamento. Il testo originario rendeva, sin dall’inizio, plausibile, come si è già rilevato, una lettura diversa da quella che i destinatari della norma interpretata hanno ritenuto di privilegiare (sentenza n. 170 del 2008), coerente con i principi ai quali è informato il rapporto di lavoro pubblico. Nè si ravvisa una lesione delle attribuzioni del potere giudiziario. La norma in esame, infatti, avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, limitandosi a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l’esercizio di tale potestà deve attenersi, definendo e delimitando la fattispecie normativa oggetto della medesima (sentenza n. 170 del 2008), proprio al fine di assicurare la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico (sentenza n. 209 del 2010)” (così Corte cost. n. 150/2015; v., anche da ultimo, Cass. 4 gennaio 2016, n. 11);

17. quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE (già art. 234 del Trattato costitutivo CE), in ordine al rispetto dei principi del diritto ad un giusto processo davanti a tribunale indipendente e imparziale posto dall’art. 6 CEDU, nonchè della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento c dell’uguaglianza delle armi del processo garantiti dal diritto Europeo, ai sensi dell’art. 6 n. 2 del Trattato UE e degli artt. 46 e 47, art. 52, comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (cd. di Nizza), avendo la Corte costituzionale risolto la questione in esame sul piano dell’esistenza nell’ordinamento interno di una norma (la L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3 come sost. dalla L. n. 90 del 1954, art. 1, in materia di retribuzione delle festività civili nazionali ricadenti di domenica) già contenente il significato più esplicitamente attribuitole dalla denunciata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224 (jus superveniens di interpretazione autentica) e pertanto ad esso precedente, ogni diversa deduzione interferente con i principi del giusto processo resta assorbita, in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida” (cfr., fra le altre, Cass. 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. s.u. 8 maggio 2014, n. 9936 ed ancora, sulla specifica questione posta con il ricorso all’esame, Cass. n. 7029/2016 cit.);

18. va ribadito che presupposto della praticabilità del chiesto rinvio pregiudiziale è che la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal diritto Europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto (Corte Cost. 11 marzo 2011, n. 80; nello stesso senso: Cass., Sez. U. 13 giugno 2012, n. 9595), dovendo darsi continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte per la quale è ancora necessaria la ricorrenza, in funzione applicativa dell’art. 267 TFUE, del presupposto rappresentato dall’investitura del giudice nazionale di ultima istanza di “una controversia concernente il diritto dell’Unione” (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19687; Cass. 30 ottobre 2014, n. 23066; Cass. 4 dicembre 2013, n. 27102);

19. dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso;

20. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

21. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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