Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12708 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 20/06/2016), n.12708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15407-2014 proposto da:

U.R., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato

FEDERICO CARLINI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 958/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

28/03/2013, depositata i102/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato EUGENIO ZINI, per delega allegata al verbale

dell’Avvocato CARLINI, difensore del ricorrente, che si riporta ai

motivi.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

All’udienza del 9 giugno 2015, presente un delegato dell’avvocato della ricorrente, questa Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso – proposto avverso diniego di protezione internazionale –

al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato, essendo nulla quella eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale, e ha rinviato quindi la causa a nuovo ruolo assegnando termine di giorni 60 per provvedere alla nuova notifica.

La difesa della ricorrente ha provveduto tempestivamente al rinnovo della notifica, ma ha depositato l’atto oltre il termine di cui all’art. 371 bis c.p.c., scaduto il 28 settembre 2015, avendolo spedito per posta soltanto il 29 dicembre 2015.

Va conseguentemente dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi della norma sopra indicata.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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