Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12707 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12857-2020 proposto da:

O.U., rappresentato e difeso dall’avv. ANDREA MAESTRI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AWOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

20/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 20.04.2020 il Tribunale di Bologna respingeva il ricorso proposto da O.U., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, Sezione di Forlì Cesena, aveva rigettato la domanda del ricorrente, volta al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero alla concessione della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria. Il Tribunale, dopo aver ascoltato il ricorrente, riteneva non sussistenti i presupposti per la concessione della tutela invocata.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione di rigetto O.U., affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2,10,22 e 117 Cost., artt. 2, 3, 4 e 8 della Convenzione E.D.U., art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8, 11 e art. 14, lett. e), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 In particolare, il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui nega la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Nigeria, tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè nella parte relativa all’omesso riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile.

Con riguardo al riconoscimento della protezione sussidiaria nei limiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha opportunamente valutato la situazione esistente in (OMISSIS), ottemperando al dovere di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante. In particolare, dopo aver citato le fonti privilegiate sulla base delle quali ha fondato il proprio convincimento, il Tribunale ha concluso nel senso che “… in (OMISSIS) – regione di provenienza del ricorrente – non ricorre una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre la popolazione civile in pericolo per il solo fatto di essere presente sul territorio…” (cfr. pag. 8 del decreto impugnato). Tale ratio decidendi non è specificamente attinta dal motivo, con il quale il ricorrente si limita ad una censura del tutto aspecifica, dolendosi genericamente dell’omessa concessione della tutela invocata, senza confrontarsi con la decisione impugnata.

Merita, infatti, di essere ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n’ 21932 del 09/10/2020, Rv. 659234; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22769 del 20/10/2020, Rv. 659276).

Analogamente, rispetto alla domanda di protezione umanitaria, risulta che il Tribunale abbia opportunamente valutato la condizione del ricorrente, non ravvisando alcun profilo di vulnerabilità. In particolare, il giudice di merito, pur apprezzando l’attività lavorativa e di volontariato dallo stesso svolta, in una valutazione comparativa con altri elementi – e cioè le circostanze che “… non ha manifestato attuali problemi di salute…” e che “… I più stretti familiari, con i quali è in contatto, vivono in (OMISSIS)…”, nonchè l’omessa allegazione di “… situazioni di vita tali da far ritenere che egli abbia vissuto in condizioni inferiori al minimo per poter esser considerate dignitose… ” (cfr. pag. 10 del decreto impugnato) – non ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela. Anche rispetto a tale punto della motivazione, il ricorrente si limita ad una censura totalmente generica, omettendo di confrontarsi con la ratio decidendi, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione.

Va, in definitiva, ribadito il principio secondo cui “il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dell’interno nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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