Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12707 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 16/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12707
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
\MARRANDINO ANTONIO, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della
Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2,
rappresentato e difeso dall’avv. Della Ventura Francesco giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
SELENEON s.d.f. in liquidazione di \Boccia Giuseppe\, \Iannello
Rocco\ e \Sessa Michele\, in persona del legale rapp. pro tempore
elettivamente dom. in Roma, Via Casalotti, 5 presso lo studio
dell’avv. Braggio Barbara, rapp. e difeso dall’avv. Captano Pasquale
in virtù di delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 508/05 in
data 23 maggio 2006, pubblicata il 27 giugno 2006.
Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;
udito il P.M. in persona del Cons. Dott. MARINELLI Vincenzo che ha
concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 1992, la ditta Seleneon s.d.f. di Giuseppe Boccia, Rocco Ianiello e Michele Sessa, conveniva in giudizio \Marrandino Antonio\ per sentirlo condannare, previa risoluzione del contratto di locazione di un capannone sito in *Battipaglia alla via Belvedere n. 198/E*, a seguito di gravi infiltrazioni di acqua, al pagamento dei danni per il mancato esercizio della loro attività commerciale, nonchè all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, in quanto lo stesso, nonostante una lettera di invito del *30 agosto 1990* ad effettuare le opportune manutenzioni straordinarie, non aveva inteso adempiere.
La ditta conduttrice, in data *8 gennaio 1991*, reiterava la richiesta di intervento per eliminare le infiltrazioni di acqua, tanto che, dopo aver fatto redigere una relazione tecnica da parte del loro tecnico di fiducia, i soci, in forza di un ulteriore invito, in data *7 gennaio 1992*, ad effettuare i lavori di manutenzione necessaria, abbandonavano l’immobile non provvedendo al pagamento del canone di locazione. Si costituiva, regolarmente, il proprietario il quale, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità della domanda, in quanto essendo state consegnate le chiavi in data *10 febbraio 1992*, il rapporto contrattuale doveva essere ritenuto risolto per recesso unilaterale: recesso che era incompatibile con la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento. In ogni caso, nell’ipotesi che i conduttori si fossero avvalsi della facoltà di recesso di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 27 che prevede la possibilità di recesso da parte del conduttore per gravi motivi, questi non erano, comunque, stati dimostrati. Nel contempo, il locatore spiegava domanda riconvenzionale sostenendo che in data *5 febbraio 1992* aveva stipulato un nuovo contratto di locazione con la s.r.l. Corantessile, contratto che non aveva potuto essere eseguito in mancanza della riconsegna delle chiavi, con conseguenti gravi danni per la perdita del canone pattuito, per complessive L. 108.000.000. Chiedeva quindi la condanna della società conduttrice al risarcimento dell’indicato danno.
In esito a consulenza tecnica di ufficio e a prova per testi, con sentenza del 9 marzo 2005 il Tribunale di Salerno pur ritenendo fondata la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dalla parte conduttrice per l’esistenza dei vizi lamentati, rigettava però la domanda di risarcimento dei danni in assenza di prova sul punto;
in accoglimento della richiesta per l’indennità relativa alla perdita dell’avviamento commerciale, quantificava la stessa nella somma di Euro 8.794,23 (pari a 18 mensilità del canone di L. 946.000), oltre interessi legali.
Con sentenza del 27 giugno 2006 la Corte d’Appello di Salerno rigettava l’appello proposto dal locatore \Marrandino\, che condannava alle spese.
Propone ricorso per cassazione il locatore \Marrandino Antonio\ con quattro motivi.
Resiste con controricorso la società di fatto Seleneon.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perchè non risulta in atti la procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.. Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il principio che il requisito di specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi, “ex professo”, il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue, come necessario corollario, che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, e, pertanto, è inammissibile un controricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione o della comparsa di primo grado (tra le tante: Cass. 31 gennaio 2006 n. 2125).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 800 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010