Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12708 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12708 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 16049-2012 proposto da:
WEBLING SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo
studio dell’avvocato LETIZIA GABRIELE, rappresentata e difesa
dagli avvocati MAZZOLENI CLAUDIO, TOTOLO MONICA,
giusta procura a margine della citazione introduttiva;
– ricorrente contro
VODAFONE OMNITEL NV;
– intimata avverso la sentenza n. 310/2012 del TRIBUNALE di ASTI, depositata
il 29/05/2012;

Data pubblicazione: 05/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.
Svolgimento del processo

N.V. innanzi al Tribunale di Asti domanda di risarcimento danni per
inadempimenti derivanti da contratto di fornitura di servizi di telefonia
fissa e sollevata dalla Vodafone Omnitel N.V. eccezione di
incompetenza territoriale in relazione al foro convenzionale esclusivo
indicato nel Tribunale di Milano; con sentenza emessa ex art. 281 sexies
cod. proc. civ. in data 29.05.2012 il Giudice del Tribunale di Asti ha
dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo
competente il Tribunale di Milano
Avverso detta sentenza ha proposto regolamento di competenza la
s.r.l. Webling deducendo l’inefficacia della clausola derogatoria per
inosservanza dell’art. 1341 co.2. cod. civ.
Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
all’art. 380 ter cod. proc. civ., sono state richieste le conclusioni al
Pubblico Ministero presso la Corte, e all’esito del deposito della
requisitoria con la richiesta di accoglimento del ricorso ne è stata
disposta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
camerale.
Motivi della decisione
1. Il Giudice adito ha ritenuto soddisfatta l’esigenza di specifica
approvazione per iscritto della clausola derogatoria della competenza
territoriale, con indicazione in via esclusiva del foro di Milano,
segnatamente osservando: che nell’ultima pagina del contratto, vi è un
apposito paragrafo, in cui sono richiamate le clausole vessatorie, tra cui
quella che qui rileva, individuata con il numero e la relativa rubrica («ai
Ric. 2012 n. 16049 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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Proposta dalla s.r.l. Webling nei confronti della Vodafone Omnitel

sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civ. dichiaro di approvare le
clausole delle Condizioni Generali di Contratto di seguito richiamate e riassunte …
11.2. (Foro competente)»); che in riferimento a tale paragrafo, richiamato
da apposito segno grafico, risulta apposta data e sottoscrizione

evidenziato, con apposito segno grafico, il paragrafo “condizione
generali di contratto per aziende”, parimenti sottoscritto e datato dalla
Webling, confermando che il contratto è stato stipulato in base alla
procedura prevista da siffatte condizioni generali.
2. Va precisato che parte ricorrente non ha allegato agli atti del
giudizio di cassazione una copia delle richiamate “condizioni generali
di contratto per aziende”, come sarebbe stato suo onere ai sensi
dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., applicabile anche al regolamento
necessario di competenza (cfr. Cass. 23 settembre 2009, n. 20535); in
ogni caso non pone in discussione quanto riportato nella decisione
impugnata e, cioè, che il documento (prodotto innanzi al giudice del
merito dalla controparte) non è stato contestato da essa attrice «in

ordine al suo contenuto» e che lo stesso individua sub art. 11.2, la
competenza esclusiva del Foro di Milano per le controversie relative al
contratto di cui trattasi.
Il punto in contestazione è, piuttosto, la specificità della
sottoscrizione; e ciò vuoi perché il documento contenente le ridette
“condizioni generali di contratto per aziende” non è stato sottoscritto,
vuoi perché il richiamo, contenuto nel paragrafo oggetto di specifica
sottoscrizione, sarebbe generico e non individuale, richiamando un
gruppo di clausole «individuate solo per numero d’ordine e contenente clausole

generali anche di tipo non oneroso o vessatorio» (così a pag. 9 del ricorso),
vuoi, ancora, perchè nell’elenco di siffatte clausole, quella che qui rileva

Ric. 2012 n. 16049 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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dell’odierna ricorrente; che, inoltre, nella stessa pagina risulta

è riportata con la dicitura “foro competente”, senza l’indicazione dello
specifico foro cui si riferisce la clausola.
3. Nessuno dei rilievi che precede coglie nel segno, dovendo
confermarsi le argomentazioni e conclusioni in cui è pervenuto il

Va, infatti, considerato che le emergenze documentali evidenziate
dal Tribunale (e in questa sede riscontrate dal Collegio) — e, cioè, la
chiara evidenziazione del paragrafo contenente le clausole vessatorie,
con l’apposizione a mano di un segno grafico accanto al relativo
riquadro; l’apposizione della data e della sottoscrizione della odierna
ricorrente in relazione allo stesso paragrafo; l’indicazione specifica non
solo del numero d’ordine, ma anche dell’oggetto delle clausole di cui
trattasi; la specificazione sia pure sintetica del contenuto di quella sub
11.2 di cui trattasi (“Foro compenteg — convergono, tutte, a suscitare
l’attenzione del sottoscrittore sulle clausole elencate, correlativamente
risultando soddisfatte le esigenze di specificità e separatezza di cui
all’art. 1341 co. 2 cod. civ..
Per altro verso la circostanza che il modulo contenente le
condizioni generali di contratto per aziende” non sia stato sottoscritto
è circostanza che non incide sulla validità della clausola, una volta che
non è in discussione il contenuto di siffatte “condizioni” e che ad esse
fa riferimento il contratto per adesione sottoscritto dall’odierna
ricorrente, creando uno specifico e inequivoco collegamento tra la
sottoscrizione e le condizioni generali di contratto stesso.
Invero nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma
scritta, l’obbligo della specifica approvazione scritta di cui all’art. 1341
cod. civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria e può dirsi
soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione apposta dopo il
richiamo, che può essere espresso, come nella specie, nella forma
Ric. 2012 n. 16049 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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Giudice a quo in punto di valida deroga alla competenza territoriale.

numerica e di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo
permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto. Va, infatti,
ribadito che in tema di condizioni generali del contratto, al fine di
integrare il requisito della specifica approvazione prevista dall’art. 1341

segua la trascrizione integrale del suo contenuto, essendo sufficiente
che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee a non fare
dubitare del richiamo dell’attenzione del sottoscrittore, mentre è
irrilevante che contestualmente vengano approvate anche altre clausole
onerose ugualmente evidenziate (Cass. 06 settembre 2005, n. 17797;
cfr. anche Cass. 03 settembre 2007, n. 18525).
5. E’ il caso di aggiungere che, in considerazione delle rilevate
emergenze documentali, non appare pertinente il richiamo di parte
ricorrente (nonchè del P.G.) alla giurisprudenza di questa Corte che
nega i requisiti di specificità della sottoscrizione in nell’ipotesi di
richiamo “in blocco” a tutte le condizioni generali e di sottoscrizione
“indiscriminata” di elenchi meramente numerici, come tali idonei a
generare confusione. In particolare la deduzione, secondo cui
nell’elenco in oggetto siano riportate anche clausole non vessatorie si
rivela carente di autosufficienza per il difetto di specifica indicazione di
cui si è detto sub 2. e, comunque, inidonea a profilare un elemento di
equivocità del richiamo, espressamente effettuato «ai sensi e per gli effetti

degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civ.».
In definitiva il ricorso per regolamento di competenza va rigettato e
va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano innanzi al quale
vanno rimesse le parti.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità
non avendo le parti svolto attività difensiva.

P.Q.M.
Ric. 2012 n. 16049
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.M

d. 15-04-2014

cod. civ., non è necessario che alla distinta sottoscrizione della clausola

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza per territorio del
Tribunale di Milano davanti al quale rimette le parti.

Roma 15 aprile 2014

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