Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12707 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.19/05/2017), n. 12707
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3019/2017 proposto da:
CITTA’ SCAMBI S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA ZAPPALA’, che la rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato ILARIA NAPOLITANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 23499/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che Città Scambi s.r.l., ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 23499/2016 laddove, nel dispositivo leggesi: “accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate”, anzichè: “accoglie il ricorso della Città Scamb s.r.l.”;
letto l’art. 391 bis c.p.c.;
considerato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.
PQM
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza in questione nel senso che: laddove nel dispositivo leggesi:
“accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate”;
debba leggersi ed intendersi: “accoglie il ricorso della Città Scamb s.r.l.”.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017